Post anonimi, la responsabilità è del sito
La Corte Ue dei Diritti dell'Uomo sancisce che sono i
portali a dover risarcire i danni per violazione di web
reputation causati da commenti non firmati
I siti internet possono essere considerati responsabili dei
post anonimi. È notizia di oggi da Il Sole 24 Ore. Libertà
di espressione non violata perché il sacrificio della
reputazione della parte offesa era sproporzionato. Caso
64569/2009. Sentenza depositata ieri 10.10.13
IL FATTO. Uno dei più grandi portali d'informazione
dell'Estonia nel gennaio del 2006 pubblicò un articolo
sulle scelte controverse operate da una compagnia di
navigazione. I lettori reagirono postando commenti
estremamente offensivi, diffamatori, e minacciosi nei
confronti della compagnia di navigazione e del suo
proprietario. Quest'ultimo fece causa al portale che fu
condannato a pagare 320 euro per danni morali.
IL DIRITTO. I Giudici di Strasburgo stabiliscono che la
decisione dei tribunali nazionali di "ritenere il portale
responsabile per i commenti diffamatori postati dai lettori
è una restrizione della libertà d'espressione giustificata
e proporzionata" e che quindi non c'è stata violazione.
La Corte sottolinea che i gestori del portale "esercitavano
un livello considerevole di controllo sui commenti che erano
pubblicati". I gestori erano gli unici che potevano impedire
o cancellare i commenti, e avevano anche i sistemi per
farlo. Sistemi di cui tuttavia "non hanno fatto pieno uso".
In definitiva i Giudici di Strasburgo ritengono che il
portale abbia in qualche modo coperto gli autori e che
quindi "si deve ritenere che i gestori del sito si siano
assunti una certa responsabilità per quanto pubblicato dai
lettori".
Altro principio interessante espresso dall'alto Consesso Ue
attiene all'onere della prova. La Corte ha stabilito infatti
che non sarebbe giusto gravare la parte danneggiata
dell'onere di provare la vera identità degli autori dei
post anonimi in quanto trattasi quasi di probatio diabolica.
Dunque bene ha fatto l'armatore a spiegare azione giudiziale
nei confronti dei gestori del portale e non degli anonimi
diffamatori.
"In un caso come questo, per motivi puramente tecnici – si
legge nella sentenza – appare sproporzionato imporre alla
parte lesa l'onere dell'identificazione degli autori dei
commenti". E la Corte "non è convinta che una tale azione
avrebbe, in questo caso, garantito l'effettiva protezione
della parte lesa".
La Corte boccia interamente la linea difensiva di parte
convenuta secondo cui la sanzione inflitta al portale
costituiva una violazione del diritto di libertà di
espressione ribadendo uno dei principi-cardine del Sistema
giuridico Ue ovvero il principio di proporzionalità.
Eseguito un bilanciamento degli interessi in gioco i
Magistrati di Strasburgo hanno giudicato sproporzionato il
sacrificio imposto alla web reputation dell'armatore stante
la natura altamente lesiva dei post, il fatto che il portale
trasse profitto dallo loro esistenza e permise la
conservazione dell'anonimato.
13 novembre 2013 9:12 - Bista
Il secolo scorso, in un paesino della Sardegna, il
maresciallo fu avvisato che un imbroglione venuto da fuori
stava facendo il suo lavoro nella piazza di chiesa.
Il maresciallo ci andò e disse a quello di raccogliere le
sue cose e di seguirlo in caserma. Uscirono tutti e due, poi
dalla caserma, e il maresciallo lo salutò anche , davanti a
tutti, con una carezza sulla nuca.
Nessuno l'ha più visto, in paese, il carezzato.
Il secolo scorso.
Giambattista
6 novembre 2013 11:48 - ennio4531
Non solo i tempi della giustizia ma anche la certezza del
diritto sono diventati un terno al lotto .
L'Aduc tempo fa evidenziava una sentenza del tribunale di
Genova che negava il rimborso dell'iva sulla Tia ( raccolta
rifiuti ), nonostante che la Corte di Cassazione ne avesse
statuito la illegittimità e la Corte costituzionale
l'avesse dichiarata l'anticostituzionalità, dichiarando che
il parere espresso dai tribunali 'superiori ..... ' “e'
indubbiamente suggestiva, ma non decisiva" .
In questi giorni dal Sole24 ore ne apprendiamo un'altra .
La Cassazione a sezione riunite , e quindi al top dei top ,
a luglio c.a. aveva sentenziato ( ordinanza nr. 23690 ) che
gli avvisi di accertamento, emessi prima dei 60 giorni dalle
conclusioni delle operazioni di controllo , sono invalidi
.
Tre mesi più tardi una sezione della Cassazione ( ...
probabilmente hanno gli uffici appaiati .. ) sullo stesso
argomento ( ordinanza 23690 ) ha sentenziato l'inverso
...
gli avvisi sono validi !
Diffusa è l'opinione che vi sia una parte della
magistratura che ritiene, avendo superato un concorso, di
essere diventata infallibile e quindi di rappresentare ..
una repubblica autonoma.
L'irresponsabilitá di fatto e di diritto , poi, completa
questa convinzione.