====== AVVERTENZE ========================= Newsletter settimanale di Avvertenze http://avvertenze.aduc.it Notizie, riflessioni e guide pratiche per il consumatore: per conoscere ed aver coscienza dei propri diritti, per combattere le arroganze di ogni tipo. NON DARE PER SCONTATA LA NOSTRA ESISTENZA! Senza il sostegno economico di persone come te non saremmo in grado di informarti. Se ci ritieni utili, sostienici con una donazione http://www.aduc.it/info/sostienici.php ------------------------------------------- Il numero integrale è scaricabile a questi indirizzi in versione TXT o PDF: http://avvertenze.aduc.it/generale/files/file/newsletter/Avvertenze-2013-03.txt http://avvertenze.aduc.it/generale/files/file/newsletter/Avvertenze-2013-03.pdf ------------------------------------------- Servizio di consulenza: http://sosonline.aduc.it/info/consulenza.php Archivio dal 16-01-2013 al 22-01-2013 2013-03 In questo numero: - Notizie. http://avvertenze.aduc.it/notizia/ - La scheda. 22-01-2013 10:51 CARTELLE ESATTORIALI ERRATE O GIA' PAGATE: RICHIESTA SGRAVIO CON SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE http://sosonline.aduc.it/scheda/cartelle+esattoriali+errate+gia+pagate+richiesta_21036.php - Giannino 21-01-2013 11:02 Lebbra e democrazia http://www.aduc.it/giannino/lebbra+democrazia_21034.php - Comunicati 16-01-2013 09:44 Cosmetici al mercurio. Attenzione, sono tossici http://avvertenze.aduc.it/comunicato/cosmetici+al+mercurio+attenzione+sono+tossici_21020.php 17-01-2013 10:57 Monti e la famiglia http://avvertenze.aduc.it/comunicato/monti+famiglia_21024.php 18-01-2013 09:40 Il vino riduce il rischio del diabete 2 e quello autoimmune, ma solo nei maschi http://avvertenze.aduc.it/comunicato/vino+riduce+rischio+diabete+quello+autoimmune+ma_21025.php 18-01-2013 11:49 Rsa e Sentenza Corte Costituzionale. Ricorso a Corte europea Diritti Uomo http://avvertenze.aduc.it/comunicato/rsa+sentenza+corte+costituzionale+ricorso+corte_21027.php 21-01-2013 12:13 Farmaci. Xyrem e alcol: una miscela pericolosa http://avvertenze.aduc.it/comunicato/farmaci+xyrem+alcol+miscela+pericolosa_21035.php 22-01-2013 11:14 Farmaci. Gravi reazioni cutanee da Incivek quando viene assunto con altri farmaci http://avvertenze.aduc.it/comunicato/farmaci+gravi+reazioni+cutanee+incivek+quando+viene_21037.php - Articoli 16-01-2013 12:17 Residenze sanitarie assistenziali, Quale destino per anziani e disabili dopo la sentenza della Corte Costituzionale http://avvertenze.aduc.it/articolo/residenze+sanitarie+assistenziali+quale+destino_21021.php 18-01-2013 11:57 Il dilemma NON cornuto dell'Euro http://avvertenze.aduc.it/articolo/dilemma+non+cornuto+dell+euro_21026.php 18-01-2013 12:33 Studenti minori con patologie croniche e la somministrazione di farmaci nelle scuole http://avvertenze.aduc.it/articolo/studenti+minori+patologie+croniche+somministrazione_21028.php 18-01-2013 12:51 Guida in stato di ebbrezza: 'alito vinoso' e 'portata dell'incidente provocato' non sono prove http://avvertenze.aduc.it/articolo/guida+stato+ebbrezza+alito+vinoso+portata+dell_21029.php 19-01-2013 10:05 Stupefacenti, Cassazione: può essere 'uso personale' anche se la quantità è rilevante http://avvertenze.aduc.it/articolo/stupefacenti+cassazione+puo+essere+uso+personale_21032.php 19-01-2013 13:06 Staminali. Il bacillo della lebbra puo' trasformare i nervi in muscoli http://avvertenze.aduc.it/articolo/staminali+bacillo+della+lebbra+puo+trasformare_21033.php - Notizie 16-01-2013 11:22 ITALIA/Cannabis medica. I ritardi della Regione Liguria http://avvertenze.aduc.it/notizia/cannabis+medica+ritardi+della+regione+liguria_126765.php 16-01-2013 11:25 ITALIA/Cannabis medica. Approvata legge in Regione Marche http://avvertenze.aduc.it/notizia/cannabis+medica+approvata+legge+regione+marche_126766.php 16-01-2013 11:35 ITALIA/Alcolici. 64% minorenni dichiara di berli. Eurispes http://avvertenze.aduc.it/notizia/alcolici+64+minorenni+dichiara+berli+eurispes_126767.php 16-01-2013 12:20 ARABIA SAUDITA/Decapitato trafficante pakistano di droga http://avvertenze.aduc.it/notizia/decapitato+trafficante+pakistano+droga_126768.php 16-01-2013 12:26 ITALIA/Test antidroga per candidati elezioni. Codacons http://avvertenze.aduc.it/notizia/test+antidroga+candidati+elezioni+codacons_126769.php 16-01-2013 14:00 USA/Farmaco contro ricaduta da cocaina http://avvertenze.aduc.it/notizia/farmaco+contro+ricaduta+cocaina_126770.php 16-01-2013 14:16 ITALIA/Sito web condannato perche' conserva in archivio notizia su fatto realmente accaduto http://avvertenze.aduc.it/notizia/sito+web+condannato+perche+conserva+archivio_126771.php 17-01-2013 11:08 FRANCIA/I terroristi del Mali' sono solo trafficanti di droga. Francois Hollande http://avvertenze.aduc.it/notizia/terroristi+mali+sono+solo+trafficanti+droga_126772.php 18-01-2013 12:24 USA/Bevande energetiche: in molti al pronto soccorso. Studio e attenzione della FDA http://avvertenze.aduc.it/notizia/bevande+energetiche+molti+al+pronto+soccorso+studio_126773.php 18-01-2013 13:16 ITALIA/Boom di smart drugs. Polizia giudiziaria http://avvertenze.aduc.it/notizia/boom+smart+drugs+polizia+giudiziaria_126774.php 18-01-2013 13:24 U.E./670 tipologie di smart drugs consumate dai giovani http://avvertenze.aduc.it/notizia/670+tipologie+smart+drugs+consumate+dai+giovani_126775.php 18-01-2013 13:30 ITALIA/Staminali. Smartbank chiede maggiore collaborazione tra pubblico e privato http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+smartbank+chiede+maggiore+collaborazione_126776.php 18-01-2013 13:36 ITALIA/Obiezione fiscale per spese militari e abortive. Respinto ricorso http://avvertenze.aduc.it/notizia/obiezione+fiscale+spese+militari+abortive+respinto_126777.php 18-01-2013 18:38 ITALIA/Dipendenza cocaina. Curarsi nel week-end http://avvertenze.aduc.it/notizia/dipendenza+cocaina+curarsi+nel+week+end_126778.php 18-01-2013 18:41 ITALIA/Eroina. Il ritorno su strada http://avvertenze.aduc.it/notizia/eroina+ritorno+strada_126779.php 18-01-2013 18:44 GRAN BRETAGNA/Staminali. Nuovo metodo per produrre le embrionali umane http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+nuovo+metodo+produrre+embrionali+umane_126780.php 18-01-2013 18:49 ITALIA/Limitazioni assistenza sociale immigrati. Corte Costituzionale boccia legge Bolzano http://avvertenze.aduc.it/notizia/limitazioni+assistenza+sociale+immigrati+corte_126781.php 19-01-2013 10:44 MESSICO/Narcoguerra. 158 poliziotti arrestati in Durango http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+158+poliziotti+arrestati+durango_126782.php 19-01-2013 12:19 ITALIA/Retata anti-droga a La Spezia, anche un poliziotto http://avvertenze.aduc.it/notizia/retata+anti+droga+spezia+anche+poliziotto_126783.php 20-01-2013 19:25 ITALIA/No a cittadinanza per immigrato con nome lungo. Tar da' torto a Comune Torino http://avvertenze.aduc.it/notizia/no+cittadinanza+immigrato+nome+lungo+tar+torto_126784.php 20-01-2013 19:41 ITALIA/Cannabis medica. Associazione 'La piantiamo' versus Serpelloni/DPA http://avvertenze.aduc.it/notizia/cannabis+medica+associazione+piantiamo+versus_126785.php 21-01-2013 08:54 U.E./Svendite senza autorizzazione. Ok della Corte Ue http://avvertenze.aduc.it/notizia/svendite+senza+autorizzazione+ok+della+corte+ue_126786.php 21-01-2013 18:03 USA/Staminali. Cambiata l'identita' dei neuroni http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+cambiata+identita+dei+neuroni_126787.php 21-01-2013 18:07 USA/Scienziato vuol far rinascere uomo di Neanderthal http://avvertenze.aduc.it/notizia/scienziato+vuol+far+rinascere+uomo+neanderthal_126788.php 22-01-2013 09:57 BRASILE/Il Paese piu' consumatore di crack http://avvertenze.aduc.it/notizia/paese+piu+consumatore+crack_126789.php 22-01-2013 10:00 ITALIA/Infermiera spaccia droga in OPG. Arrestata http://avvertenze.aduc.it/notizia/infermiera+spaccia+droga+opg+arrestata_126790.php 22-01-2013 10:12 DANIMARCA/Copenaghen aumenta le narcosale http://avvertenze.aduc.it/notizia/copenaghen+aumenta+narcosale_126791.php 22-01-2013 10:27 INDONESIA/Narcotraffico. Cittadina