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Condominio. Le attivita’ rumorose e l’inutile tutela penale
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Il condominio di Alessandro Gallucci
9 agosto 2010 8:57
 
Ascoltare la musica nel proprio appartamento ad alto volume e’ sempre e comunque reato. Non importa se farlo comporti disturbo effettivo alle persone; per essere puniti basta che il suono superi la normale tollerabilita’.
Tanto si desume dalla lettura dell’art. 659 del codice penale.
La norma e’ di particolare interesse anche in relazione al condominio degli edifici dove spesso ci si lamenta per i rumori provenienti dagli appartamenti vicini.
In questo caso, mettendo per una volta da parte l’analisi delle norme che disciplinano la gestione e l’uso delle cose condominiali, vale prendere spunto da una pronuncia della Cassazione penale (la n. 24503/10) per valutare criticamente una delle tante norme del nostro codice penale che, senza un’effettiva necessita’, comprimono e non poco la liberta’ delle persone; soprattutto di quelle che abitano in citta’ e magari in un edificio condominiale.
Una premessa e’ obbligatoria.
Partiamo da quello che il diritto penale dovrebbe essere.
Il diritto penale costituzionalmente orientato, quello che viene descritto nei manuali per intendersi, oltre a vedere la sanzione penale come l’extrema ratio cui fare ricorso – nel caso d’insoddisfacente tutela degli interessi pubblici e privati a livello civilistico ed amministrativo – deve sempre essere informato al cosi’ detto principio della lesivita’ della condotta. Un’azione che s’intende punire penalmente, dunque, deve ledere un bene giuridicamente tutelato. Si pensi, per fare l’esempio piu’ banale, al delitto d’omicidio (art. 575 c.p.) per il quale, e’ intuibile, il bene tutelato e’ la vita. Lo stesso si puo’ dire per il furto, il danneggiamento, la rapina, l’estorsione, ecc (reati contro il patrimonio).
Vediamo cio’ che e’ il diritto penale italiano, soprattutto quello contenuto nel codice.
Il nostro codice penale e’ stato promulgato in epoca fascista. Nonostante gli interventi della Corte costituzionale e qualche timido aggiustamento, esso e’ ancora profondamente e gravemente intriso dai principi che hanno ispirato quell’ideologia.
Il codice, tra le altre cose prevede una tipologia di reato particolare: le contravvenzioni di polizia, per fatti criminosi piu’ lievi, punite con la pena dell’arresto e dell’ammenda poste a tutela di un non meglio specificato ordine pubblico.
La legittimita’ costituzionale di molti dei reati contravvenzionali e’ stata spesso messa in discussione.
Il motivo e’ semplice. Frequentemente le norme non sono poste per prevenire ed eventualmente sanzionare la lesione di un interesse concreto. Tante contravvenzioni puniscono una condotta per il solo fatto che la stessa possa essere astrattamente lesiva di un interesse.
L’art. 659 c.p. e’ un reato contravvenzionale di questo genere.
Questo articolo, che sanziona il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, recita:
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, e’ punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorita’

Il Tribunale di Bari, in una sentenza resa nel 2007 ha spiegato chiaramente quando e perche’ una persona puo’ essere punita ai sensi dell’art. 659 c.p. Dice l’ufficio giudiziario che “ai fini della configurabilita’ del reato di cui all'art. 659 cod. pen., e’ necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da superare i limiti della normale tollerabilita’, anche in relazione alla loro intensita’, in modo da recare pregiudizio alla tranquillita’ pubblica, ovvero alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di persone, anche se non e’ necessario che siano state tutte disturbate in concreto, atteso che la valutazione circa l'entita’ del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilita’ media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica, non assumendo rilievo assorbente le lamentele di una o piu’ persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 01/12/2005-31/01/2006, Giusti).
Trattasi, invero, di reato di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non e’ necessaria la prova dell'effettivo disturbo di piu’ persone, ma e’ sufficiente l'idoneita’ del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone”. (Trib. Bari 24 settembre 2007)
La sentenza n. 24503 del 9 giugno 2010 della Seconda sezione penale della Corte, depositata in cancelleria il successivo 30 giugno, e’ stata resa proprio in relazione ad una fattispecie punita ai sensi dell’art. 659 del codice penale. In questo caso i giudici di legittimita’ hanno solamente specificato che “i rumori eccedenti la normale tollerabilita’ provenienti da un locale del genere (per la musica ad alto volume o per gli schiamazzi degli avventori, specie di notte) integrano la violazione di cui all'art. 659 c.p., comma 1, e non quella di cui al comma 2 (cfr. Cass. Pen. n. 1466 in data 06.11.2007, Rv.)” (cosi’ Cass. 9 giugno 2010 n. 24503).
Al di la’ delle mere precisazione tecniche, e’ necessario riflettere sulla reale utilita’ di questa norma.
Un esempio chiarira’ il concetto.
E’ il giorno di ferragosto, la citta’ e’ vuota, nei palazzi restano poche, pochissime persone, alle volte anche un solo nucleo familiare. Le strade sono deserte, non c’e’ nessuno che passa , i parcheggi solitamente stracolmi sono completamente vuoti. Non c’e’ proprio nessuno. Tizio, amante della musica metal, approfittando dell’assenza dei suoi genitori e del palazzo vuoto, alle 15, quando tutti sono a mare, accende lo stereo a tutto volume e ascolta il suo gruppo preferito. Sfortuna vuole che proprio in quel momento passa vicino la sua casa una pattuglia che rileva l’infrazione e segnala il fatto alla procura della repubblica. Tizio, ragazzo di 20 anni, una persona pacifica, senza aver fatto del male a nessuno, senza aver effettivamente disturbato qualcuno, rischia una condanna per disturbo del riposo delle persone.
E’ ancora necessario nel nostro codice penale un articolo del genere?
I diritti delle persone, in simili casi sarebbero sufficientemente tutelati a livello civilistico (hai commesso un fatto illecito e risarcisci il danno) o amministrativo (hai leso effettivamente un interesse pubblico meritevole di tutele e paghi una sanzione amministrativa). La sanzione penale per punire un comportamento che solo astrattamente puo’ recare disturbo ha un solo effetto: limitare ingiustamente la liberta’ delle persone.
 
 
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