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Animali domestici in condominio: dalla Cassazione un’altra conferma
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Articolo di Alessandro Gallucci
14 marzo 2011 17:58
 
I proprietari di animali domestici possono stare tranquilli: se non hanno sottoscritto un regolamento contrattuale che ne vieti la detenzione, nessuno –salvo il caso di prolungate e dimostrabili molestie– puo’ chiederne l’allontanamento. Questa regola vale anche per quei condomini che abbiano votato in assemblea a favore della clausola di divieto. Spetta anche ad essi, cosi’ come ai contrari, il diritto d’impugnare la norma illegittima. Questo, in sintesi, quanto detto dalla Cassazione, in aderenza al proprio consolidato orientamento, con la sentenza n. 3705 dello scorso 18 febbraio.
La questione della detenzione di animali e’ sempre al centro di accesi dibattiti nell’ambito di un condominio. A nostro parere, sebbene la giurisprudenza non sia di questo avviso, il diritto a vivere un legame affettivo con il proprio animale domestico deve assumere rango costituzionale, trovando tutela nell’ambito dell’art. 2 della Carta Costituzionale, che e’ norma aperta e precettiva (ossia direttamente applicabile). Cio’ consentirebbe di limitare ancor di piu’ le clausole che vietano il possesso di animali in quanto le stesse, per essere legittime, dovrebbero a quel punto indicare anche la ragione del divieto (es. molestie, pericolo per gli altri condomini) non potendosi limitare semplicemente a sancirlo. Cio’ puo’ essere fatto solamente con un’opera costante di proposizione in sede giudiziale delle ragioni appena esposte o anche per via legislativa con un intervento a cio’ mirato. Nel frattempo, pero’, conta sempre la realta’ dei fatti e nella sentenza succitata la Cassazione ha ribadito, con chiarezza, che “il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non puo’ essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facolta’ comprese nel diritto di proprieta’ dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva” (Cass. 18 febbraio 2011 n. 3705). Detto al contrario: il divieto puo’ essere contenuto solo nei regolamenti contrattuali. Per completezza pare utile ricordare che tale ultima tipologia e’ quella adottato con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
In un simile accordo (avente la natura di un vero e proprio contratto) non sempre le limitazioni posso dirsi legittime. Com’e’ stato giustamente evidenziato, a parlare e’ sempre la Suprema Corte, "le restrizioni alle facolta’ inerenti alla proprieta’ esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, devono essere formulate in modo espresso o comunque non equivoco in modo da non lasciare alcun margine d'incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni (Cass. n. 23 del 07/01/2004). Trattandosi di materia che attiene alla compressione di facolta’ normalmente inerenti alle proprieta’ esclusive dei singoli condomini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo a incertezze e non possono quindi dar luogo ad un'interpretazione estensiva delle relative norme".(Cass. 20 luglio 2009 n. 16832). Come dire: gia’ oggi sancire semplicemente il divieto di detenere animali sarebbe di dubbia legittimita’. D’altronde un coniglio nano e’ un animale al pari di un elefante: in sostanza, un divieto assoluto striderebbe con ovvie considerazioni di carattere pratico.
In definitiva sebbene la sentenza debba essere accolta con soddisfazione perche’ ribadisce un principio di liberta’ fondamentale, ossia il diritto a possedere animali limitabile con il solo consenso di tutti i condomini, e’ auspicabile un allargamento della tutela del diritto medesimo nel senso sopraindicato.
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