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Rc Auto, il contrassegno diventa telematico: da Domenica 18 Ottobre niente più obbligo di esporlo sul parabrezza
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Articolo di Rita Sabelli
15 ottobre 2015 11:34
 
Il settore dell'Rc auto sembra avviarsi sempre più verso la strada della dematerializzazione. Già dal 1 Luglio 2015 gli attestati di rischio sono trasmessi telematicamente sia al contraente (con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto) sia tra compagnie assicuratrici in caso di passaggio del contratto da una all'altra, senza più bisogno dell'intervento, in questa fase, del soggetto assicurato (1).

Ebbene. Dal 18 Ottobre anche il contrassegno di assicurazione, quello che fino ad oggi abbiamo dovuto esporre sul parabrezza dell'auto, circolerà telematicamente.

Ciò per effetto di una normativa (2) che ha anche introdotto un sistema di rilevazione a distanza della copertura assicurativa dei mezzi in circolazione, con sistemi debitamente omologati tipo “autovelox”. Il sistema si avvale di vari archivi “antifrode” nati con l'obiettivo di arginare il fenomeno delle frodi nel settore del risarcimento danni da sinistri, che da Ottobre 2015 dovrebbero confluire in un nuovo archivio unico a disposizione delle varie Autorità.

In realtà ad oggi tali sistemi di rilevazione automatica diretta non esistono, essenzialmente perché mancano le necessarie specifiche omologazioni. Tuttavia la rilevazione può avvenire attraverso tutti gli strumenti attualmente utilizzati per le rilevazioni a distanza delle violazioni inerenti la velocità e gli accessi a centri storici e ztl (autovelox, tutor, varchi telematici, etc.), così come disposto dalla Legge di Stabilità 2012 (3) .
Il Ministero dei Trasporti ha chiarito che in questo caso non si tratta di accertamenti diretti, ed infatti è previsto che la polizia o i vigili individuino i mezzi non coperti da rc auto in un secondo momento rispetto alla rilevazione, incrociando i dati rilevati dalle apparecchiature con gli archivi dell'IVASS per poi inviare ai proprietari dei mezzi un invito a produrre il certificato di assicurazione entro un determinato termine (4). Da qui può partire la normale procedura sanzionatoria, a seconda del caso, come se il veicolo fosse stato fermato mentre circolava (le rilevazioni delle apparecchiature fanno fede al riguardo).
Si ricorda in proposito che circolare senza assicurazione comporta il sequestro del veicolo e l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile da euro 848 a euro 3.393 (5).

Altri sistemi indiretti possono essere utilizzati allo scopo. A Firenze, per esempio, è attiva la nuova apparecchiatura “Scout Speed”, una sorta di radar montato a bordo dei mezzi della polizia municipale in grado di rilevare sia il mancato rispetto dei limiti di velocità sia altre violazioni. Nel caso di mancata copertura assicurativa o mancata revisione il veicolo, dopo la rilevazione a distanza, viene fermato.

Novità sugli accertamenti arriveranno anche a breve con l'emanazione della Legge Concorrenza (ad oggi disegno di legge) che introdurrà diverse novità in ambito r.c.auto.

Nella prima fase transitoria della smaterializzazione dei contrassegni le compagnie continueranno ad emettere anche quelli cartacei che però, dal 18 Ottobre, non sarà più obbligatorio esporre sul mezzo.

Per approfondire può essere utile consultare il vademecum dell'ANIA.

Sul tema assicurazione obbligatoria si veda la scheda pratica R.C.AUTO I CONTRATTI E LE REGOLE

(1) http://www.aduc.it/articolo/auto+attestato+rischio+telematico+al+via+attesa_23214.php
(2) Dl 1/2012 art.31, Dl 179/2012 art.21 e DM Min.sviluppo economico n.110/2013 del 9/8/2013 Gu del 3/10/2013
(3) Legge 183/2011 che ha modificato l'art. 193 Cds
(4) Parere Ministero dei trasporti n.3560 del 21/7/2015
(5) C.d.s.art.193


Nota di aggiornamento: Il Min.interno, con circolare n.300/A/7094/15/124/9 del 15/10/2015, ha chiarito che pur non essendo più applicabile l'art.181 cds (non si può quindi, dal 18/10/2015, essere multati per NON aver esposto il contrassegno), va portato sul mezzo il certificato di assicurazione per essere esibito in caso di eventuale controllo. Esso è utile, aggiungiamo noi, anche in caso di incidente per la compilazione del modello di constatazione amichevole.

 
 
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