L’articolo 1 del disegno di legge, che propone la presente
di legalizzazione della distribuzione delle droghe leggere,
stabilisce le condizioni generali attraverso cui si ritiene
possibile attuare il passaggio da un impianto di tipo
proibizionistico ad un impianto di tipo legale della
distribuzione delle droghe cosiddette «leggere». Si
ritiene adeguata allo scopo una norma che consenta, in
deroga alle previsioni dei titoli III, IV, V e VI del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, la coltivazione a fini di commercio,
l’acquisto, la produzione e la vendita di cannabis indica
e dei prodotti da essa derivati che formano l’oggetto
della proposta in esame. Restano ferme le normative
repressive del traffico internazionale e clandestino di
droghe, oggetto della gran parte delle convenzioni
internazionali in materia di droghe. Si è ritenuto, in
particolare, di accedere ad un regime autorizzativo non solo
della vendita, ma anche della coltivazione e del commercio
al fine di superare le perplessità che un regime di
monopolio di Stato destava, sia in termini di principi –
in ordine alle funzioni proprie dello Stato in questa
delicata materia – sia con riguardo alla difficoltà
pratica di mettere in opera una produzione statale di droghe
«leggere». D’altra parte, la soluzione proposta consente
anche di accentuare le caratteristiche di una fase
necessariamente di transizione e sperimentale, che deve
vivere di una ulteriore sedimentazione di una cultura
diffusa in ordine alla tollerabilità del consumo di droghe
«leggere».
Il comma 2 dell’articolo 1 rinvia a un decreto del
Presidente della Repubblica la disciplina delle
autorizzazioni e dei controlli. Il decreto è adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le competenti Commissioni parlamentari e le regioni.
Al decreto è affidata la determinazione delle
caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al
dettaglio, della tipologia degli esercizi autorizzati alla
vendita e della loro distribuzione sul territorio, nonché
dei locali pubblici in cui è consentito il consumo delle
sostanze. Gli ultimi due commi dell’articolo 1
stabiliscono le norme di pubblicità negativa sulle
confezioni di prodotto destinate alla vendita al minuto e il
divieto di vendita ai minori di anni sedici.
L’articolo 2 fissa le sanzioni penali e la revoca della
autorizzazione per chi violi il divieto di vendita ai minori
di sedici anni, ovvero consenta agli stessi il consumo
all’interno dei propri locali.
L’articolo 3, nel definire la non punibilità della
coltivazione per uso personale di cannabis indica e della
cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al
consumo immediato, ribadisce la vigenza delle norme di cui
all’articolo 73 del citato testo unico per chi coltivi,
acquisti, produca o venda le sostanze in oggetto essendo
sprovvisto delle autorizzazioni necessarie.
L’articolo 4 stabilisce il divieto di propaganda
pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica o
dei prodotti da essa derivati e le relative sanzioni, fatte
salve le opere dell’ingegno non destinate alla pubblicità
e tutelate dalla legge sul diritto d’autore.
L’articolo 5, infine, stabilisce che il Presidente del
Consiglio dei ministri presenti una relazione annuale sullo
stato di attuazione della legge e sui suoi effetti,
fissandone alcuni parametri di valutazione legati al
consumo, alle sue caratteristiche, al rapporto tra consumo
di droghe « leggere » e altre droghe, all’eventuale
persistenza del mercato clandestino delle sostanze in
oggetto e agli accordi eventualmente conclusi in sede
internazionale con i Paesi produttori di cannabis indica.
14 dicembre 2011 11:48 - tommaso4041
bisogna che la gente smetta di votare i partiti che,da
programma,sono proibizionisti.Sono colpevoli di tutti i
suicidi che avvengono nelle carceri.Che tristezza i soldi!
14 dicembre 2011 2:05 - shugar
In uno stato come l'Italia in cui condotte come la
pedofilia, l'omicido colposo, preterintenzionale, vengono
punite con meno anni di pena che il possesso di cannabis e
l'uso di tale sostanza, beh a Voi i commenti a parte quelli
dei vari Muccioli e Don Pedofilo
14 dicembre 2011 2:00 - shugar
per questi senatori sapientoni "regolamentazione della
cannabis" cosa significa!?, che vorrebbero fare tornare la
soglia giornaliera minima o massima con tanto di sanzioni
amministrative, allora andassero in quella valle dei fiori!