GB condannata a morte http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcotraffico+cittadina+gb+condannata+morte_126792.php ------------------------------------------- LE PETIZIONI DELL'ADUC Sono due, e sul sito c'è la documentazione che ne spiega i motivi e vi chiede di firmarle. Vi riportiamo uno stralcio di quanto troverete sul sito. ONU / VATICANO La petizione chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite di modificare lo status del Vaticano, da "Stato non membro, Osservatore Permanente" con potere di voto, a Organizzazione non governativa con potere consultivo. http://avvertenze.aduc.it/info/vaticano.php PER L'ABOLIZIONE DEL CANONE RAI La petizione rivolta a Camera e Senato chiede l'abolizione del canone/tassa Rai http://tlc.aduc.it/rai/ ------------------------------------------- Ricordiamo ai lettori che sul portale sono in lettura sei canali tematici e sei sottocanali con informazioni e consigli quotidiani, tutti editi dall'Aduc: - Avvertenze http://avvertenze.aduc.it Per conoscere i propri diritti e combattere le arroganze di ogni tipo Sottocanali: - Rimborso Windows: http://avvertenze.aduc.it/rimborsowindows/ - Censura: http://avvertenze.aduc.it/censura/ - Immobili: http://avvertenze.aduc.it/immobili/ - Investire Informati http://investire.aduc.it Informazione e consulenza finanziaria - Salute http://salute.aduc.it Uno spazio di informazione e discussione basato su un principio essenziale: solo l'individuo può disporre della propria salute. Oltre alla ricerca con le cellule staminali, alla clonazione, all'eutanasia e alla lotta al dolore, ADUC Salute informa su temi come fecondazione assistita, interruzione di gravidanza, tossicodipendenza, contraccezione, sessualità, etc. Sottocanali: - Eutanasia: http://salute.aduc.it/eutanasia/ - Cellule staminali: http://salute.aduc.it/staminali/ - Droghe http://droghe.aduc.it Notizie quotidiane sulle droghe con attenzione alla situazione internazionale, alle diverse realtà, ai traffici, all'andamento della "war on drugs", ai sistemi di produzione e di spaccio delle sostanze stupefacenti. - Telecomunicazioni http://tlc.aduc.it I diritti degli utenti di tv, Internet e telefonia Sottocanali: - Stop al canone Rai: http://tlc.aduc.it/info/specialecanonerai.php - Immigrazione http://immigrazione.aduc.it Diritti degli stranieri in Italia ------------------------------------------- LA SCHEDA PRATICA 22-01-2013 10:51 CARTELLE ESATTORIALI ERRATE O GIA' PAGATE: RICHIESTA SGRAVIO CON SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE La legge di stabilita' 2013 ha introdotto una interessante novita' che riguarda le cosiddette "cartelle pazze", le cartelle esattoriali palesemente errate perche' relative a crediti inesigibili (prescritti, ga' pagati dal debitore o annullati in giudizio). Se fino ad oggi ci si doveva affidare alle norme sull'"autotutela" che prevedono la possibilita' di chiedere lo sgravio senza pero' alcuna garanzia sui tempi di risposta e soprattutto senza poter considerare sospesi gli effetti esecutivi della cartella stessa, da oggi, piu' precisamente dal 1/1/2013, in caso di documentato errore si puo' ottenere una immediata sospensione delle procedure di riscossione dietro presentazione di una domanda di correzione o sgravio. Per precisa disposizione di legge, la sospensione dell'atto deve avvenire subito, prima di procedere all'esame della richiesta. Questa sostanziale novita' si applica anche alle domande gia' presentate al concessionario della riscossione prima del 1/1/2013, rimaste sospese. Altra grossa novita' e' che in caso di silenzio dell'ente creditore -da cui deve partire la risposta- protratto per 220 giorni dalla presentazione della domanda, l'atto oggetto di richiesta di sgravio o correzione si considera nullo di diritto. Indice scheda ERRORI CHE CONSENTONO DI CHIEDERE LA SOSPENSIONE PROCEDURA CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA RISPOSTA CONSEGUENZE PER CHI DICHIARA IL FALSO SANATORIA PER LE CARTELLE ESATTORIALI DI "BASSO" IMPORTO RIFERIMENTI NORMATIVI LINK UTILI ERRORI CHE CONSENTONO DI CHIEDERE LA SOSPENSIONE E' possibile presentare una richiesta di sospensione in questi casi: - c'e' stata prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo (data riportata sulla cartella); - c'e' stato un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore (comune in caso di multe, oppure agenzia delle entrate, inps, etc.etc.); - c'e' stata una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; - c'e' stata una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; - e' stato effettuato un pagamento riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore; - si e' verificata qualsiasi altra causa di non esigibilita' del credito. Da notare, quindi, che sono esclusi da questa nuova "procedura" tutti i casi in cui nella cartella vi siano errori che pero' non mettono in dubbio l'esigibilita' del credito, come per esempio errori di calcolo o logici. In questi casi si deve continuare ad affidarsi all'"incerta" strada dell'autotutela, se non direttamente al ricorso giudiziale. PROCEDURA 1) Presentazione della domanda/dichiarazione Il debitore deve presentare una domanda/dichiarazione di correzione o di sgravio al concessionario della riscossione (Equitalia o altro) entro 90 giorni dalla notifica della cartella esattoriale o di un qualsiasi altro atto della riscossione (preavviso di fermo, iscrizione di ipoteca, etc.), per via cartacea o telematica. Nella dichiarazione deve essere riportato il motivo per il quale si chiede la sospensione (vedi sopra), con allegata documentazione di prova. L'evento puo' riguardare qualsiasi fase della procedura di riscossione, dall'emissione dell'atto che precede la cartella (avviso di accertamento, verbale di una multa, etc.) all'iscrizione a ruolo -con emissione di cartella esattoriale- fino ancora alle fasi successive relative alla riscossione coattiva (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento, etc.). Attualmente non c'e' una modulistica di riferimento, ma crediamo che i vari concessionari della riscossione, Equitalia in primis, si stiano organizzando in merito. E' bene pertanto rivolgersi direttamente ai relativi uffici locali. Per fare alcuni esempi: si puo' presentare al concessionario domanda di sgravio di una cartella, con ottenimento dell'immediata sospensione della stessa, se essa riguarda un verbale di una multa gia' regolarmente pagata o per la quale e' stato vinto un ricorso. Stessa cosa se si riceve un preavviso di fermo amministrativo e si puo' dimostrare di aver gia' pagato la cartella o che la stessa e' stata annullata da un giudice. Anche in questi casi la procedura DEVE sospendersi alla presentazione della richiesta di sgravio. 2) Sospensione e risposta All'atto della ricezione della dichiarazione il concessionario deve immediatamente sospendere le attivita' di riscossione relative alla cartella. Entro 10 giorni poi il concessionario "gira" la richiesta all'ente creditore. Quest'ultimo effettua tutte le necessarie verifiche e invia risposta direttamente al debitore entro ulteriori 60 giorni, tramite raccomandata a/r o via pec (se e' stato fornito il relativo indirizzo o se il debitore e' uno dei soggetti obbligati a munirsi di indirizzo pec). Nella risposta, che l'ente debitore invia telematicamente anche al concessionario della riscossione, puo' esservi - la conferma della correttezza della documentazione prodotta con conseguente provvedimento di conferma della sospensione dell'atto o, in alcuni casi, con provvedimento di annullamento dell'atto; - l'avviso di inidoneita' della documentazione con conseguente ripresa dell'attivita' di riscossione. Per il debitore/contribuente il termine massimo di invio della risposta da tenere in considerazione e' pertanto di 70 giorni dalla ricezione della dichiarazione da parte del concessionario. Ma le conseguenze negative per l'ente creditore si manifestano molto tempo dopo, precisamente dopo ulteriori 150 giorni. Se il silenzio si protrae per 220 giorni dalla presentazione della