Sono d'accordissimo !!! Il mio ex Amministratore, anche se
aveva seguito il corso di formazione presso una prestigiosa
Associazione, non sapeva suddividere le varie spese, tanto
che ... per evitare problemi (che poi sono invece emersi) un
espurgo lo ha suddiviso per tutti i condomini, senza tenere
conto delle colonne presenti nel condominio!
Dichiarazioni rese dallo stesso durante le assemblee e
naturalmente verbalizzate senza prima informarsi agli enti
competenti con il risultato che quanto veniva detto non
corrispondeva alla realtà! Insomma, una Grande confusione!
A mio avviso ci vuole più collaborazione tra Amministratore
e condomini.
8 luglio 2015 10:17 - Antonio 1995
Buongiorno.
Più che corsi on-line, gli svolge il lavoro di
amministratore condominiale dovrebbe studiarsi meglio la
Legge e applicarla. Un amministratore competente eviterebbe
molte discussioni che a volre si tramutano in Cause
legali.
Parlo di alcuni amministratori (anche iscritti a prestigiose
associazioni come ANACI e A.N.AMM.I.) che non sanno
suddividere correttamente le spese condominiali di
“Pulizia e Luci delle scale” e le spese d’uso
dell’ascensore Condominiale o meglio identificate dalla
giurisprudenza come “Spese della Comodità”
Essi infatti applicano erroneamente i criteri dettati
dall’Art. 1124 c.c. “per metà in ragione del valore
delle singole unità immobiliari e per l'altra metà
esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di
ciascun piano dal suolo” anziché applicare correttamente
il criterio legale dettato dall’ Art. 1123cc comma
secondo o in applicazione analogica solamente in base al
criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun
piano o porzione di piano come confermato dalla pressoché
unanime giurisprudenza .
Cass., sez. II, n. 432 del 12/01/2007
Tribunale Milano Sez XIII 26.01.2012
Tribunale di Potenza 07.05. 2012
Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657, Calvigioni c.
Condominio di via Fucini n. 284
in Roma, in Arch. loc. e cond., 1997, 80
Trib. civ. Bologna, sez. V, 27 febbraio 1986, n. 357, Cond.
Via Marconi 6 c. Zerbini e altri, in Arch. loc. e cond.
1986, 477
La disposizione di riparto contenuta nell’art. 1124 cod.
civ. PRIMA PARTE del primo comma, “La spesa relativa è
ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle
singole unità immobiliari” = millesimi di Proprietà,
non può trovare applicazione analogica con riferimento a
spese diverse da quelle espressamente considerate dal
codice.
I criteri dell’art. 1124 C.C. attengono alla specifica
tipologia di spese che servono per la conservazione delle
parti comuni e a tutelare l'integrità e il valore capitale
delle cose e cioè spese di “Manutenzione e
Sostituzione” delle Scale e degli Ascensori”.
Diversamente le “Spese di Pulizia e Luci delle Scale”
sono da considerarsi, invece, come spese utili a permettere
ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose
comuni e di quelle proprie e la cui ripartizione va,
pertanto, effettuata in conformità al dettato dell’ art.
1123 c.c. comma secondo “Se si tratta di cose destinate a
servire i condomini in misura diversa, le spese sono
ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne“
La disposizione di riparto contenuta nell’art. 1124 cod.
civ. prima parte del primo comma, “La spesa relativa è
ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle
singole unità immobiliari”, secondo la quale la metà
(il 50%) delle spese per la ricostruzione e manutenzione
delle scale e degli ascensori va effettuata in base ai
millesimi di Proprietà, non può trovare applicazione
analogica con riferimento a spese diverse da quelle
espressamente considerate .