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6 maggio 2015 9:10 - x5452
Il dpr 137/2012 parla di professioni regolamentate cioè con tanto di apposito albo per l' iscrizione e al momento non esiste alcun albo per gli amministratori di condominio. Perciò gli amministratori di condominio non sono obbligati a stipulare nessuna polizza per la responsabilità professionale, anche se con tutte le varie dinamiche che poi si verificano nella pratica, sarebbe consigliabile stipularne una.

Un altro aspetto che secondo me andrebbe chiarito è quello relativo ai corsi per amministratore di condominio e sui soggetti abilitati a tenere questi corsi.

Buona giornata
1 maggio 2015 11:03 - lucillafiaccola1796
quegli amminestratori di condomini che si sono accaparrati mezzo quartiere con spese per condominio di centomila euro l'anno, manco fossero una multinazionale con spese ma non introiti, quanto dovrebbero spendere di polizze? per me è tutta una fregatura!!!! ma chi ci crede... poi gli amministratori continuano ad amminestrare anche se non nominati da anni ed anni perhé ci sono più ignavi che intelligenti?
29 aprile 2015 14:53 - sugar magnolia
ragazzi, c'er scritto soopra, mentre si apre la piccola schermata per inserire un commento (copio/incollo)

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29 aprile 2015 11:05 - Anna18
Buongiorno, sono anni che l'acqua piovana filtra dal terrazzo del proprietario sovrastante e i calcinacci dell'intonaco continuano a cadere oltre che arrugginire i ferri del cemento armato. L'amministratore ha fatto fare il preventivo di spesa per lavori all'intera palazzina, costituita da due piani, che ha diversi problemi. Non essendoci la possibilità economica per sostenere la spesa per l'intervento complessivo, posso obbligare l'intervento per bloccare l'infiltrazione d'acqua che limita il godimento del mio terrazzo ed arrugginisce i ferri del cemento armato?
29 aprile 2015 9:39 - Alessandro Gallucci
il d.p.r. che cita riguarda le professioni regolamentate (avvocati, ingegneri, ecc. ecc.) e non l'amministratore condominiale, la cui attività va annoverata tra le professioni non regolamentate in ordini e collegi di cui alla legge n. 4 del 2013.
29 aprile 2015 9:03 - apuo62
Buongiorno. Faccio una segnalazione e chiedo conferma con il massimo spirito di collaborazione. Dall'agosto 2013 tutti i professionisti debbono stipulare idonea polizza professionale come previsto dalla Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012): “il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.
L'assenza della polizza non prevede sanzioni mentre è obbligatorio per il professionista informare i propri clienti al momento dell'incarico circa gli estremi di polizza ed i relativi massimali.
Gli amministratori quindi, ai sensi del Codice Civile, non hanno obbligo di polizza mentre ai sensi del DPR citato, come qualunque altro professionista, debbono dotarsene ed indicarne gli estremi nel preventivo che, senza alcuna eccezione, debbono presentare ai potenziali clienti?
E' così? E' giusta questa mia interpretazione?
Cordiali saluti,

M. Da Mommio
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