domanda/dichiarazione, infatti, l'atto oggetto di richiesta si annulla di diritto. Nel frattempo, comunque, l'atto rimane sospeso. Nota bene: Per le domande/dichiarazioni gia' presentate al concessionario prima del 1/1/2013 e ancora sospese a tale data, l'ente creditore deve inviare risposta al debitore richiedente entro il 29/3/2013. L'atto si annulla se il silenzio si protrae fino al 6/8/2013. CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA RISPOSTA E' questa la grande novita' dell'intervento normativo, che distingue questo iter dalla semplice autotutela dove una mancata risposta non aveva alcuna conseguenza sull'atto. In caso di mancato invio entro 220 giorni dalla data di presentazione della domanda/dichiarazione da parte del debitore al concessionario, infatti, l'atto oggetto della richiesta si annulla di diritto e il concessionario e' automaticamente discaricato della relativa riscossione. CONSEGUENZE PER CHI DICHIARA IL FALSO Attenzione, pero'. Questa procedura va utilizzata solo se si e' effettivamente in uno dei casi suddetti e solo dopo aver verificato l'effettivo errore. Se nella richiesta/dichiarazione viene dichiarato il falso o viene prodotta falsa documentazione, oltre nelle norme penali, si incorre nel pagamento di una sanzione amministrativa che varia dal 100% al 200% delle somme dovute, con minimo 258 euro. SANATORIA PER LE CARTELLE ESATTORIALI DI "BASSO" IMPORTO E' un'altra novita' della legge di stabilita' 2013 che riguarda le cartelle esattoriali. Il 1/7/2013 saranno considerate nulle tutte le cartelle esattoriali di importo fino a 2.000 euro (comprese sanzioni e interessi) relative a debiti resi esecutivi fino al 31/12/1999. La data in cui il ruolo e' diventato esecutivo appare nella cartella esattoriale stessa. Ovviamente si parla di cartelle rimaste non riscosse, mai pagate dai debitori, per le quali -chiariamo- l'annullamento avvera' indipendentemente dal fatto che vi siano errori da contestare. Considerando che la maggioranza delle cartelle di "basso" importo riguardano le multe, a nostro avviso questa disposizione e' una sorta di "pulizia" degli archivi comunali, messa in atto in vista del passaggio delle attivita' di riscossione coattiva dai concessionari ai comuni, che dovranno provvedervi direttamente a partire dal 30/6/2013, salvo ulteriori proroghe. Un decreto del Ministero dell'economia dovra' definire i dettagli tecnici di tali annullamenti. RIFERIMENTI NORMATIVI - Legge di stabilita' 2013 (Legge 228/2012) art.1 commi dal 537 al 543. Per la "sanatoria" delle cartelle di basso importo si veda il comma 527. LINK UTILI - Scheda pratica LA CARTELLA ESATTORIALE. (Rita Sabelli) ------------------------------------------- NOTIZIE 16-01-2013 11:22 ITALIA/Cannabis medica. I ritardi della Regione Liguria I Consiglieri regionali Benzi, Rossi, Conti e Quaini hanno chiesto alla Giunta i motivi dei ritardi nell'erogazione ai pazienti di terapie all'avanguardia da tempo riconosciute dalla scienza medica e meno onerose per le casse del sistema sanitario regionale, tra cui l'uso di farmaci a base di cannabinoidi. Benzi (Fds) e Rossi (Sel) hanno affermato che 'i pazienti non possono aspettare l'esito dell'impugnativa del Governo, la legge e' in vigore, applichiamola'. La Liguria e' stata la seconda regione italiana a dotarsi di una legge che rendesse possibile l'accesso a farmaci a base di cannabinoidi per finalita' terapeutiche grazie alla proposta di legge di Sel e Fds approvata dal Consiglio regionale a Agosto. 'La legge e' stata fino ad oggi inapplicata, mentre il Governo il 28 Settembre scorso ha impugnato la normativa innanzi la Corte Costituzionale' hanno ricordato i consiglieri. 'Non si e' dato seguito al processo di applicazione della norma per quanto riguarda l'approvvigionamento delle materie prime - ha dichiarato Alessandro Benzi, capogruppo della Fds, presentando l'interrogazione - in tal modo l'uso terapeutico della cannabis rimane di fatto precluso a centinaia di malati affetti da gravi patologie costretti a cimentarsi quotidianamente con procedure burocratiche impossibili, economicamente insostenibili e inutilmente faticose per fare importare dall'estero i farmaci; l'impugnativa non interrompe l'applicazione della legge regionale'. 'Rimane anche da affrontare la questione della comunicazione da parte dell'assessorato alla Salute - hanno concluso Benzi e Rossi - perche' e' comunque inaccettabile, come ci e' stato segnalato, che alle richieste dei pazienti (anche ricoverati) oncologici, malati di sclerosi multipla e di glaucoma, i quali non sono riusciti ad accedere ed ottenere i farmaci, riguardo i medicinali a base di cannabinoidi, vi siano state risposte vaghe e differenti da parte di medici e Asl, vedendosi apposte motivazioni quali problematiche di approvvigionamento delle sostanze, mancanza di fondi o la presunta inapplicabilita' della norma'. 16-01-2013 11:25 ITALIA/Cannabis medica. Approvata legge in Regione Marche Via libera nelle Marche alla legge regionale sul'uso di farmaci cannabinoidi. Il provvedimento e' stato approvato dall'Assemblea legislativa delle Marche con 16 voti favorevoli e 6 astenuti. La scelta terapeutica e' affidata ai medici di base, se ritengono che non ci siano cure alternative. La somministrazione dei farmaci cannabinoidi e' effettuata in ambito ospedaliero se il trattamento viene iniziato in ospedale, se ci sono esigenze di continuita' terapeutica e le sostanze vengono acquisite tramite la farmacia ospedaliera. In ambito non ospedaliero l'Asur coadiuva gli assistiti nell'acquisizione dei farmaci registrati all'estero per finalita' terapeutiche. La legge mira ad assicurare omogeneita' di organizzazione e a monitorare il consumo sul territorio regionale dei farmaci registrati all'estero e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi, oltre a promuovere la riduzione delle liste di attesa. L'uso dei cannabinoidi e' gia' disiplinato da una legge nazionale, ma - ha detto il relatore di maggioranza Francesco Comi (Pd) - 'noi intendiamo attuare una disciplina nostra regionale'. Il relatore di minoranza Giancarlo D'Anna (Gruppo misto) ha parlato di 'una scelta azzeccata' e si e' detto 'soddisfatto perche' si va incontro alle esigenze di soggetti con particolari patologie'. Nel dibattito sono intervenuti Raffaele Bucciarelli (Pdci-Prc) che ha sottolineato l'importanza di questo tipo di trattamento e Rosalba Ortenzi (Pd), che ha definito la legge 'una cosa buona', che denota 'attenzione verso tanti soggetti e le loro famiglie che vivono sulla loro pelle il disagio del mancato reperimento di queste sostanze'. 16-01-2013 11:35 ITALIA/Alcolici. 64% minorenni dichiara di berli. Eurispes Il 64% dei ragazzi di eta' compresa tra i 12 e i 18 anni dichiara di bere alcolici. E' quanto emerge dall'Indagine conoscitiva sulla condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia 2012, presentata oggi a Roma da Telefono Azzurro ed Eurispes. Quella di bere, rivela lo studio, e' "un'abitudine per il 10,6% e per il 2,5% che ne fa un uso quotidiano, mentre sceglie solo qualche volta questo genere di bibite il 50,9%. Solo il 35,2% dei ragazzi afferma di non essere interessato all'alcol". Il consumo di alcolici sembra avere inizio soprattutto nel periodo della scuola media, sottolineano Telefono Azzurro ed Eurispes: e' cosi' per il 65,7% dei ragazzi piu' giovani (12-15 anni) e per il 44,1% dei piu' grandi. Questi ultimi - ben il 46,2% - dichiarano, inoltre, di aver bevuto alcolici la prima volta dopo i 15 anni. Allo stesso tempo si deve sottolineare anche che il 21,1% dei protagonisti della ricerca aveva meno di 11 anni quando hanno bevuto la prima bevanda alcolica. "La classifica dei consumi di alcol tra i giovanissimi e' la seguente - elenca l'indagine - i ragazzi di 16-18 anni apprezzano in particolar modo i cocktail e gli aperitivi alcolici, raggiungendo quasi il 60% del campione (spesso il 18,4% e qualche volta il 42,2%); il 58,9% ama la birra (rispettivamente 20,5% e 38,4%). Inoltre, i superalcolici sono apprezzati dal 46,4% (31,6% e 14,8%), seguono gli shottini (41,3%) e un po' meno il vino (31,7%). Invece, i piu' giovani prediligono la birra nel 42,4% dei casi, amano i cocktail e gli aperitivi alcolici nel 36,3% dei ragazzi intervistati, scelgono il vino nel 22,2%, i superalcolici nel 19,2% e gli shottini nel 17,4%. Piu' della meta' dei 12-15enni dichiara di bere alcolici durante le feste (59,7%)". 