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Volo cancellato. I diritti del passeggero
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Comunicato di Primo Mastrantoni
10 luglio 2009 0:00
 
In questi giorni di problemi nel trasporto aereo, numerosissimi viaggiatori ci hanno contattato chiedendo informazioni sui loro diritti. Vediamoli (1).
1. Volo cancellato per cause eccezionali. Il passeggero puo' scegliere il rimborso del biglietto o l'imbarco su un volo alternativo. Ha diritto a pasti e bevande e ad effettuare gratuitamente due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
2. Volo cancellato non per cause eccezionali. Il passeggero puo' scegliere il rimborso del biglietto o l'imbarco su un volo alternativo. Ha diritto a un risarcimento che varia da 250 a 600 euro in relazione al tipo di volo (intra-comunitario o internazionale) e alla distanza, inoltre ha diritto a pasti e bevande e ad effettuare gratuitamente due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica Qualora l'orario di partenza e' rinviato di un giorno il passeggero ha diritto anche al pernottamento in albergo e al trasporto aeroporto-albergo-aeroporto. Nel caso la responsabilita’ non sia della compagnia, aerea (che dovra’ dimostrarlo), nessuno indennizzo e’ dovuto al passeggero.
Nessun risarcimento e’ comunque dovuto quando i passeggeri:
a) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
b) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non piu' di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
c) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non piu' di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto. Rimane il fatto che le cause di forza maggiore, per le quali un volo puo’ essere cancellato, sono molteplici e facilmente dimostrabili dalle compagnie aeree per cui il cittadino rimane con il classico cerino in mano. In caso di contestazione si puo' sempre ricorrere al Giudice di pace del Paese di partenza o di arrivo, come ha stabilito una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (2).

(1) vedi scheda di approfondimento all'indirizzo:
clicca qui
(2) clicca qui
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