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Interpello all'Amministrazione finanziaria e Ricorso tributario: cosa cambia dal 2016
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Articolo di Rita Sabelli
30 dicembre 2015 13:41
 
Uno dei decreti legislativi del pacchetto fiscale del 2015 (1) ha introdotto sostanziali modifiche alle procedure dell'interpello e del processo tributario in vigore dal 1/1/2016.

Interpello all'Amministrazione finanziaria
Le modifiche sostanziali riguardano l'interpello ordinario, ovvero la possibilità di chiedere pareri in ambito tributario all'Amministrazione finanziaria su casi personali reali e concreti per i quali vi sia incertezza sulla corretta interpretazione delle normative.
In breve:
- il termine di risposta dell'amministrazione si “accorcia” a 90 giorni e rimane di 120 giorni solo in casi particolari. Rimane anche l'accettazione tacita per “silenzio-assenso” della soluzione proposta dal contribuente nel caso di mancata risposta nei termini;
- anche il termine di risposta in caso di richiesta di documentazione integrativa si riduce da 120 a 60 giorni dalla ricezione della stessa;
- cambiano i criteri che determinano la pubblicazione delle risposte sotto forma di circolari e risoluzioni, ovvero si ampliano i casi in cui ciò avviene così da offrire maggiori riferimenti ai contribuenti che si trovano in situazioni simili a quelle per le quali viene dato l'autorevole parere.

Si ricorda che la presentazione dell'istanza non sospende il termine per fare ricorso (processo tributario) né interrompe i termini di pagamento della tassa o imposta per la quale viene chiesto parere ne' quelli di prescrizione e decadenza.

Maggiori informazioni sulla scheda pratica
INTERPELLO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Ricorso tributario
E' quello che si avvia contro atti che riguardano la riscossione di imposte e tributi (avviso di accertamento, cartella esattoriale, preavviso di fermo amministrativo, etc.).
Queste le principali novità:
- il contribuente che presenta ricorso può indicare il proprio indirizzo pec (posta elettronica certificata) per le comunicazioni e le notificazioni e che quindi ha valore di elezione di domicilio;
- sale da 2.582 a 3.000 euro la soglia del valore della controversia entro la quale chi ricorre può stare in giudizio da solo SENZA il supporto di assistenza tecnica (avvocato o altro);
- si amplia in ogni caso la categoria dei soggetti che possono presentare assistenza tecnica. Vi rientrano per esempio i dipendenti dei CAF con determinati requisiti personali per i contenziosi che scaturiscono dalle loro attività di assistenza fiscale;
- la procedura di reclamo obbligatorio viene estesa a tutte le controversie di valore fino a 20.000 euro, anche quelle con controparti diverse dall'Agenzia delle entrate, e diventa una sorta di mediazione preventiva. La conseguenza è che in pratica prima della trattazione della causa la questione viene gestita in "automatico" come reclamo senza necessità di presentare particolari istanze, e il contribuente può fin da subito proporre un accordo che diventa, in caso di non accoglimento, parte integrante del ricorso;
- dal 2016 le eventuali sanzioni dovute a seguito di reclamo sono ridotte al 35% del minimo di legge (in precedenza la riduzione era al 40%);
- cambiano le procedure conciliative attivabili durante il giudizio; in particolare viene introdotta la possibilità per le parti di presentarne una congiunta con effetto di cessare il contendere con sentenza o con decreto (a seconda dei casi). L'accesso alla conciliazione viene aperto anche a chi avesse “fallito” la procedura di reclamo obbligatorio;
- sono partite a Dicembre sperimentazioni del nuovo processo tributario telematico (in Toscana ed Umbria) col progetto di estendersi a tutta Italia entro due anni.

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COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA (GIUDICE TRIBUTARIO): RICORSO

(1) D.lgs.156/2015 attuazione della Legge delega 23/2014
 
 
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