16-01-2013 12:20 ARABIA SAUDITA/Decapitato trafficante pakistano di droga Un cittadino pakistano e' stato decapitato in Arabia Saudita dopo essere stato condannato a morte con l'accusa di traffico di droga. La condanna e' stata eseguita nella provincia di Khubar, nell'est del regno, come ha fatto sapere il ministero dell'Interno di Riad tramite l'agenzia di stampa ufficiale Spa. Arshad Mohammed, questo il nome del pakistano decapitato, era stato arrestato con l'accusa di spaccio di eroina e hashish. L'agenzia non chiarisce da quanto tempo l'uomo fosse detenuto. Da inizio anno sono almeno quattro le condanne a morte che sono state esegute in Arabia Saudita, dove nel 2012 - secondo Human Rights Watch - sono state messi a morte 69 detenuti. Omicidio, stupro, apostasia, rapina a mano armata, oltre al traffico di droga, sono i reati che nel regno vengono puniti con la pena di morte. 16-01-2013 12:26 ITALIA/Test antidroga per candidati elezioni. Codacons Il segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi chiede ai candidati al Parlamento di sottoporsi ai test antidroga e di cultura generale. 'Ho lanciato questa proposta - sottolinea in una nota Tanasi - poiche' si presume che gli eletti debbano essere la parte piu' rappresentativa dell' Italia. Appare lecita l'idea di conoscere il loro livello culturale, di 'correttezza' ed eventuali abitudini, come l'assunzione di droghe". 'Tanasi -prosegue la nota- conclude affermando che per i cittadini e' fondamentale avere delle garanzie in merito alla 'qualita' dei soggetti che li rappresentano al potere'. 16-01-2013 14:00 USA/Farmaco contro ricaduta da cocaina Il nepicastat potrebbe essere utile come farmaco contro possibili ricadute da dipendenza da cocaina. Il nepicastat, inibitore della beta-idrossilasi della dopamina, si e' rivelato efficace nell'inibire l'impulso a riassumere cocaina dopo una terapia di disintossicazione negli animali in laboratorio. In primavera il National Institute on Drug Abuse negli Stati Uniti promuovera' test clinici sull'efficacia del nepicastat sugli esseri umani con una storia di dipendenza dalla cocaina. Lo studio e' stato pubblicato sulla rivista 'Neuropsychopharmacology'. "I principali fattori di rischio per una recidiva da dipendenza da cocaina negli esseri umani sono lo stress, le amicizie sbagliate e gli effetti collaterali degli stessi farmaci", ha spiegato l'autore senior della ricerca David Weinshenker della Emory University. "Adesso siamo in grado di dimostrare - ha aggiunto - che nepicastat indebolisce l'impulso di assumere cocaina negli animali in terapia per cocaine-addiction dopo un lungo periodo di pausa. Nepicastat riesce quindi ad intervenire in quella fase in cui la persona dipendente si sente ormai al sicuro dalla sua tossicodipendenza ed e' piu' a rischio ricadute". Precedenti studi hanno dimostrato che nepicastat riesce a rendere l'assunzione della cocaina meno piacevole. 16-01-2013 14:16 ITALIA/Sito web condannato perche' conserva in archivio notizia su fatto realmente accaduto Il quotidiano digitale PrimaDaNoi.it e' stato condannato dal Tribunale di Ortona (Chieti) al pagamento di circa 17 mila euro tra risarcimento danni e spese legali per violazione della privacy, per aver conservato nell'archivio del sito una notizia riguardante una vicenda penale a distanza di diversi anni dai fatti. A darne notizia e' la redazione del quotidiano che ha proclamato uno sciopero a tempo indeterminato e sottolinea come il rischio chiusura sia 'piu' che concreto'. 'La notizia contestata - si legge nella ricostruzione dei giornalisti - era relativa ad un fatto di cronaca avvenuto nel 2008 all'interno di un locale pubblico pescarese che ha avuto anche un risvolto penale. I personaggi coinvolti avevano chiesto la rimozione dell'articolo. Il giudice ha accolto la domanda dei ricorrenti sostenendo che la notizia (vera e corretta, si ribadisce) andava cancellata'. 'Il persistere del trattamento dei dati personali - si legge nella sentenza - ha determinato una lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza e alla reputazione, e cio' in relazione alla peculiarita' dell'operazione di trattamento, caratterizzata da sistematicita' e capillarita' della divulgazione dei dati e alla natura degli stessi dati trattati, particolarmente sensibili attenendo a vicenda giudiziaria penale'. 'Questa sentenza - dicono i giornalisti - ci condanna per aver voluto difendere il diritto di ogni cittadino di conoscere e di sapere. Ci condanna perche' siamo convinti che se un fatto e' accaduto debba essere anche ricordato a beneficio di tutti'. PrimaDaNoi.it, quotidiano nato nel 2005 che nel proprio archivio conta oltre 90mila articoli, era gia' stato condannato dallo stesso tribunale per un episodio analogo a marzo del 2011, tanto che i redattori parlano di 'sentenza fotocopia'. 17-01-2013 11:08 FRANCIA/I terroristi del Mali' sono solo trafficanti di droga. Francois Hollande 'No, non sono deluso. I nostri alleati europei fanno quello che devono fare. La missione militare Ue sara' importante per formare l'esercito del Mali, come del resto e' previsto dalle risoluzioni dell'Onu', 'molto bene' il sostegno di Roma. Cosi' il presidente francese Francois Hollande in un colloquio con La Stampa a proposito della missione in Mali. 'Quest'intervento spettava alla Francia - spiega. - La Germania ci sta fornendo un sostegno morale, politico e logistico. Del resto, non e' la Germania ad avere basi in Africa'. E quelli contro i quali si interviene 'sono dei trafficanti - aggiunge. - Il Mujao (uno dei tre movimenti che controllano il nord del Mali, ndr) e' composto di trafficanti di droga. Adesso che siamo li', molte lingue si sciolgono e sappiamo bene come funziona il traffico, con la droga che approda in Guinea, attraversa tutta la regione e arriva fino alla Somalia'. 18-01-2013 12:24 USA/Bevande energetiche: in molti al pronto soccorso. Studio e attenzione della FDA Una nota del Governo fa sapere che il numero di persone che si sono rivolte al pronto soccorso dopo aver consumato bevande energetiche -di aziende come PepsiCo o Monster Beverage- e' duplicato negli ultimi quattro anni, periodo che coincide con l'aumento di popolarita' di questi prodotti nel Paese, con visibilita' maggiore nei bar e nelle universita'. L'anno scorso le vendite sono cresciute del 17%. “Dal 2007 al 2011, coloro che si sono rivolti al pronto soccorso sono passati da 10.000 a 20.000, e la maggior parte sono adolescenti o giovani adulti”, cosi' come dice lo studio elaborato dall'Amministrazione dei Servizi di Salute Mentale statunitensi. Lo studio e' conseguenza del fatto che lo scorso autunno 18 morti sono state relazionate col consumo di queste bibte. Nello studio non si specificano i sintomi esatti per cui i pazienti si sono rivolti ai sistemi di urgenza sanitaria in questi ultimi quattro anni, per cui il fenomeno e' descritto come “problema emergente di salute pubblica” che puo' causare insonnia, nervosismo, dolore di testa, aritimia e vertigini. Gli esperti assicurano che “percepiscono un aumento del numero di pazienti con sintomi come ritmo cardiaco irregolare, ansia e attacchi di cuore dopo che hanno consumato questi prodotti”. E assicurano che “molte persone non conoscono i loro effetti fisici reali”. Nel 42% dei casi, sono state mescolate queste bibite energetiche con stimolanti come Adderral e Ritalin. Il 58%, invece, ha consumato solo la bevanda. Secondo la FDA (Foff and Drug Administration) sono stati presi in considerazione i risultati di questo studio per valutare la sicurezza di questi prodotti e dei loro ingredienti. Lo studio e' stato realizzato con dei questionari diffusi in 230 ospedali, cioe' il 5% dei servizi d'urgenza di tutto il Paese 18-01-2013 13:16 ITALIA/Boom di smart drugs. Polizia giudiziaria Il mercato delle 'smart drugs' e' in costante ascesa, al punto che alcune stime parlano di un 60% di giovani che le ha provate almeno una volta. Lo ha affermato Antonio Di Tommaso, Responsabile Ufficio Accertamenti Tecnici di Polizia Giudiziaria Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, durante un convegno al Senato. 