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Immigrazione. Permesso soggiorno e diritto d'autore
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19 settembre 2012 11:47
 
Questa estate ha visto l'emissione di diverse sentenze, da parte degli organi di giustizia amministrativa con sede in Roma, sull’ambito di applicazione dell’art. 26, c. 7-bis del Testo Unico immigrazione. Con esse, la sezione II quater del Tar Lazio ed il Consiglio di Stato hanno chiarito e consolidato i propri orientamenti in merito a questa dibattuta previsione normativa.

L'art. 26, comma 7-bis del d. lgs. 286/1998 impone all'autorità di pubblica sicurezza di revocare o negare il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero (e quindi di espellere il medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica), ogni qualvolta questo abbia subito una condanna definitiva per alcuno dei reati previsti dal Titolo III, Capo III, sez. II della L. 633/1941 (relativa alla tutela del diritto d'autore) o dagli articoli 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

1) In primo luogo, aveva dato adito ad interpretazioni contrastanti la collocazione sistematica della disposizione in esame nel titolo “Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo” del Testo Unico: essa sembrava infatti limitare l'applicazione della norma al caso di rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, escludendola invece nel caso in cui l'interessato chiedesse il rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, oppure la conversione di un titolo di soggiorno per lavoro autonomo in permesso per lavoro subordinato.

a) In proposito, il Tar Lazio ha invece chiarito definitivamente, nella sentenza 6.942 del 25 luglio 2012, che l'automatismo preclusivo si applica indipendentemente dalla tipologia del titolo per cui il permesso viene richiesto. Questa impostazione del Tar sarebbe giustificata dalla previsione inserita, con l. 94/2009, all'art. 4, comma 3 dello stesso Testo Unico (all’interno del Titolo II concernente genericamente le “Disposizioni sull’ingresso e il soggiorno”), che avrebbe generalizzato quanto precedentemente previsto soltanto in tema di lavoro autonomo.

b) Pochi giorni dopo, nella sentenza n. 7.233 del 3 agosto 2012, il medesimo Tar Lazio ha comunque specificato che lo stesso meccanismo non vale anche per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Al fine della revoca o del mancato rilascio di tale tipo di permesso, l'art. 9 del Testo Unico ritiene infatti necessaria la previa valutazione dell'effettiva pericolosità del soggetto e del suo inserimento sociale, lavorativo e familiare.

2) Altra questione interpretativa, sorta sull'articolo 26, comma 7-bis, riguarda l'applicazione temporale dell'automatismo espulsivo in parola.

A tal riguardo, il Consiglio di Stato ha ribadito nella sentenza n. 4421 del 2 agosto 2012 il proprio orientamento ormai consolidato, secondo il quale l'effetto preclusivo delle condanne in materia di diritto d'autore si applica anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della previsione stessa.
Il massimo organo di giustizia amministrativa precisa tuttavia che, nel caso in cui i reati siano risalenti nel tempo e, nonostante ciò, la PA abbia già una o più volte rinnovato il permesso di soggiorno senza contestare all’interessato l’esistenza di tali reati ostativi, allora deve ritenersi determinata nello straniero una situazione di ragionevole affidamento. Di conseguenza l’Amministrazione non potrà attribuire automatica valenza preclusiva alle eventuali condanne subite, ma dovrà effettuare, al fine di negare il rilascio del titolo, una valutazione complessiva della posizione dell’istante “che tenga conto da un lato della oggettiva gravità dell’episodio penale, e dall’altro della condotta successiva dell’interessato e di ogni altro elemento rilevante” ai sensi dell’art. 5, c. 5, del d. lgs. n. 286/1998.
Nell'esame concreto del grado di pericolosità sociale dello straniero, l'autorità dovrà pertanto tenere in considerazione elementi come la durata del soggiorno in Italia ed il grado di inserimento sociale, valutato principalmente in base all'esistenza o meno di vincoli familiari in Italia e nel paese di origine.
 
 
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