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Divorzio. Gli effetti patrimoniali
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Famiglia e individuo di Emmanuela Bertucci
7 ottobre 2009 9:07
 
La disciplina di diritto italiano dei rapporti economici fra gli ex coniugi (Legge n. 898 del 1970) e' fondamentalmente improntata alla tutela dello stato di bisogno del coniuge economicamente piu' debole, in ragione del trascorso di vita matrimoniale e in un'ottica assistenziale. Sebbene dunque il divorzio sciolga tutti gli effetti civili del matrimonio, possono rimanere in capo ai coniugi una serie di obblighi patrimoniali, qualora nel corso del giudizio di separazione ne sia stata fatta richiesta. Primo fra tutti la corresponsione di un assegno periodico (cosiddetto assegno divorzile), oltre ad una serie di ulteriori effetti patrimoniali previsti dalla legge, che ora andremo ad esaminare analiticamente, quali l'assegno successorio, la corresponsione di quota parte del TFR, la pensione di reversibilita'.
 
Assegno di divorzio
Cosa e'? Nel corso del procedimento di divorzio, se il coniuge economicamente piu' debole ne fa richiesta, il giudice potra' disporre, in suo favore e a carico dell'ex coniuge “piu' ricco” la corresponsione di un assegno periodico, il cui scopo e' aiutare economicamente il coniuge piu' debole che non dispone di mezzi adeguati o non puo' procurarseli per ragioni oggettive.
La quantificazione dell'importo dell'assegno dipende da vari fattori, che saranno valutati dal giudice tenendo conto delle dichiarazioni dei redditi dei due ex coniugi, e che possiamo cosi' riassumere (art. 5 comma 6 l. 898 del 1970):
  • le condizioni dei coniugi (economiche);
  • le ragioni della decisione di divorziare;
  • il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
  • il reddito di entrambi;
  • la durata del matrimonio.
Se le parti (gli ex coniugi) sono d'accordo, sara' possibile -in alternativa alla corresponsione di un assegno periodico- procedere ad una liquidazione una tantum. In pratica la corresponsione puo' avvenire subito con un unico pagamento, la cui equita' verra' vagliata dal giudice. In questo caso non sara' poi possibile, in caso di sopravvenuti mutamenti delle condizioni delle parti sia in meglio che in peggio, provvedere ad alcuna modifica (art. 5 comma 8 l. 898 del 1970) . La legge predispone inoltre una serie di "garanzie" per l'ex coniuge cui viene riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, garanzie finalizzate al soddisfacimento del credito (art. 8 l. 898 del 1970):
  • il giudice puo' imporre all'obbligato (qualora vi sia pericolo che questi si sottragga all'adempimento dei propri obblighi) di prestare garanzia idonea, reale o personale;
  • la sentenza di divorzio e' immediatamente esecutiva e costituisce titolo per iscrivere una ipoteca giudiziale;
  • in caso di inadempimento, il coniuge che deve ricevere l'assegno, dopo aver inviato una raccomandata AR di messa in mora, puo' direttamente notificare la sentenza di divorzio (o il provvedimento successivo di revisione dell'assegno) a terzi che siano tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'ex coniuge (datori di lavoro, enti erogatori di trattamenti pensionistici, inquilini di immobili di proprieta' dell'obbligato, ecc.)
  • l'obbligato che si sottrae al pagamento puo' inoltre essere perseguito penalmente ai sensi dell'art. 570 del codice penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare
Revisione e revoca dell'assegno di divorzio
L'assegno divorzile e' automaticamente soggetto, quando previsto in sentenza, all'adeguamento periodico in relazione agli indici di svalutazione monetaria, secondo criteri stabiliti nella sentenza stessa (art. 5 comma 7 l. 898 del 1970).
La revisione dell'importo dell'assegno puo' essere poi richiesta dall'ex coniuge beneficiario (art. 9 l. 898 del 1970) al giudice, qualora sopravvengano giustificati motivi. Similmente una parte puo' chiederne la revoca, per giustificati motivi, mentre la revoca e' automatica se l'ex coniuge al quale l'assegno doveva essere corrisposto contrae nuovo matrimonio (art. 5 comma 10 l. 898 del 1970).
Al riconoscimento dell'assegno di divorzio conseguono poi una serie di altri effetti patrimoniali, ricollegati alla morte dell'ex coniuge obbligato o al percepimento del trattamento di fine rapporto.
 
Pensione di reversibilita'
Qualora il coniuge obbligato non si e' risposato, e in sentenza sia stata disposta la corresponsione dell'assegno di divorzio, in caso di morte del primo il beneficiario dell'assegno di divorzio avra' diritto alla pensione di reversibilita' nei seguenti casi (art. 9 comma 2 l. 898 del 1970):
  • se non ha contratto nuovo matrimonio;
  • se la pensione di reversibilita' attiene ad un rapporto di lavoro anteriore alla sentenza di divorzio.
In caso di nuovo matrimonio del coniuge debitore, quello nei cui confronti fu stabilito con sentenza il pagamento di un assegno divorzile, avra' diritto ad una quota parte della pensione di reversibilita', quota che verra' individuata dal tribunale tenendo conto della durata del matrimonio.
 
Assegno successorio (o di eredita')
Sempre in caso di morte del coniuge debitore, colui che ha ottenuto in sentenza l'assegno divorzile (e non si sia risposato) potra' richiedere un assegno periodico a carico dell'erede qualora versi in stato di bisogno. L'importo di tale assegno verra' stabilito dal giudice tenendo conto di:
  • importo complessivo dell'eredita';
  • entita' del bisogno;
  • eventuale pensione di reversibilita';
  • importo dell'assegno divorzile percepito in passato;
  • numero, qualita' degli eredi e loro condizioni economiche
Come nel caso dell'assegno divorzile, anche l'assegno successorio potra' essere corrisposto in un'unica soluzione.
 
Quota del trattamento di fine rapporto
Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio con l'attribuzione di assegno divorzile in suo favore, potra' ottenere una percentuale dell'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennita' viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale e' pari al quaranta per cento dell'indennita' totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio (art. 12 bis l. 898 del 1970).
 
 
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