'Queste droghe hanno ormai la maggioranza del mercato, fino al 70% - ha spiegato - e stimiamo che il 60% dei giovani le abbia provate almeno una volta. Il canale di diffusione principale e' Internet, ma ne abbiamo anche sequestrate in porti e aeroporti'. Fra autorita' e criminalita' organizzata, e' emerso durante il convegno, c'e' una vera e propri gara: 'Non si fa a tempo a mettere una sostanza nelle tabelle che gia' si sono inventati qualche piccola modifica che la rende legale - ha spiegato Fabrizio Schifano dell'universita' dell'Hertforshirde - e spesso quando i medici vedono arrivare il ragazzo al pronto soccorso non hanno la piu' pallida idea di cos'abbia preso'. 18-01-2013 13:24 U.E./670 tipologie di smart drugs consumate dai giovani Sono almeno 670 le 'smart drugs', in buona parte ancora non dichiarate illegali, consumate in Ue da milioni di giovani. La cifra e' di Fabrizio Schifano, docente dell'universita'dell'Hertfordshire parlando in un convegno dell'Osservatorio sulle Dipendenze. 'Negli ultimi due o tre anni c'e' stato un vero e proprio boom di nuove sostanze, e mentre prima impiegavano un paio d'anni a uscire fuori dalla Gran Bretagna ora anche in Italia arrivano 'in tempo reale. Il mercato nel nostro paese e' ormai il secondo'. 18-01-2013 13:30 ITALIA/Staminali. Smartbank chiede maggiore collaborazione tra pubblico e privato Quando si parla di staminali, la collaborazione tra pubblico e privato e' indispensabile. "Mettere l'efficienza del sistema di raccolta privato 'del cordone' a servizio di quello pubblico puo' permettere di raggiungere risultati scientifici ed ottenere benefici per la collettivita'", ha affermato Irene Martini, direttore scientifico di SmartBank, la prima banca italiana ad aver dato la possibilita' ai genitori di conservare privatamente le cellule staminali del cordone ombelicale. "Vogliamo costruire un dialogo fattivo con le nostre istituzioni al fine di promuovere un'integrazione tra sistema pubblico e privato in Italia", ha aggiunto Martini. A livello internazionale gli esempi virtuosi di una collaborazione di questo tipo non mancano. Un dato di partenza: "Le banche pubbliche con il maggior numero di campioni, come quelle di New York, Londra o Dusseldorf, si trovano in Paesi dove non solo e' permessa l'istituzione di banche private, ma ne e' anche autorizzata la promozione", ha sottolineato Martini che e' anche l'unica rappresentante italiana ammessa al Board della Fondazione Parent's Guide to Cord Blood, punto di riferimento internazionale sia per la donazione pubblica che per la conservazione privata. Ci sono anche delle realta' che si stanno muovendo in questa direzione. L'ultimo esempio arriva dall'Inghilterra dove Biovault, banca dei tessuti da oltre dieci anni specializzata nel processare e conservare cellule staminali da midollo osseo, sangue periferico e cordone ombelicale e partner dell'italiana SmartBank, e' stata recentemente acquisita dall'Universita' di Plymouth. Un impegno proiettato al futuro: l'universita' infatti intende creare una base ancora piu' solida per una progressiva espansione come banca internazionale dei tessuti. "L'acquisizione di Biovault da parte dell'Universita' di Plymouth e', quindi, un evento che si inserisce nella tendenza, peraltro logica ed auspicabile, delineata recentemente nei paesi anglosassoni, dove si sono verificati interessanti esempi di una profonda e proficua collaborazione tra banche pubbliche e private", ha continuato Martini. Biovault porta un importante patrimonio con se'. "Parliamo dell'unica banca, cosiddetta 'mista', del Regno Unito - ha spiegato Martini - che opera per l'UK South West Peninsula Transplant Programme', il sistema sanitario nazionale pubblico, e che collabora in tutta Europa con organizzazioni sanitarie, aziende private e partners accademici e del mondo della ricerca, per favorire l'innovazione in campo tecnologico nella misurazione efficace di campioni solidi di tessuti umani e perfino piccoli organi, e medico-chirurgico nella medicina rigenerativa, nel trattamento di lesioni da attivita' sportive e in procedure ricostruttive viso/seno". Ma ci sono altri esempi di questa collaborazione pubblico-privato. "Per il Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust (CUH), l'inglese Virgin Health Bank (VHB) si occupa di fornire ai genitori - ha ricordato il direttore scientifico di SmartBank - informazioni dettagliate sui benefici e sulle potenzialita' delle cellule staminali del sangue cordonale, nonche' della gestione di tutti i prelievi cordonali". "Ma anche c'e' la testimonianza - ha detto Martini - dell'accordo siglato negli Stati Uniti, in California, tra la pubblica UC-Davis e la privata StemCyte. Sono tutte esperienze che confermano l'orientamento internazionale verso la collaborazione tra banche pubbliche e private per incrementare il numero di unita' di sangue cordonale destinate alla donazione e/o conservazione. Un orientamento che auspichiamo possa avvenire anche in Italia". 18-01-2013 13:36 ITALIA/Obiezione fiscale per spese militari e abortive. Respinto ricorso La Commissione tributaria di I grado di Modena ha respinto il ricorso sull'obiezione fiscale alle spese militari e per l'aborto presentato da Andrea Mazzi, membro della Comunita' Papa Giovanni XXIII di Rimini. Lo rende noto la stessa comunita' con una nota. 'La Commissione ha respinto il ricorso, non ha dunque rinviato gli atti alla Corte di Giustizia Europea come chiesto dall'obiettore - spiega -, non riconoscendo il diritto all'obiezione di coscienza fiscale quando i soldi versati vadano a finanziare attivita' ritenute gravemente ingiuste dalla libera coscienza del contribuente. Contribuente a cui oggi resta solo la possibilita' di ribellarsi con un'azione di protesta nonviolenta di cui paga di persona tutte le conseguenze. Anzi, la Commissione ha ulteriormente sanzionato l'obiettore addebitandogli le spese legali della controparte (180 Euro). Tuttavia essa non ha giudicato banale il ricorso, infatti la sentenza entra nel merito e dedica attenzione alle questioni poste dal ricorrente'. A Mazzi, comunque, sono arrivate offerte che hanno gia' coperto l'importo delle spese legali. 'Questo interesse - aggiunge - rafforza l'associazione Comunita' Papa Giovanni XXIII nel sostegno all'obiezione alle spese militari e abortive e all'impegno di Mazzi, che attualmente sta valutando se presentare appello in Commissione tributaria di II grado contro questa sentenza. Anche la stessa Equitalia, riconoscendo l'alto valore morale di questa campagna, alcuni mesi fa ha sospeso un nuovo fermo amministrativo verso l'automobile di Mazzi, che aveva inizialmente minacciato. Per rilanciare questa campagna, da quest'anno abbiamo iniziato a proporre, per quanto riguarda le spese abortive, la modalita' di obiezione tramite il mancato pagamento di una quota del bollo auto'. 18-01-2013 18:38 ITALIA/Dipendenza cocaina. Curarsi nel week-end In comunita' durante il week end per combattere l'abuso di cocaina. Un'iniziativa terapeutica innovativa che consente ai consumatori, in larga parte appartenenti alla fascia medio alta della societa', di non abbandonare gli impegni lavorativi e familiari come accadrebbe per un intervento terapeutico residenziale di lunga durata. Allo stesso tempo, trascorrere il week end in comunita' significa favorire una condizione di 'time out' in un momento della settimana a maggior rischio di assunzione. A realizzare questo nuovo modello di trattamento e' il progetto 'Care'(Cocaine Addiction Rehabilitation Enforcement), finanziato dalla Regione Lazio e realizzato da enti del settore dipendenze patologiche, i cui risultati verranno presentati al convegno 'Cocaina: nuovi modelli di trattamento', in programma a Roma il 24 e 25 gennaio. 