COMMENTI
  (Da 1 a 1 di 1)  
28 gennaio 2013 14:28 - Coscarella
Mi dispiace contraddirti ma non sono d'accordo su quello che sostieni. Ti preciso che sono un tecnico ingegnere che si occupa spesso e volentieri di sistemzioni di facciate degli edifici. Purtroppo, come al solito in Italia, le sentenze o addirittura le leggi sostengono tutto ed il contrario di tutto. E' particolarmente difficile se non impossibile stabilire ciò che visibile in facciata può considerarsi o meno di ornamento o decoro. A mio modesto avviso, per ciò che concerne i balconi aggettanti, va considerato tutto quello che risulta visibile dall'esterno (parapetti, sottobalconi, frontalini, ecc.) di competenza comune poichè sono tecnicamente elementi aventi funzione architettonica anche dal punto di vista della forma che danno nel loro complesso a qualsiasi edificio. Ma c'è di più, non può assolutamente sottovalutarsi il principio affermato che le facciate esterne degli edifici non appartengono a coloro che li abitano ma a coloro che guardano dall'esterno. In più qualsiasi cosa avesse competenza esclusiva, consentirebbe al proprietario di poterne fare ciò che vuole. Quindi ad esempio l'eslusività permetterebbe di colorare un sottobalcone o una parte esterna del parapetto o un frontalino diversamente dagli altri presenti su una facciata di qualunque edificio, addirittura eventuali ringhiere potrebbero essere sostituite con altre di disegno diverso e così via. Quindi a rigor di logica la possibilità legale di un qualsiasi comune nell'imporre un intervento in facciata e non necessariamente per l'incolumità (ad esempio la colorazione della tinteggiatura) sarebbe un abuso, il che mi suona particolarmente male. Detto questo il problema a mio parere sarebbe di facile soluzione qualora si distinguesse tra ciò che si può vedere e ciò che non si può osservare dall'esterno ed in tutta sincerità l'orientamento del legislatore nelle normative di settore, mi è sembrata in questa direzione. Distinti Saluti.
  COMMENTI
  (Da 1 a 1 di 1)