OSSERVAZIONE da PONDERARE e RICHIESTA CHIARIMENTI ai GIUDICI
COMPETENTI:
Comunque da una parte è comprensibile la richiesta di
certificazioni (voluta da leggi di rango inferiore): Come fa
un ente ITALIANO a richiedere VERIFICHE all'ENTE
EXTRACOMUNICARIO?
Ma se davvero gli Extracomunitari avessero il diritto ad
AUTOCERTIFICARE allora anche LE DISPOSIZIONI della
DICHIARAZIONE dei REDDITI,per le quali il CONTRIBUENTE
richiede la DETRAZIONE per CARICHI di FAMIGLIA è
FUORILEGGE
FACENDO IMPARZIALITA tra COMUNITARI e EXTRACOMUNITARI?
"I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni
per familiari a carico devono essere in possesso di una
documentazione attestante
lo status di familiare che può essere alternativamente
formata da:
a) documentazione originale rilasciata dall’autorità
consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana
e asseverata da parte del prefetto
competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per le
persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la
Convenzione dell’Aja del
5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine,
in base alla normativa di quella nazione, tradotta in
italiano e asseverata
come conforme all’originale dal Consolato italiano nel
paese di origine." [estratto da Modello Unico 2016 e 730
2016, i quali si rifanno alla Legge del 27 dicembre 2006 n.
296
art. unico 1 commi 1325 e prossimi (Finanziaria 2007)]
ECCO LA DISPARITA di TRATTAMENTO :
"3. Detrazione per figli a carico di soggetti residenti
extracomunitari.
3.1 Dichiarazione di spettanza.
....
Per quanto concerne le modalità che il soggetto
EXTRACOMUNITARIO residente in Italia deve osservare per
ottenere l’attribuzione del numero di codice fiscale ai
familiari residenti all’estero, si rinvia ai chiarimenti
forniti con la circolare n. 15 del 2008 (par. 1.2.).
I soggetti COMUNITARI fiscalmente residenti in Italia, per
ottenere il codice fiscale, relativamente ai familiari
residenti fuori dall’Italia, possono limitarsi ad
attestare all’Ufficio locale dell’Agenzia, tramite
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i
dati necessari per l’attribuzione del codice (dati
anagrafici del congiunto, vincolo di parentela)." [Agenzia
Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -
CIRCOLARE N. 34/E 04 aprile 2008]
La circolare n. 15 del 2008 (par. 1.2.) citata poco sopra si
rifà sempre alla Finanziaria 2007