http://www.antiequitalia.org/wp-content/uploads/2011/03/INGA
NNO-PAG2.pdf
L’INGANNO LEGALIZZATO DEL DEBITALISMO. ESTORSIONE
LEGALIZZATA, UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE NEL SETTORE
FINANZIARIO. CESSIONE “IN DEROGA ” dei NOSTRI DIRITTI
GIURIDICI, ALLE LOBBY SPECULATIVE I debitori in
difficoltà, sin dal ’36, erano ben tutelati dalle giuste
norme di tutela della Legge Bancaria. Ma nel ’93 è stata
sostituita, per “modernità”, dal Testo Unico
Bancario” (D.Lgs 385) e, di riforma in riforma, si sono
aggiunte, nel ‘99 le “cartolarizzazioni“ bancarie
(D.Lgs 130/99) il cui art. 5 DISPONE CHE ALLE OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE NON SI APPLICANO GLI ART. DAL 2410 AL 2420
DEL CODICE CIVILE ! Una legislazione finalizzata a creare e
a valorizzare anche in Italia un “mercato finanziario
degno di questo nome “, dissero Amato e D’Alema. .
Vedere anche Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana!(possiamo citare la GU 300 del 7/12/2005, la GU 161
del 12/7/1999, GU del 22/1/2008, ecc…ecc…) Sottoscrive
Luiss Guido Carli nel 2001. Lo “ SCAVALCO “ (solo per
banche e S.p.A. finanziarie) degli articoli del codice
civile a tutela del debitore, è stata concepita in modo da
renderlo un soggetto completamente passivo (schiavo) : 1.1)
ammettendo l’emissione del decreto ingiuntivo in suo danno
SENZA ” prova scritta ” dell’esistenza del debito:
basta la dichiarazione “onorevole…” della Banca o
della società finanziaria (art. 50 D.Lgs 385/93)!! 1.2)
evitando di fatto, che il debitore fosse INFORMATO. Non solo
la banca e la finanziaria, possono ottenere un decreto
ingiuntivo “certificando” al magistrato l’esistenza di
un debito, ma possono certificarselo fra di loro, sia come
esistenza che come importo. E all’ insaputa del debitore !
Ne consegue (a parte i sempre possibili errori ),
l’addebito di interessi e spese completamente al di fuori
di qualsiasi controllo. Cifre stratosferiche, che il
malcapitato si vede richiedere, pena pignoramenti di casa,
stipendio, parte di pensione e tutti i risparmi di una vita
intera. Questa “soggezione” in cui viene tenuto il
debitore da questo coacervo di interessi, ha un nome
preciso: “SCHIAVITÙ PER DEBITI” ART. 600 CP DA 8 A 20
ANNI.
Viene applicata correntemente quando gli extracomunitari,
per ripagare il trasporto clandestino in Italia, sono tenuti
in schiavitù per debiti per un tempo indefinito. Se vale
per loro, varrà anche per gli autoctoni, almeno la Par
Condicio. LE ASSOCIAZIONI ANTIUSURA, SI STANNO ACCINGENDO A
DEPOSITARE FORMALE QUERELA CONTRO TUTTA LA FILIERA, PER EX
ART. 600 ……..dalla Convenzione supplementare firmata a
Ginevra il 7 settembre 1956, e dalla sentenza della Corte
Costituziona¬le italiana n. 96 del 1981…Associazione
Antivessazioni, [email protected], Forum Nazionale
Antiusura.It