'Tutte le ricerche epidemiologiche indicano che la cocaina - spiega Claudio Leonardi, medico coordinatore Servizi per le Tossicodipendenze RomaC e partner del progetto - e' la seconda sostanza di abuso. I consumatori tendono a rendere compatibile l'assunzione di cocaina con la propria vita professionale e affettiva e, solo nel 25% dei casi, presentano sintomi di astinenza'. 'Possono, peró, sviluppare una dipendenza psichica, inizialmente non evidente - aggiunge Leonardi - ma che rapidamente porta il consumatore a un deterioramento comportamentale, cognitivo, affettivo e relazionale. Ne consegue una sottovalutazione dei rischi legati a un'assunzione protratta della sostanza stupefacente e una negazione del proprio comportamento come 'patologico''. 'Cio' rende difficile l'elaborazione di una richiesta di aiuto - prosegue - che rimane spesso latente e mina progressivamente non solo l'equilibrio psicofisico ma anche quello familiare e lavorativo del soggetto'. L'idea del progetto Care, di interventi terapeutici residenziali di breve durata, il tempo di un week end, significa, poi, aiutare il soggetto nel momento della settimana a maggior rischio di desiderio compulsivo verso la sostanza tenendo conto che gli assuntori di cocaina raccontano di usarla per esaltare la convivialita', il piacere, oltre che per contrastare le emozioni interne sgradevoli. 18-01-2013 18:41 ITALIA/Eroina. Il ritorno su strada Sulla strada torna a circolare l'eroina. Da Nord a Sud del Paese si registra un deciso ritorno della micidiale sostanza stupefacente che sembrava ormai un incubo degli anni '70. Solo nell'ultima settimana, decine i sequestri della 'droga del sogno' fatti scattare dalla Polizia Stradale, frutto dell'intensificazione dell'attivita' di controllo delle pattuglie. I casi sono i piu' diversi: si va da Verona, dove e' stato fermato un uomo che trasportava ben 12 kg di eroina, alla donna abruzzese che ne aveva un etto in tasca. Ad Ancona, invece, un ragazzo ha investito e ucciso un pedone perche' si stava iniettando una dose di eroina nella caviglia. Un normale controllo sull'A4 a un'autovettura guidata da un albanese con i documenti perfettamente in regola. Patente, carta d'identita', passaporto. Nulla di sospetto, tranne il nervosismo dell'uomo, che si agita e tenta la fuga. Nel portabagagli, i poliziotti trovano una busta della spesa con 12 Kg di droga impacchettata in 24 pacchetti. A Pescara, in un normale controllo una donna di 38 anni, in macchina insieme all'amica, prima ha cercato di allontanarsi con una scusa, poi ha tentato di disfarsi di un sacchetto. Dentro, un etto di eroina. Un altro caso ad Ancona. Un giovane guida la sua Golf e decide di iniettarsi una dose nella gamba. Perde il controllo del veicolo e causa un incidente con l'autovettura che percorre la strada in senso contrario. Il frontale provoca la morte della conducente, lui e' ferito. I soccorritori lo trovano con la siringa da insulina ancora infilata nella caviglia. 'Per noi che siamo sentinelle della strada, questi sequestri sono sintomatici della presenza dell'eroina sul mercato delle droghe', spiega all'Adnkronos il direttore della Polizia Stradale, Vittorio Rizzi. 'E' possibile -spiega all'Adnkronos il capo del Dipartimento politiche antidroga, Giovanni Serpelloni- che ci sia stato un aumento dei sequestri. La Polizia Stradale, che fa bene il suo mestiere, puo' aver intercettato piu' corrieri, ma questo non necessariamente corrisponde al livello dei consumi di eroina'. 'Negli ultimi tre anni -aggiunge- il numero di consumatori e' diminuito, ed e' in calo anche nelle acque reflue delle citta' italiane (il livello dei metaboliti presenti nelle acque delle fogne, ndr)'. ' A essere cambiata e' pero' la modalita' di consumo di questa droga: 'Mentre prima per l'80% si iniettava, ora oltre il 60% sceglie l'inalazione. Fanno vaporizzare l'eroina, in modo che arrivi ai polmoni e questo da' ugualmente dipendenza. Dopo 3-4 somministrazioni di eroina, il soggetto e' gia' dipendente'. Il capo del Dipartimento politiche antidroga invita a 'non abbassare la guardia e continuare l'attivita' di prevenzione'. Anche perche', avverte, 'all'eroina spesso si arriva attraverso l'uso di cannabis, erroneamente percepita come 'non droga' ma in realta' sostanza che sensibilizza il cervello anche all'uso di altri stupefacenti. Chi semina cannabis raccoglie eroina', conclude. 18-01-2013 18:44 GRAN BRETAGNA/Staminali. Nuovo metodo per produrre le embrionali umane Un team di ricercatori di Edimburgo ha recentemente proposto, con uno studio pubblicato su 'Nature Communication', una nuova metodica in grado di supportare la crescita di cellule staminali embrionali umane su larga scala, allo scopo di testare nuovi farmaci. La tecnica si realizza grazie a nuovi materiali, a base di un gel acquoso, che agiscono come una sorta di ponteggio al quale le cellule possano aderire man mano che crescono. Solitamente le cellule staminali sono coltivate su superfici biologiche costose, che spesso rischiano di contaminare le cellule con agenti patogeni. Questo nuovo metodo, invece, fa si' che, una volta che si siano moltiplicate in misura sufficiente, il gel possa essere raffreddato, arrestando la crescita cellulare senza danni. Si tratta di una metodica che supera tutte le attuali tecniche esistenti per separare le cellule con mezzi meccanici o chimici, che comportano maggior rischio. Se questo sistema sara' attuato sara' quindi piu' facile ottenere grandi quantitativi di cellule staminali a costo ridotto, da utilizzare nelle sperimentazioni cliniche, facilitando cosi' la ricerca. 18-01-2013 18:49 ITALIA/Limitazioni assistenza sociale immigrati. Corte Costituzionale boccia legge Bolzano La Consulta, con una sentenza depositata oggi, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge n.12 del 2011 sull'Integrazione degli stranieri con cui la Provincia autonoma di Bolzano prevedeva che gli extracomunitari potessero accedere alle prestazioni di assistenza sociale solo se residenti in modo stabile nel territorio regionale o provinciale da almeno cinque anni. La legge, che il governo aveva impugnato, e' stata censurata dalla Consulta perche' viola l'articolo 3 della Costituzione in quanto produce "una disparita' di trattamento". "In tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, questa Corte - si legge nelle motivazioni - ha gia' avuto modo di affermare che mentre la residenza (o, come nella specie, la "dimora stabile") costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale (nella specie, provinciale), "un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio" non altrettanto puo' dirsi quanto alla residenza (o "dimora stabile") protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). La previsione di un simile requisito, infatti, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto "introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari", non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilita' delle provvidenze in questione". "Infatti - si legge ancora - non e' evidentemente possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nella Provincia da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da piu' anni". La Consulta ha poi giudicato incostituzionale, per violazione degli articoli 3 (principio di ragionevolezza e uguaglianza) e 34 (diritto allo studio) anche quella parte della legge che, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, prevede un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta nel territorio provinciale ai fini dell'accesso, rispettivamente, alle "agevolazioni per la frequenza di una scuola fuori della provincia di Bolzano", e alle "prestazioni di natura economica per il diritto allo studio universitario". 19-01-2013 10:44 MESSICO/Narcoguerra. 