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Il cognome dei figli
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Famiglia e individuo di Emmanuela Bertucci
10 febbraio 2010 9:43
 
Storicamente l'attribuzione del cognome paterno era considerato un diritto quasi inalienabile, acquisito nel corso della storia, a vedersi attribuito il cognome paterno -vale a dire a conoscere il proprio padre- entrando nel contesto genealogico della famiglia paterna.
L'uomo (pater familias) prendeva l'iniziativa di costituire la famiglia, cui la donna partecipava (pars familiae maritalis).
L'attuale ordinamento di diritto italiano e', sotto l'aspetto dell'attribuzione del cognome, di poco diverso e la coppia (non sposata) che vuole attribuire ai propri figli il cognome materno, o anche il cognome materno, deve “preordinarsi” l'azione, cioe' studiare prima della nascita quando e come riconoscere il bambino, per evitare di “ritrovarsi” con la perentoria esclusiva attribuzione del cognome paterno.
Qui' una legenda utile per comprendere, nelle varie situazioni, quale cognome viene attribuito ai figli:
- nascita durante il matrimonio: viene attribuito il cognome paterno;
- nascita fuori dal matrimonio:
a) in caso di riconoscimento contestuale di entrambi i genitori: viene attribuito il cognome paterno;
b) riconoscimento da parte di un solo genitore; viene attribuito esclusivamente il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento;
c) in caso di successivo riconoscimento da parte della madre: permane il solo cognome paterno, e il cognome materno non viene aggiunto al primo;
d) in caso di successivo riconoscimento del figlio maggiorenne da parte del padre: il figlio puo' assumere il cognome, aggiungendolo o sostituendolo a quello materno;
e) in caso di successivo riconoscimento del figlio minorenne da parte del padre: i genitori non possono decidere sull'assunzione del cognome paterno. Sara' il giudice a decidere;
f) in caso di legittimazione di un solo genitore con provvedimento del giudice: il cognome spettante al figlio e' quello posseduto dal genitore nei cui confronti e' dichiarata la legittimazione;
g) in caso di legittimazione di entrambi i genitori prima della maggiore eta': il figlio assume automaticamente ed esclusivamente il cognome paterno;
h) in caso di legittimazione di entrambi i genitori successivamente alla maggiore eta': se la legittimazione avviene successivamente al compimento dei diciotto anni, il figlio puo' scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, oppure di aggiungere o di anteporre al cognome posseduto, quello del genitore che lo ha legittimato.
E' evidente che il legislatore dovrebbe intervenire per tutelare diritti e liberta' di figli e genitori. Sono diverse, infatti, le proposte di legge in merito, anche formulate da noi, ma per il momento non hanno prodotto modifiche, e questa e' la fotografia della realta'.
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