Si ritornerebbe al ritornello di prima della
Fini/Giovanardi, non cambiando mica tanto, vedasi condoni
passati!!!
Ci vuole una sorta di ferrea regolamentazione per l'uso di
tale sostanza come per l'alcool per i maggiori d'eta' di 18
anni, con un limite nella potenza di THC e la libera vendita
dietro speciale autorizzazione oppure in farmacia (senza
ricetta)
Il resto son tutte balle gia' viste!
13 dicembre 2011 17:41 - chinaski
Reato di pedofilia: art: 609 bis da 6 a12 anni ( andare con
bambini di età inferiore ai 14 anni )
Traffico D'armi Art: 695 arresto fino a 3 anni
Stupro art: 609 bis da 5 a10 anni
Detenzione di esplosivi art: 435 da 1a 5 anni
Adulterazione in danno della pubblica salute art: 441 Da 1a
5 anni
... Rapina a mano armata art: 628 Da 4 anni e 6 mesi a 20
anni
Bancarotta fraudolenta art: 216 Da 3 a 10 anni ( Parmalat
con un buco di 14 Miliardi di Euro )
Traffico di materiale radioattivo nucleare e abbandono art:
452 bis da 6 mesi a 3 anni, se ne derivano lesioni gravi
all'uomo la pena è da 4 a 10 anni.
Detenzione e spaccio di droghe leggere: Canapa o suoi
derivati da 6 a 20 anni.
Queste sono alcune delle pene previste dal nostro codice
penale per i reati più gravi. Lo spaccio della canapa e dei
suoi derivati probabilmente per i legislatori è più
dannoso di tutti i reati descritti sopra, infatti coltivare
4 piante di canapa procura alla comunità un danno maggiore
che dilapidare i 14 miliardi di euro della Parmalat o
stuprare un bambino di 12 anni. Noi viviamo in un Paese che
considera gli utilizzatori delle droghe leggere come i più
incalliti criminali. C'è qualcosa che non funziona secondo
voi?
13 dicembre 2011 12:16 - felixone
ci sono ormai migliaia di studi che dimostrano che i governi
ci hanno raccontato caxxate per 50anni
sul sito legalizziamolacanapa.org hanno addirittura una
lista delle migliaia di persone distrutte dalla legge
vigente, pensata da persone ignoranti in materia, che
addirittura dichiarano che per boche boccate di canapa sono
rimasti rincitrulliti per 2 giorni.
vogliamo domandare a qualche utilizzatore quanto dura
l'effetto??
13 dicembre 2011 12:14 - felixone
purtroppo in italia c'è una massa di malavitosi al governo,
i loro guadagni illeciti sono spesso collegati con il
traffico di cannabis, che se il giudice vuole, è spaccio,
altre volte uso personale.
così chi ha amicizie a certi livelli sta tranquillo anche
se arrivasse a giudizio.
ma sappiamo tutti che anche le ffoo fanno differenze tra
peones e caste, quindi noi paghiamo con la vita il possesso
di qualche grammo di canapa, loro fanno cio che vogliono e
nessuno deve dire niente, altrimenti manganellate a gogo.
RIVOLUZIONE ANTIPROIBIZIONISTA
contro le caste e la dittatura
13 dicembre 2011 10:50 - adolfo73
prima cosa dovrebbero distinguere le droghe leggere da
quelle pesanti, perche' ,l'eroina cocaina, lsd ecc , sono
molto diverse dalla canabis....poi togliere immediatamente
le visite periodiche sul lavoro almeno per la cannabis,
perche' smaltire una canna e' molto piu' difficile dalle
altre piu' pesanti.. e molte persone stanno pagando con il
rischio licenziamento questa legge anti privacy e anti
democratica .... speriamo faccino qualcosa perche' e' molto
ingiusto........ciao
13 dicembre 2011 9:26 - saramarzano
La legge Fini Giovanardi veramente ha quasi cancellato il
consumo personale ed equiparato droghe leggere e pesanti
facendo di tutta l' erba ( e scusate il gioco di parole)un
fascio.
13 dicembre 2011 2:20 - mariuso
Il consumo personale non è già stato depenalizzato?
così come l'acquisto a medesimi fini?....
Ahooooooooooooo!!!!!!riprendiamociiiiiiii!!!!