Buon giorno,a proposito sempre del"principio della
solidarietà"(parente del"tu paghi,POLLO,io no e tu paghi e
pagherai anche per me!")non ho capito se,una volta per
tutte,la nuova legge sui condomini,in via di
approvazione,prevede o no che i condomini in regola con i
pagamenti debbano OBBLIGATORIAMENTE farsi carico delle spese
anche dei MOROSI?In attesa dei TEMPI BIBLICI e COSTI della
giustizia?
Grazie
10 luglio 2012 11:24 - Unplogged
Sta al fornitore e/o prestatore d'opera verificare,
chiedendolo all'amministratore, che vi sia sufficiente
provvista a copertura del proprio lavoro. Se questi accetta
la prestazione, si assume anche il rischio di non vedersi
pagato tutto o parte del lavoro svolto.
Per quanto riguarda l'energia elettrica è sufficiente che
l'amministratore stia più abbondante con il preventivo di
spesa.
Il problema cosomai insorge perché la stragrande
maggioranza degli amministratori non applica il criterio di
parziarietà nell'amministrazione condominiale,
trascinandosi così nel tempo eventuali debiti accumulati
dai condomini morosi,
verso fornitori che poi non possono più rivolgersi verso
quei condomini che non hanno pagato.
24 novembre 2011 17:27 - nicola4244
Che palloso questo linguaggio giuridico. Quindi
l'amministratore "deve" fornire ai creditori i nomi dei
condomini morosi? Per cui se Tizio, Caio e Sempronio non
pagano da anni le bollette della luce, l'azienda elettrica
non staccherà più la luce a tutto il condominio come ha
fatto finora ma procederà legalmente solo verso quei tre?
Non ci credo proprio, a meno che non venga IMPOSTO questo
modo di procedere. Pensateci bene: mettete una ditta che
rifa il tetto o la facciata; Tizio, Caio e Sempronio non
pagano la loro parte perché sono generalmente morosi, non
pagano mai. Secondo voi la ditta chiederà i loro nomi per
procedere contro di loro? Non ci credo: fa molto prima a
fare causa al condominio oppure ad alcuni dei condomini che
già HANNO PAGATO la loro parte.
21 novembre 2011 19:06 - lucillafiaccola1796
con tutte le cause in corso, ci crepano sopra sia il
creditore che il debitore... del resto le ditte non sono
obbligate ad eseguire lavori ordinati dalla maggioranza dei
condomini... loro l'hanno deciso, loro lo pagano,
soprattutto se disconoscono il codice civile... art
1121...
Art. 1121. - (Innovazioni gravose o voluttuarie) – È
innovazione voluttuaria quella che non offre alcuna utilità
aggiuntiva all’uso dei beni e servizi comuni, e se
consiste in opere, impianti o manufatti suscettibili di
utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne
vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nelle
spese.
Se l’utilizzazione separata non è possibile,
l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza
dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi
o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo,
partecipare ai vantaggi delle innovazioni, corrispondendo
l’importo delle quote della spesa originaria
dell’esecuzione dell’opera, aggiornata al valore
attuale».