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Condizionatore in condominio
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Il condominio di Alessandro Gallucci
12 luglio 2010 9:39
 
L’estate porta con sé l’immancabile corsa all’acquisto dei condizionatori. Non v’e’ famiglia che prima o poi non pensa di acquistarne uno. Non smettono di creare dibattito le riflessioni, sempre attuali ed importanti, legate al consumo d’energia ed agli effetti negativi dell’uso di questo genere d’impianto.
Quando si parla d’installazione in un’unita’ immobiliare ubicata in condominio, tuttavia, pare necessario soffermarsi anche su alcune questioni piu’ strettamente connesse con l’edificio condominiale.
Piu’ concretamente: all’installazione del condizionatore possono seguire delle contestazioni relative alla violazione di norme dettate dal regolamento condominiale, all’alterazione del decoro architettonico dello stabile ed all’eccessiva rumorosita’ dell’impianto.
Regolamento condominiale
Quello di origine assembleare deve contenere le norme finalizzate a tutelare il decoro dell’edificio. Cio’ vuol dire che, se com’e’ prassi, il motore dell’impianto (la cosi’ detta unita’ esterna) dev’essere appoggiato sulla facciata, il regolamento puo’ disciplinare come tale allocazione puo’ essere fatta e, se del caso, vietarla.
Il regolamento contrattuale, invece, puo’ certamente vietare l’installazione del condizionatore purché sia in modo chiaro e preciso. La violazione delle norme regolamentari puo’ dare adito ad un’azione, anche giudiziaria, che l’amministratore di condominio puo’ iniziare anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 1130, primo comma n. 2, c.c. al fine di ottenere il rispetto del regolamento.
Per quanto possa apparire superfluo e’ utile ribadire una differenza.
Mentre il regolamento assembleare puo’ solamente disciplinare l’uso della cosa comune al fine di tutelare il decoro dell’edificio, il regolamento contrattuale puo’ limitare sia l’uso dei beni condominiali che quelli di proprieta’ esclusiva. Cio’ vuol dire che l’azione volta ad ottenere il rispetto del regolamento, nel caso di quello assembleare, non puo’ giungere fino alla conseguenza di far rimuovere il condizionatore, cosa invece possibile nel caso di regolamento contrattuale che disponga in tal senso.
Alterazione del decoro e rumorosita’
In assenza di norme regolamentari e dando per scontato che solitamente l’installazione di un impianto di condizionamento dell’aria non rientra nel novero di quelle opere vietate ai sensi dell’art. 1122 c.c., e’ utile valutare quando si possa contestare al comproprietario l’alterazione del decoro e con quali conseguenze.
Tutti i condomini, ai sensi del primo comma dell’art. 1102 c.c., possono fare uso della cosa comune purché non ne alterino la destinazione (e quindi, secondo la giurisprudenza, anche il decoro) e non impediscano agli altri di farne parimenti uso.
Posizionare l’unita’ esterna di un condizionatore sulla facciata di un edificio e’ certamente una condotta in grado d’incidere, alterandolo, sul decoro dell’edificio. Non v’e’ dubbio che la violazione debba essere valutata caso per caso non potendosi affermare a priori che si tratta d’un comportamento illecito.
Per fare un esempio: e’ cosa diversa l’apposizione del motore di un impianto sulla facciata prospiciente il cortile interno piuttosto che su quella sulla pubblica via, cosi’ come non puo’ dirsi uguale una prima installazione di condizionatore piuttosto che una successiva ad una lunga serie.
In ogni caso all’accertamento giudiziale della violazione puo’ seguire l’ordine del giudice di rimozione del bene.
Nessuna contestazione puo’ essere mossa invece, se  -come e’ ormai prassi diffusa- si opta per l’appoggio sul pavimento del balcone dell’unita’ esterna.
Quanto alla rumorosita’,infine, la norma di riferimento e’ l’art. 844 c.c. a mente del quale nel caso d’immissioni rumorose intollerabili si puo’ chiedere che le stesse siano impedite (oltre che il risarcimento del danno).
L’onere della prova della rumorosita’ e’ posto in capo a chi domanda la cessazione delle immissioni.
 
 
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