158 poliziotti arrestati in Durango 158 agenti di polizia municipale sono stati incarcerati ieri nello Stato di Durango, nel nord del Paese, per sospetti legami col crimine organizzato. Lo fa sapere la Procura della Repubblica. L'operazione e' stata fatta nelle localita' di Lerdo (150mila abitanti) e Gomez Palacio (350mila), e vi hanno preso parte effettivi dell'Esercito messicano e della Polizia Federale. A Lerdo sono state arrestate 110 persone, tra genti e personale amministrativo, mentre a Gomez Palacio sono stati arrestati gli altri 48. I direttori della Sicurezza Pubblica delle due localita' sono tra gli arrestati. Le indagini erano cominciate la settimana scorsa,e nel frattempo le funzioni di polizia locale sono assolte da forze statali e federali. Le indagini sono partite grazie alle dichiarazioni di alcuni delinquenti gia' in galera, che hanno reso noti i loro legami con le autorita' locali che davano informazioni e protezione ai criminali, collaborando anche a sequestri. Alcuni potranno essere posti in liberta' nelle prossime 48 ore se dimostreranno l'assenza di elgami col crimine organizzato. Nello scorso novembre a Gomez Palacio furono sospesi 145 poliziotti. Il crimine organizzato sarebbe il cartello di narcos del Pacifico, in lotta con l'altro cartello dei Los Zetas. Tutta la zona e' affetta dalla violenza dei narcos per il controllo del territorio tra il cartello di Sinaloa (Pacifico) e Los Zetas. 19-01-2013 12:19 ITALIA/Retata anti-droga a La Spezia, anche un poliziotto E' un agente scelto della Polizia di Stato, originario de La Spezia ma in forze alla questura di Genova, secondo quanto si apprende, uno degli arrestati nell'ambito dell'indagine della squadra mobile di La Spezia che ha portato all'arresto di 11 persone, tutti italiani e tutti dimoranti nello spezzino. L'uomo, secondo quanto si apprende, e' accusato di aver acquistato discreti quantitativi di sostanza stupefacente e di aver usato indebitamente gli archivi della polizia raccogliendo informazioni utili per sapere se ci fossero indagini in corso. Gli indagati, finiti tutti in manette tranne uno, destinatario di obbligo di dimora, gestivano un traffico di cocaina a La Spezia e nei locali della vicina Versilia che fruttava al capobanda, un 33enne spezzino, circa 50mila euro al mese. L'uomo, finito in manette, gestisce insieme al padre 61enne un bar a La Spezia e si riforniva di droga da un 50enne, dipendente civile dell'Arsenale Militare della citta' ligure. Arrestato anche un pr di una discoteca della Versilia, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Uno degli 11 destinatari di ordine di custodia cautelare e' al momento ricercato. 20-01-2013 19:25 ITALIA/No a cittadinanza per immigrato con nome lungo. Tar da' torto a Comune Torino Avere un nome troppo lungo e complicato puo' essere un problema se devi affrontare la burocrazia: ne sa qualcosa un immigrato dal Brasile che ha dovuto vincere una causa al Tar del Piemonte per tentare di vedersi riconoscere, con sette anni di ritardo, la cittadinanza italiana, che gli venne negata in quanto, come scrisse il Ministero dell'Interno, 'appare non certa l'identificazione'. Il signor Rodrigues De Lana Soares Geraldo Magela si era sentito opporre un secco 'no', nel 2005, dai funzionari del Dipartimento liberta' civili e immigrazione. La Prefettura di Torino, sulla base di un rapporto della questura cittadina, aveva dato parere contrario (e nelle motivazioni della sentenza del Tar non ci sono argomenti che lascino pensare ad altre ragioni) perche' il brasiliano, in sostanza, era colpevole di aver fornito troppi 'alias' alle varie richieste di documenti: 'Soares Gerardo Magela Rodriguez, Soares Geraldo Magela Rodriguez De Lana, De Lana Soares' eccetera. Ma erano semplici errori di trascrizione, ha detto il ricorrente, come il nome anteposto al cognome o una 'z' al posto di una 's': data e luogo di nascita corrispondevano sempre. I giudici piemontesi gli hanno dato ragione e hanno anche bacchettato l'amministrazione: per superare l'incertezza sarebbe bastato, durante l'istruttoria, basarsi 'sui documenti identificativi presentati dal soggetto, i quali riportano tutti lo stesso identico nome'. Adesso il Ministero dovra' 'ripronunciarsi sull'originaria istanza di concessione della cittadinanza italiana' e, se ha dei motivi per respingerla, dovranno essere diversi da quello del nome troppo complicato. 20-01-2013 19:41 ITALIA/Cannabis medica. Associazione 'La piantiamo' versus Serpelloni/DPA L’Associazione LAPIANTIAMO legge con sgomento le affermazioni di Giovanni Serpelloni (capo del dipartimento politiche antidroga), persona alla quale abbiamo più volte chiesto un incontro senza mai ottenerlo. All’epoca lo facevamo da comuni cittadini ammalati oggi invece chiediamo a lui un urgente smentita su quanto affermato in una nota riportata anche dal sito www.droghe.aduc.it del 18 gennaio 2013, in tale comunicato, all’apparenza incentrato sull’aumento di eroina in Italia si legge nelle ultime tre righe: “all'eroina spesso si arriva attraverso l'uso di cannabis, erroneamente percepita come 'non droga' ma in realta' sostanza che sensibilizza il cervello anche all'uso di altri stupefacenti. Chi semina cannabis raccoglie eroina” Con questo ennesimo “terrorismo psicologico”, da noi interpretato come l’ennesimo insulto all’intelligenza umana, ci da finalmente la possibilità di rispondere però in maniera più forte. Sentiamo infatti l’esigenza di farle sapere che attraverso gli occhi delle persone si raggiunge la libertà, diciamo questo in virtù di tutte le mail di consenso al nostro progetto sul primo Cannabis Social Club d’Italia che nascerà nel Salento, a Racale (LE) e del quale avrà sicuramente letto (non ci spieghiamo altrimenti il suo delirio finale). Le ricordiamo un detto con lei sempre attuale: “Chi semina vento, raccoglie tempesta”. Lucia Spiri, Presidente "LAPIANTIAMO" - Cannabis Social Club Racale (LE) 21-01-2013 08:54 U.E./Svendite senza autorizzazione. Ok della Corte Ue Le autorità nazionali non possono bloccare una vendita di liquidazione perche' il commerciante non ha l'autorizzazione dell'autorità. Cosi' la Corte di giustizia dell'Unione europea a Lussemburgo in una sentenza depositata il 17 gennaio (causa C-206/11), basta, pero', che non si tratti di pratiche commerciali sleali. La vicenda riguarda una controversia tra un commerciante austriaco, che aveva avviato una svendita totale e l'autorità amministrativa che gli contestava di non avere l'autorizzazione specifica. Le autorità si erano rivolte ai giudici. La Corte d'appello aveva dato ragione agli organi amministrativi, mentre la Cassazione aveva sospeso il procedimento e si e' rivolta alla Corte Ue. La Corte che ha delimitato l'applicazione della direttiva 2005/29/Ce sulle pratiche commerciali sleali. L'annuncio di una vendita di liquidazione senza l'autorizzazione non è pratica commerciale sleale. Le misure promozionali – osserva la Corte – rientrano nel campo di applicazione della direttiva perché riguardano la vendita di beni ai consumatori e sono, quindi, classificabili tra le pratiche commerciali da ammettere a meno che esse non rientrino tra quelle elencate nella direttiva o non sia fornita la prova del carattere sleale e pregiudizievole per i consumatori. Questo vuol dire che possono essere fermate solo quelle svendite che perseguono il fine di raggirare il consumatore perché l'assenza di autorizzazione non è in sé prova della natura sleale. Necessario, quindi, un accertamento sul dato concreto e un'attenta qualificazione prima di sanzionare l'imprenditore perché solo le pratiche espressamente indicate nella direttiva possono essere ritenute in via presuntiva sleali. L'allegato I della direttiva, che classifica le pratiche commerciali sleali, d'altra parte, non include le vendite realizzate da un professionista senza autorizzazione. Spetta  quindi all'autorità dimostrare che la svendita mira a raggirare il consumatore. Il punto 4 dell'allegato considera sleale una pratica che consiste nell'affermare che un prodotto è stato autorizzato da un organismo pubblico ma – precisano gli eurogiudici – non è in alcun modo fissato «un divieto generale delle pratiche commerciali che non sono state autorizzate da un organo competente». L'attività promozionale relativa alla vendita di liquidazione, senza autorizzazione, non può essere considerata come una dichiarazione mendace tale da indurre i consumatori a ritenere che un prodotto «sarà disponibile solo per un periodo molto limitato» e quindi spingerlo ad acquisti incauti. Di conseguenza, l'annuncio della svendita senza autorizzazione non può essere classificata come pratica commerciale sleale. Detto questo, la Corte ha anche precisato il margine di intervento concesso agli Stati per combattere le pratiche commerciali sleali. Le autorità nazionali possono prevedere misure efficaci e sanzioni proporzionate e dissuasive così come possono utilizzare misure preventive basate su un regime di previa autorizzazione. Ma con un limite che la Corte di giustizia ha individuato nel fatto che le misure nazionali «non possono condurre a vietare una pratica commerciale per il solo fatto che detta pratica non è stata previamente autorizzata dall'amministrazione competente». 