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Diritto d'autore. Corte Giustizia Ue: non e' intangibile. No a tecniche di filtraggio
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Diritto digitale di Deborah Bianchi
8 dicembre 2011 17:44
 
Il diritto d’autore “sebbene sia sancito dall’art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto.” (Corte di giustizia Ue - Sentenza 24 novembre 2011 - Causa C-70/10).
La tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale dunque, secondo il giudizio della Corte UE, non può spingersi fino al punto di comprimere altri diritti fondamentali come la tutela dei dati personali, la libertà di ricevere e comunicare informazioni e la libertà di impresa. La via da seguire come già indicato dalla Corte Ue in una pronunzia fondamentale in materia, la sentenza 29 gennaio 2008, causa C-275/06 Promusicae, è quella del giudizio da adottarsi caso per caso impostato sulla tecnica del bilanciamento tra i diritti in gioco atto a individuarne il giusto equilibrio.
Per questi motivi la Corte di giustizia Ue, con la sentenza 24 novembre 2011, Causa C-70/10, ha bocciato un’ingiunzione di un giudice nazionale diretta ad imporre ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio, senza limiti di tempo,  su tutte le comunicazioni “ospitate” con la finalità di prevenire gli scaricamenti illegali di file.

IL FATTO
La causa nasce da una controversia tra la Scarlet Extended SA, fornitore di accesso a Internet, e la Sabam, società a protezione degli autori e degli editori belga simile alla nostra SIAE. Nel 2004 la Sabam scopre che alcuni utenti web della Scarlet scaricavano illegittimamente opere coperte da copyright, utilizzando reti «peer-to-peer». Il Tribunale di prima istanza di Bruxelles (Belgio) ordina al provider Scarlet di far cessare tali violazioni applicando alla propria piattaforma un sistema di filtraggio. La Scarlet ricorre in Appello e la Corte di secondo grado rimette la questione alla Corte di giustizia chiedendo se un tale obbligo è compatibile con la normativa europea.

I MOTIVI
La Corte di Giustizia UE si esprime a favore delle eccezioni espresse dal provider evidenziando che la tutela del diritto d’autore non è un diritto intangibile e che può subire delle flessioni quando viene a misurarsi con diritti fondamentali pari rango come la libertà d’impresa del provider (qui ad esempio il sistema di filtraggio imposto implicava un ingente aumento dei costi d’impresa del gestore), oppure con diritti superiori come la tutela dei dati personali (quali gli indirizzi IP degli utenti nel caso de quo), la tutela della segretezza delle comunicazioni, la tutela della libertà di comunicare o di ricevere informazioni. Il sistema di filtraggio in parola, infatti, non riuscendo a discernere in modo esatto i contenuti leciti da quelli illeciti, finiva per bloccare anche le comunicazioni legittime afferenti alla sfera della libertà di informazione nell’Internet.
“42 In proposito va ricordato che l’ingiunzione oggetto della causa principale è volta a garantire la tutela dei diritti d’autore, che appartengono alla sfera del diritto di proprietà intellettuale e che possono essere lesi dalla natura e dal contenuto di talune comunicazioni elettroniche realizzate per il tramite della rete del FAI (provider) in questione.
43 Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall’art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto.
44 Come emerge, infatti, dai punti 62-68 della sentenza 29 gennaio 2008, causa C-275/06, Promusicae (Racc. pag. I-271), la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali.
45 Più precisamente, dal punto 68 di tale sentenza emerge che è compito delle autorità e dei giudici nazionali, nel contesto delle misure adottate per proteggere i titolari di diritti d’autore, garantire un giusto equilibrio tra la tutela di tali diritti e quella dei diritti fondamentali delle persone su cui incidono dette misure………
……. 50 Per di più, gli effetti di detta ingiunzione non si limiterebbero al FAI coinvolto, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei clienti di tale FAI, ossia i loro diritti alla tutela dei dati personali e alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli artt. 8 e 11 della Carta.
51 Da un lato, infatti, è pacifico che l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implicherebbe un’analisi sistematica di tutti i contenuti, nonché la raccolta e l’identificazione degli indirizzi IP degli utenti all’origine dell’invio dei contenuti illeciti sulla rete, indirizzi che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono di identificare in modo preciso suddetti utenti.
52 Dall’altro, detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto lecito ed un contenuto illecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall’applicazione di eccezioni di legge al diritto di autore che variano da uno Stato membro all’altro. Inoltre, in certi Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea gratuitamente da parte dei relativi autori.
53 Pertanto, occorre dichiarare che, adottando l’ingiunzione che costringe il FAI a predisporre il sistema di filtraggio controverso, il giudice nazionale in questione non rispetterebbe l’obbligo di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, il diritto di proprietà intellettuale e, dall’altro, la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni.
54 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere le questioni sottoposte dichiarando che le direttive 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58, lette in combinato disposto e interpretate tenendo presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione ad un FAI di predisporre il sistema di filtraggio controverso.”

 
 
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