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22 giugno 2011 19:04 - lucillafiaccola1796
http://www.antiequitalia.org/wp-content/uploads/2011/03/INGA NNO-PAG2.pdf
L’INGANNO LEGALIZZATO DEL DEBITALISMO. ESTORSIONE LEGALIZZATA, UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE NEL SETTORE FINANZIARIO. CESSIONE “IN DEROGA ” dei NOSTRI DIRITTI GIURIDICI, ALLE LOBBY SPECULATIVE I debitori in difficoltà, sin dal ’36, erano ben tutelati dalle giuste norme di tutela della Legge Bancaria. Ma nel ’93 è stata sostituita, per “modernità”, dal Testo Unico Bancario” (D.Lgs 385) e, di riforma in riforma, si sono aggiunte, nel ‘99 le “cartolarizzazioni“ bancarie (D.Lgs 130/99) il cui art. 5 DISPONE CHE ALLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE NON SI APPLICANO GLI ART. DAL 2410 AL 2420 DEL CODICE CIVILE ! Una legislazione finalizzata a creare e a valorizzare anche in Italia un “mercato finanziario degno di questo nome “, dissero Amato e D’Alema. . Vedere anche Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana!(possiamo citare la GU 300 del 7/12/2005, la GU 161 del 12/7/1999, GU del 22/1/2008, ecc…ecc…) Sottoscrive Luiss Guido Carli nel 2001. Lo “ SCAVALCO “ (solo per banche e S.p.A. finanziarie) degli articoli del codice civile a tutela del debitore, è stata concepita in modo da renderlo un soggetto completamente passivo (schiavo) : 1.1) ammettendo l’emissione del decreto ingiuntivo in suo danno SENZA ” prova scritta ” dell’esistenza del debito: basta la dichiarazione “onorevole…” della Banca o della società finanziaria (art. 50 D.Lgs 385/93)!! 1.2) evitando di fatto, che il debitore fosse INFORMATO. Non solo la banca e la finanziaria, possono ottenere un decreto ingiuntivo “certificando” al magistrato l’esistenza di un debito, ma possono certificarselo fra di loro, sia come esistenza che come importo. E all’ insaputa del debitore ! Ne consegue (a parte i sempre possibili errori ), l’addebito di interessi e spese completamente al di fuori di qualsiasi controllo. Cifre stratosferiche, che il malcapitato si vede richiedere, pena pignoramenti di casa, stipendio, parte di pensione e tutti i risparmi di una vita intera. Questa “soggezione” in cui viene tenuto il debitore da questo coacervo di interessi, ha un nome preciso: “SCHIAVITÙ PER DEBITI” ART. 600 CP DA 8 A 20 ANNI.
Viene applicata correntemente quando gli extracomunitari, per ripagare il trasporto clandestino in Italia, sono tenuti in schiavitù per debiti per un tempo indefinito. Se vale per loro, varrà anche per gli autoctoni, almeno la Par Condicio. LE ASSOCIAZIONI ANTIUSURA, SI STANNO ACCINGENDO A DEPOSITARE FORMALE QUERELA CONTRO TUTTA LA FILIERA, PER EX ART. 600 ……..dalla Convenzione supplementare firmata a Ginevra il 7 settembre 1956, e dalla sentenza della Corte Costituziona¬le italiana n. 96 del 1981…Associazione Antivessazioni, [email protected], Forum Nazionale Antiusura.It
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