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Notifica multe violazione Cds. Confusione e incertezza del diritto sono confermate
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Comunicato di Vincenzo Donvito
13 ottobre 2009 13:59
 
Una recente sentenza del giudice di pace di Firenze sulla notifica di una multa al codice della strada, potrebbe aver riaperto le speranze di una certezza del diritto? Purtroppo no, ma viene solo confermato il caos che impera nel settore.
Vediamo i particolari.
Il Giudice di pace di Firenze ha ritenuto illegittima una multa notificata da una agenzia privata. Rifacendosi ad una sentenza del Tar Toscana (1): che aveva sancito la legittimita' del sistema di affidamento delle notifiche a societa' private, purche' i soggetti che si occupano fisicamente delle notifiche siano investiti dal Comune delle funzioni pubbliche di "messo notificatore.
Tra l'altro, anche una sentenza di Cassazione (2) aveva ritenuto come inesistenti le notifiche fatte da agenzie private concessionarie del servizio postale. Il Tar aveva solo meglio specificato lasciando una certa apertura.
Ma il ministero dell'Interno (3) ha emesso un parere con cui ha fatto sapere che l'invio postale delegato a societa' private non confligge con il codice della strada e il relativo regolamento (4).
In teoria, quindi, il parere del ministero, anche perche' in data successiva (2008) alla sentenze di Tar e Cassazione (2008) avrebbe dovuto far piazza pulita e messo la parola fine alla questione.
In teoria!! Perche' in pratica si tratta "solo" di sentenze e pareri che, per quanto autorevoli, restano tali e non sono legge, che e' l'unico riferimento che i cittadini hanno per sapere se hanno ragione o torto su qualcosa e per i giudici per emettere le loro sentenze. E se la legge oggi appare vaga, probabilmente non lo era nel 1982 quando fu fatta e l'abitudine di avvalersi di agenzie private esterne per le notifiche era un fenomeno piu' limitato di ora.
Ma i tempi cambiano, le esigenze e i metodi altrettanto e, siccome le leggi non cambiano, ecco che in soccorso arriva la giurisprudenza e i pareri.
Risultato. Cosa deve fare un cittadino che si vede recapitare una multa da parte di un'agenzia privata e non dalle Poste Italiane o dai messi dell'autorita' che ha accertato l'infrazione? Stante la situazione deve tirare una monetina in aria e decidere se tentare la sorte!! Col rischio di vedersi gli importi delle multe raddoppiati in caso di non accoglimento del ricorso o, in caso di accoglimento, vedersi il Comune che fa ricorso perche' anch'esso spera che i giudici d'Appello seguano una interpretazione piuttosto che un'altra.
Viva la certezza del diritto. Continuiamo a farci male?
 
(1) n. 3962 del 14.09.2006
(2) n.20440 del 21.09.2006
(3) parere n.3079 del 20.05.2008
(4) l'art. 201 (notifica postale ai sensi della legge 890/82) e art.285 del regolamento che prevede l'invio di uno degli originali del verbale o di copia autentica al trasgressore.

 
 
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