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GARANZIE SUGLI ACQUISTI
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Comunicato 
5 dicembre 2006 0:00
 

Roma, 5 Dicembre 2006. E' in arrivo la tredicesima e con essa il "fervore" per gli acquisti in vista delle festivita'. Il consumatore e' tutelato? Con la nuova normativa (1) sugli acquisti i consumatori sono maggiormente tutelati rispetto al passato (2). Certamente l'obiettivo da raggiungere per la tutela completa dei consumatori e' ancora distante e la strada e' piuttosto lunga. Cerchiamo di riassumere gli elementi principali della nuova legge per consentire ai consumatori di far valere i propri diritti.
* La garanzia su un bene di consumo e' di due anni (precedentemente 1 anno).
* La merce difettosa puo' essere sostituita entro due mesi da quando si rileva il difetto (precedentemente 8 giorni), e nei primi sei mesi dall'acquisto il difetto si intende tale salvo dimostrazione contraria da parte del commerciante.
* Il venditore e' responsabile del difetto di produzione e di conformita' (es. caratteristiche descritte in etichetta) e non solo dei difetti gravi.
* In caso di difformita', il consumatore ha diritto, senza spese, alla riparazione, se questa non dovesse andare a buon fine o non fosse soddisfacente, ha diritto alla sostituzione del bene. Alternativamente, ha diritto a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, con la resa dei soldi.
* Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta.
Anche con la nuova normativa alcuni problemi rimangono irrisolti. Ad esempio chi definisce il "congruo tempo" per la riparazione o la sostituzione di un telefono cellulare o di una automobile per una persona che li usa per lavoro? E di un frigorifero, di una cucina o di una lavatrice? Il venditore ha sempre il coltello dalla parte del manico e al consumatore non resta che sottostare al "congruo termine" da altri stabilito. Si poteva cogliere l'occasione per prevedere una immediata e provvisoria sostituzione del bene difettoso in riparazione. D'altronde l'utente paga per avere un prodotto che funziona, non per quello difettoso. Comunque, in caso il tempo trascorso fosse troppo e/o fosse stato superato quello stabilito, si puo' intimare la consegna del bene riparato tramite una raccomandata A/R di messa in mora (3).

Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc

(1) Dec. Legsl n. 24/2002; Codice del Consumo:
clicca qui
(2) Per approfondimenti si veda:
clicca qui
(3) clicca qui
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