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Immigrazione. Depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina
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Articolo di Emmanuela Bertucci
9 aprile 2014 16:16
 
 Con il DDL n. 331-927-B il Parlamento ha demandato al Governo l'emanazione di un decreto legislativo che depenalizzera' il reato di immigrazione clandestina. Il reato era stato introdotto con la legge n. 94 del 2009 – il cosiddetto pacchetto sicurezza e sanziona penalmente con una ammenda da 5.000 a 10.000 euro chi fa ingresso o permane in Italia senza permesso di soggiorno.
Si tratta di una norma inutile, poiche' non garantisce in alcun modo l'effettivita' dell'espulsione, ne' e' questo il suo scopo. Il procedimento penale si avvia infatti solo in caso in cui l'espulsione non sia immediatamente eseguita e, nel caso in cui l'accompagnamento coattivo alla frontiera venga eseguito nelle more del procedimento, il Questore deve comunicarlo al giudice, che emette sentenza di non luogo a procedere.

L'introduzione del reato non ha dunque portato alcun beneficio concreto: non ha ridotto (come era immaginabile) la presenza di clandestini, ne' ha portato i soldi delle ammende nelle casse dello Stato. Ha solo intasato le Procure della Repubblica e le aule di giustizia per 5 anni: fino al 2013, infatti, i fascicoli aperti nei tribunali per questo reato erano 200mila, di cui solo la metà era stato definito; sempre nel 2013 il reato di soggiorno illegale ha comportato, per la Procura di Milano, “una media di venti notizie al giorno, con punte di trenta e mai meno di quindici, con la paradossale e ingiusta conseguenza che il fatto che uno straniero denunciato per tale reato sia effettivamente tratto a giudizio resta affidata al caso”.

Duecentomila processi inutili perche' l'amministrazione non si e' adoperata, e non si adopera, per rendere effettive le espulsioni.
Tutto cio', a spese del contribuente.


Del pacchetto sicurezza del 2009, fortemente voluto dal governo Berlusconi e dalla Lega Nord, oggi rimane ben poco:

- il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento (art. 14 comma 5-quater) e' stato dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 359 del 2010 della Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede la scriminante del giustificato motivo;

- sempre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2010 ha dichiarato illegittima l'aggravante della clandestinità (art. 61, n. 11 bis del codice penale che prevede un aumento di pena fino ad un terzo per qualsiasi reato se commesso da un clandestino) sotto il profilo del principio di uguaglianza e del principio di responsabilità personale penale – ragionevolezza;

- nel 2011 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza El-Dridi del 28 aprile 2011, dichiarava l'art. 14 comma 5 ter incompatibile con la Direttiva Rimpatri 2008/115/CE, poiche' “gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo conformemente all’art. 8, n. 4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale”. La Corte bacchetta dunque la patologia di un sistema incentrato sul propagandismo della sanzione penale, anziche' sulla effettiva esecuzione degli allontanamenti, cosi' compromettendo la realizzazione dell'obiettivo di instaurare una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali.

Con il DDL n. 331-927-B di recente approvazione “cade” anche il reato di immigrazione clandestina di cui all'art. 10 bis d.lgs. 286 del 1998: entrare in Italia senza permesso di soggiorno diventera' dunque un illecito amministrativo, mentre permanere o fare reingresso in Italia dopo aver avuto una espulsione restera' reato.

La depenalizzazione non e' pero' immediata: come gia' detto il ddl delega il Governo all'emanazione di un decreto legislativo, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge – non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che depenalizzi il reato.

Ma cosa accadra' nel frattempo? Come si comporteranno le Procure della Repubblica e i giudici?
Pochi giorni il Procuratore della Repubblica di Agrigento ha dichiarato che la depenalizzazione comportera' l'archiviazione di circa 16.000 fascicoli di loro competenza.

Fino ad allora, cioe' fino alla effettiva emanazione del decreto legislativo che depenalizzera' il reato, questi 16.000 fascicoli (da moltiplicare per tutte le Procure della Repubblica in Italia, migliaio piu' migliaio meno) continueranno il loro iter processuale, per il quale lo Stato (cioe' noi) paga procuratori, cancellieri, giudici, ufficiali giudiziari, forze di polizia e difensori d'ufficio, salvo poi arrivare ad una sentenza di assoluzione perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato?
 
 
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