la direttiva 2011/83/UE recepita nel DECRETO LEGISLATIVO 21
febbraio 2014, n. 21,
ha portato novità importanti per il consumatore .Nel
settore luce e gas spesso siamo vittime di comportamenti
truffaldini da parte degli operatori .Io stesso recentemente
ho ricevuto un contratto non richiesto da un venditore ma ho
trovato difficoltà con riguardo all'applicazione di quanto
previsto dal decreto sopraddetto.
In sede di conciliazione (ARERA) pur risultando chiara la
violazione delle regole da parte del venditore per la quale
ho invocato l'applicazione dell'art.66 quinquies del codice
del consumo ,non ho ottenuto soddisfazione .Mi è stato
detto che l'irrogazione delle sanzioni non è competenza
dell'organismo di Conciliazione che prevede solo una
procedura di ripristino la cui applicazione ,peraltro , è
condizionata all'eventuale adesione del
professionista(venditore).
Quindi avrei dovuto adire la via giudiziaria presso il
giudice di pace.
Mi sono rivolto all'avvocato che gentimente mi ha fatto
osservare che l'eventuale rimborso non avrebbe compensato la
spesa .
E' chiaro quindi che il cittadino consumatore non ottiene il
beneficio previsto da queste buone leggi a meno che non sia
disposto a pagare per percorrere l'iter giudiziario finanche
in cassazione .Infatti l'avvocato mi ha detto che non è
facile ottenere l'annullamento del contratto ed il
conseguente rimborso, perchè spesso ,in questi casi,il
giudice di pace tende ad evitare un indebito arricchimento
a favore del cittadino.
Non sono un esperto di leggi e procedure ,ma da questa
esperienza ricavo la sensazione che un consumatore non sia
affatto protetto nella prassi e che i venditori approfittino
di questa situazione proprio perchè mancano provvedimenti
sanzionatori efficaci e veloci già a livello di
conciliazione . Che valore può avere un'attività
regolatoria anche notevole senza sanzioni?