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Giudice di pace e cause sotto 1.100 euro. Con le nuove norme, convengono?
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Articolo di Valentina Papanice *
9 aprile 2014 10:52
 
Ci si riferisce a due norme introdotte dal governo Monti (1) con le quali viene innalzato (da euro 516,46 a euro 1100,00) il valore della causa entro cui ci si può difendere "da soli", cioè senza l'ausilio dell'avvocato, e viene previsto che nelle cause rientranti in detti limiti di valore, quando "le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda". Ciò significa che se l'utente sceglie di rivolgersi ad un avvocato, in caso di vittoria, dovrà pagarlo da sè e non avvalendosi del principio della soccombenza (che vuole che sia il soccombente a pagare tutte le spese).
Se l'intento era quello di tutelare il consumatore-utente, certo non è stato raggiunto. Se infatti l'intento poteva essere quello di consentire al consumatore-utente di avere giustizia a basso costo, cioè "bypassando" l'avvocato, si è ottenuto il basso costo, ma la giustizia no. E ciò perchè il nostro Legislatore (che poi non sono altro che il Parlamento ed il Governo) dovrebbe sapere che la difficoltà di una causa non è determinata dal valore della domanda, ma (anche) dalle questioni giuridiche coinvolte. E l'analisi giuridica è essenziale quando si vuole far valere il principio di diritto, fondamento dello Stato di diritto. Un esempio? Proprio in materia consumeristica gli abusi sono spesso dati da violazioni di basso valore economico; in tal caso il valore esiguo scoraggia il consumatore dal far valere il principio di diritto nelle aule di tribunale, mentre arricchisce il soggetto (impresa o pubblica amministrazione) che compie quell'abuso. Già era così. Il tutto è stato poi aggravato prima dall'introduzione della mediazione obbligatoria (in questo caso ci riferiamo ai contratti assicurativi, bancari e finanziari e, per quanto attinente, alla locazione e al comodato) e poi definitivamente dalle norme indicate. Sarebbero state davvero favorevoli al consumatore se gli avessero dato la possibilità di scegliere se rivolgersi o no al professionista e non imponendoglielo di fatto eliminando la refusione delle spese legali. In questo modo semplicemente viene scoraggiata l'azione giudiziaria, perchè anche in casi di vittoria l'utente deve prevedere di pagare da sè l'avvocato. Peraltro, proprio in materia consumeristica (in particolare per i contratti conclusi mediante moduli o formulari) è escluso che le cause sotto i 1100 euro possano essere decise secondo equità (art. 112, codice di proc. civile); quindi devono essere decise secondo diritto.
Peraltro, il fine deterrente della minaccia del giudizio si perde completamente, con buona pace di chi viola la legge...
Ad ogni modo, norme come queste avvallano l'idea che la competenza dell'avvocato è praticamente sostituibile con una breve ricerca di sentenze in internet.
Se poi l'intento era quello di deflazionare il contenzioso, e quindi anche indirettamente tutelare i consumatori, sicuramente lo si è raggiunto, ma a scapito della domanda di giustizia, come per moltissime altre norme, e non a favore. Con ovvia lesione di diritti costituzionali.
Alcuni avvocati hanno sollevato la questione di costituzionalità davanti ai giudici, che hanno ritenuto la questione fondata, rimettendola con ordinanza alla Corte Costituzionale. Restiamo in paziente attesa del responso. Sì, paziente, perché se le norme sono dell'anno 2011, e le ordinanze di rimessione sono dell'anno 2013, ora siamo nel 2014 e non c'è nessuna nuova. L'unica pronuncia ad oggi nota (la n. 261/2013) non è entrata nel merito, bollando l'ordinanza del giudice di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza ... come si diceva.. si resta in paziente attesa..
Nel frattempo è più che mai consigliabile che il cliente e il suo avvocato pattuiscano preventivamente e per forma scritta il compenso. In assenza di accordo, sarà il giudice a determinarlo secondo le tabelle vigenti.

(1) D.L. 212/11, convertito con L. 10/2012, norme che riformano gli articoli 82, co.1, e 91, co.4, del codice di procedura civile.

* legale del foro di Lecce, consulente Aduc

 
 
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