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Giudici di Pace non rispettano il Regolamento UE sulle controversie transfrontaliere di modesta entità. Lettera aperta alle Istituzioni
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Comunicato di Redazione
27 novembre 2015 10:38
 
Il regolamento Ue 861/2007, entrato in vigore nel 2009, istituisce una procedura per le controversie transfrontaliere sotto ai 2000,00 euro. Celere e agevole per il cittadino che può effettuarlo senza assistenza legale, si fonda sulla compilazione di moduli standard allegati al regolamento. Mira infatti a semplificare la vita al ricorrente, lasciando all'Ufficio giudiziario competente oneri di richiesta integrazioni in caso di ricorsi incompleti e di notifica in tempi brevi (14 giorni) alla controparte (un po' quanto accade oggi per i ricorsi contro le sanzioni amministrative del Codice della strada). Perché si diffondesse lo strumento, il legislatore europeo impone anche l'obbligo dell'informazione al cittadino e dell'ausilio alla compilazione dei moduli previsti.
In Italia è di competenza del Giudice di Pace.
Orbene, l'applicazione del regolamento è, in molte realtà, nulla, come abbiamo già denunciato. Sono giunte molte segnalazioni in questi anni, di cittadini che si sono rivolti alle cancellerie dei Giudici di Pace italiani, ricevendo un secco: vai dall'avvocato, o peggio ancora, noi non ne sappiamo nulla ecc...
Del resto, la situazione informativa sui siti istituzionali del Ministero di Giustizia e sui siti dei Giudici di Pace è eloquente: il procedimento non appare mai, neppure mediante il link ai siti istituzionali europei. I moduli non sono messi a disposizione dell'utenza né tanto meno vi è alcun aiuto alla compilazione.
Anche il Giudice di Pace di Firenze non rispetta il regolamento, pur essendo tra i pochi Uffici italiani ad aver dato una quantomeno parziale attuazione del Regolamento UE. Ci risulta infatti che i giudici assegnatari dei ricorsi demandino alla parte ricorrente la notifica dei ricorsi ai convenuti, peraltro non indicandone le necessarie modalità e tempistiche di legge ed esponendola quindi al rischio di perdere la causa. 
Per questo abbiamo deciso di scrivere all'Ufficio del Giudice di Pace, al Ministero di Giustizia e alle altre autorità giudiziarie affinché si ponga fine alle violazioni descritte.
Di seguito il testo della lettera inviata.

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Spett.li Uffici, Gentile Ministro,
sono ormai trascorsi quasi 6 anni dall'entrata in vigore del Regolamento 861/2007 che istituisce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, che tuttavia ci risulta lettera morta in numerosi uffici del Giudice di Pace italiani e violato, in alcuni aspetti procedurali, anche dal Vs Ufficio.
In particolare, il regolamento prevede che:
1) la notifica al convenuto avvenga ad opera degli uffici (art. 5 e 13) che devono compilare un apposito modulo (Modulo C allegato al regolamento), entro 14 giorni dal ricevimento del ricorso (redatto su modulo A), ed avvalersi per l'inoltro, del mezzo postale (racc. ar.). Detta procedura non può trovare deroga o sostitutivi ad opera della parte, neppure su delega del giudice, pena lo snaturarsi della lettera e dello scopo della normativa comunitaria in questione (Si leggano a tal proposito le guide poste a tutela dell'operatore nei siti istituzionali dell'Unione Europea che dettano regole chiare sul punto*). L'istituto del termine ordinatorio, infatti, non è compatibile con l'adeguamento alla disciplina comunitaria in questione.
E invece, ci risulta che i giudici assegnatari delle relative pratiche, demandino (al pari di una procedura di ricorso ordinaria) alla parte ricorrente la notifica, peraltro fuori termine, senza l'indicazione delle modalità (Modulo C da inoltrare necessariamente a parte convenuta, così come necessario è l'inoltro dei documenti allegati trattandosi di notifica all'estero), e ponendo così a rischio il ricorrente delle relative e fondate eccezioni processuali da parte del convenuto.
2) Ci risulta, inoltre, che né il Giudice di Pace di Firenze, né il Ministero della Giustizia, abbiano aggiornato il proprio sito web, di tal ché non vi è alcuna informazione all'utenza relativamente al procedimento in questione**, neppure tramite l'apposizione di un semplice link al Portale E-Justice . Ciò contrasta con il Regolamento in esame, che all'art. 11 prevede che i cittadini, non solo siano informati ma anche assistiti nella compilazione dei moduli.
Per questi motivi, si chiede al Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze, ed al Ministero della Giustizia:
di conoscere se tali ed illegittime prassi trovino la propria fonte in atti di indirizzo interni all'ufficio o se ogni Giudice e relativa cancelleria effettui scelte in merito alla procedura da adottare relativamente al regolamento citato;
di emanare atti di indirizzo interno che si conformino al dettato del Regolamento in punto di notifica al convenuto e dei tempi;
Promuovere l'informazione sul procedimento per le controversie di modesta entità sul sito web del Giudice di Pace di Firenze, ed al Ministro della Giustizia, di effettuare altrettanto sul proprio sito istituzionale.

Cordiali saluti,
Vincenzo Donvito, presidente Aduc

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https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-it.do
Guida pratica all'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità
“4.2. Invio del modulo di domanda al convenuto 4.2.1. L’organo giurisdizionale invia copia dei moduli A e C Una volta stabilito che la domanda può essere esaminata come controversia europea di modesta entità, nella sua formulazione originaria presentata dall’attore o previa rettifica del modulo di domanda o inoltro di informazioni o documenti supplementari, l’organo giurisdizionale invia al convenuto una copia del modulo di domanda e dei documenti giustificativi unitamente al modulo di replica di cui compila la prima parte (30). 4.2.2. Termini L’organo giurisdizionale deve inviare tali documenti al convenuto entro 14 giorni dal ricevimento del modulo di domanda debitamente compilato ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Detto termine decorre dalla data di ricevimento iniziale del modulo di domanda, qualora non siano richieste rettifiche o informazioni supplementari, oppure da una data successiva, tenuto conto del termine fissato nella richiesta di rettificare o completare il modulo o di fornire informazioni supplementari.”
Guida per gli utenti al procedimento europeo per le controversie di modesta entità
“3 .15 Chi notifica la domanda al convenuto? – [GP 4.2] L’organo giurisdizionale completa la parte 1 del modulo di replica (modulo C) e lo invia al convenuto, se del caso unitamente a copie dei documenti giustificativi, entro quattordici giorni dal ricevimento del modulo di domanda correttamente completato o rettificato.”

** http://www.giudicedipacefirenze.it/informazioni/comp_civile.asp
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_6_1.wp?tab=d

 
 
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