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Immigrazione. Rigetto del permesso di soggiorno e diritto di accesso tramite avvocato
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Articolo di Cristiana Olivieri *
25 febbraio 2016 12:41
 

 Il diritto di accesso agli atti, previsto dall’art. 22 della legge sul procedimento amministrativo, risponde ad esigenze di chiarezza e trasparenza, poiché conferisce al cittadino la possibilità di essere messo al corrente sull’attività dell’amministrazione in merito ad un atto che lo riguarda, ed eventualmente opporsi. In concreto, l’ordinamento dà al cittadino la possibilità di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Per poter esercitare tale diritto, non basta tuttavia la semplice “curiosità”: l’accesso non è indiscriminato, bensì possono avvalersene solo coloro che dimostrino di avere un coinvolgimento effettivo nella formazione dell’atto richiesto; in particolare, coloro che siano titolari di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso”. Il TAR Campania (sent. 369/2016) si è pronunciato sul rigetto, da parte della Questura di Napoli, di un’istanza di accesso agli atti, il cui scopo era venire a conoscenza del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno in seguito ad emersione. La Questura aveva infatti rigettato la richiesta di accesso da parte del richiedente, sostenendo che la notifica del provvedimento doveva essere necessariamente effettuata a mani proprie del destinatario, e non anche per il tramite del proprio avvocato.

Sul punto, già il Consiglio di Stato, in un’Adunanza Plenaria del 2011 aveva affermato che “il giudizio sul diritto d’accesso non esime da una valutazione circa l’esistenza di una posizione pur sempre differenziata in capo al richiedente, cui deve correlarsi, in termini di concretezza e attualità, un interesse conoscitivo (C.d.S., Ad. Plen. 7/2012). La legge richiede quindi un forte coinvolgimento da parte del richiedente, che sia riscontrabile in un “riflesso concreto” sulla propria situazione giuridica. Il TAR puntualizza la necessità che “la documentazione cui si richiede di accedere sia collegata ad una posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento”; nel caso concreto, il rigetto opposto dalla Questura al rilascio del permesso è evidentemente correlato alla posizione del ricorrente, perché egli stesso ha attivato il procedimento volto al rilascio del permesso di soggiorno, che è poi stato negato. Inoltre, è palese come l’accesso all’atto di rigetto fosse funzionale ad un eventuale impugnazione del provvedimento stesso.

Riguardo alla notificazione del provvedimento, ovvero la consegna a mani proprie, il Tar precisa che questa particolare modalità è prevista per garantire la conoscibilità diretta e personale da parte dell’interessato, nonché la riservatezza dei dati in esso contenuti. La consegna a mani proprie non esclude comunque che il cittadino possa effettuare la richiesta di accesso anche avvalendosi di poteri rappresentativi, conferiti al proprio avvocato (il d.P.R. 184/2006 prevede espressamente questa possibilità all’art. 5, comma 2 e all’art, 6, commi 1 e 3, e all’art, 7, comma 5). La sentenza chiarisce infatti che : “le modalità di notifica dell’atto (…)non possono ridondare a suo – dell’interessato – danno, interferendo con il libero esercizio di un diritto (giustappunto quello di accedere agli atti che interferiscono con la sua sfera giuridica), i cui presupposti sono definiti dalla disciplina di settore”. Con questa pronuncia il TAR ha quindi obbligato la Pubblica Amministrazione a consentire l’accesso e la copia del rigetto al cittadino straniero, anche a mezzo di persone espressamente delegate allo scopo, come il proprio difensore.

* Consulente legale Aduc

 
 
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