21-01-2013 18:03 USA/Staminali. Cambiata l'identita' dei neuroni Un gruppo di ricercatori e' riuscito a trasformare un tipo di neurone in un altro. Questa scoperta dei biologi staminali della Harvard University potrebbe aprire nuove strade alla neurobiologia. 'Abbiamo scoperto che il cervello non e' immutabile come credevamo: almeno durante una determinata finestra di tempo, possiamo riprogrammare l'identita' di una classe neuronale e mutarla', ha spiegato Paola Arlotta, fra gli autori dello studio pubblicato su Nature Cell Biology. Il principio della riprogrammazione di cellule differenziate del corpo e' stato provato per la prima volta cinque anni fa, quando scienziati del Harvard Stem Cell Institute riprogrammarono cellule esocrine pancreatiche trasformandole in cellule che producono insulina. Ora, Arlotta e il suo gruppo di ricerca hanno mostrato che anche i neuroni possono essere riprogrammati. In particolare, gli scienziati hanno trasformato i neuroni callosali, che connettono i due emisferi del cervello, in neuroni motori corticospinali, una delle due popolazioni neuronali distrutte nella Sla. La riprogrammazione e' stata ottenuta in giovani topolini mediante il fattore di trascrizione Fezf2, legato allo sviluppo di neuroni corticospinali nell'embrione. 21-01-2013 18:07 USA/Scienziato vuol far rinascere uomo di Neanderthal Far tornare in vita l'uomo di Neanderthal nel 2013. E' l'ambizioso progetto del genetista George Church, dell'Harvard Medical School, che sta cercando una mamma surrogata, disposta a portare in grembo il clone del nostro 'antenato'. Lo scienziato, che ha illustrato i suoi piani in un'intervista al settimanale tedesco 'The Spiegel', e' convinto di poter ricostruire, partendo da frammenti conservati, il Dna dei Neanderthal e riportare in vita la specie che si e' estinta ben 33 mila anni fa. L'idea ricorda Jurassik Park, il famoso film di Steven Spielberg, in cui per far resuscitare i dinosauri viene utilizzata una tecnica simile. In quel caso le creature preistoriche erano ricreate in laboratorio e si trattava di fantascienza, il progetto di Church e' realta' e ha bisogno di un volontario in carne e ossa, la 'mamma' del Neanderthal del XXI secolo. Secondo il genetista, l'analisi del codice genetico del Neanderthal a partire da campioni delle ossa, e' completa abbastanza da poterne ricostruire il Dna. "Dipende da numerosi fattori, ma penso che si possa fare. Ora c'e' bisogno di una donna 'audace'", disposta a partecipare al progetto, ha affermato lo stesso Church, come si legge sul britannico 'Daily Mail'. Una volta ricostruito, il Dna andrebbe inserito nelle staminali: il primo passo sarebbe poi quello di iniettarlo nelle cellule di un embrione umano nelle primissime fasi di vita. Si svilupperebbe cosi' un embrione ibrido che dovrebbe crescere in laboratorio per un paio di giorni e poi essere impiantato nell'utero della mamma surrogata. 22-01-2013 09:57 BRASILE/Il Paese piu' consumatore di crack Con piu' di due milioni di tossicodipendenti, il Brasile e' il paese con il maggior consumo di crack al mondo e il secondo mercato di cocaina a livello mondiale, secondo solo agli Stati Uniti. Lo ha dichiarato Geraldo Alckmin, governatore dello stato di San Paolo. Le sue affermazioni, sottolinea oggi la stampa locale, sono basate su uno studio realizzato nel 2012 dall'Università Federale di San Paolo in 149 comuni sparsi per tutto il paese. Nell'area metropolitana di San Paolo - dove vivono circa 21 milioni di persone - esistono diversi punti di consumo, chiamati "crackolandias", nei quali 'il consumo della droga convive con la poverta' e le diseguaglianze sociali', ha sottolineato il governatore. Alckim ha inoltre ricordato che negli ultimi tempi le autorita' hanno rafforzato i controlli nelle autostrade e in diversi snodi strategici dell'area urbana di San Paolo, visto che - ha precisato - 'il Brasile non produce droghe', che arrivano nel paese dall'estero. Secondo il governatore, l'ultima scia di violenza scaturita a San Paolo, una delle aree metropolitane maggiormente popolate al mondo, sarebbe conseguenza della guerra urbana scoppiata nell'ottobre dell'anno scorso tra le forze di polizia e l'organizzazione Primer Comando de la Capital (PCC), uno dei maggiori gruppi narcotrafficanti del paese. 22-01-2013 10:00 ITALIA/Infermiera spaccia droga in OPG. Arrestata Un'infermiera dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere e' stata arrestata dai carabinieri, assieme al convivente, per aver spacciato droga all'interno della struttura. Il blitz, scattato la notte scorsa, ha portato in manette anche altri due piccoli spacciatori, tutti italiani. L'indagine era partita nel giugno del 2012 grazie ad un internato dell'Opg che si era rivolto ai carabinieri per denunciare che in ospedale era possibile acquistare stupefacenti e, in particolare, anfetamina. Durante l'operazione e la perquisizione a casa dei quattro arrestati sono stati sequestrati due chili di anfetamina, 800 grammi di hashish, 13 francobolli alla Lsd, un etto di marijuana e un grammo di cocaina (per un valore complessivo di 35mila euro se immessa sul mercato), oltre a 1.500 euro in contanti, provento dell'attivita' di spaccio. I quattro avevano organizzato su un bazar della droga gestito da Sergio Pedrazzoli, pregiudicato, 46 anni di Castel Goffredo, l'unico degli arrestati di cui sono state rese note le generalita'. E' il convivente dell'operatrice socio-assistenziale, F.F. di 46 anni, dipendente dell'Opg, della quale si serviva per piazzare la merce ai pazienti dell'ospedale. Dopo sette mesi di indagini, coordinate dal procuratore capo Antonino Condorelli, i carabinieri hanno fatto scattare gli arresti dei quattro che ora si trovano in carcere a Mantova. 22-01-2013 10:12 DANIMARCA/Copenaghen aumenta le narcosale La prima 'stanza del buco', inaugurata lo scorso ottobre nel quartiere di Vesterbro, nella capitale danese, ha avuto tale successo da suggerire al consiglio comunale di Copenaghen di programmarne altre tre nel resto della citta'. Le narcosale, diFfuse gia' in vari paesi europei e in programma da quest'anno anche in Francia, sono delle sale dedicate ai tossicodipendenti perche' possano assumere le sostanze in strutture protette, coadiuvati da personale sanitario e non in mezzo alla strada, con tutte le conseguenze negative correlate. Nelle intenzioni degli inventori, la stanze del buco sottrarrebbero manovalanza alla criminalita' e aiuterebbero a salvare la vita ai tossicodipendenti allontanando il rischio di overdose e di propagazione di malattie. Il Copenaghen Post ricorda che i residenti del popolare quartiere di Vesterbro hanno impiegato una ventina d'anni per convincere le autorita' cittadine e riservare le narcosale ai tossici che normalmente assumevamo ogni tipo di sostanza sotto le loro finestre ad ogni ora del giorno e della notte. Ora che l'esperimento sembra riuscito e che in pochi mesi sono state salvate almeno sei vite – secondo fonti della struttura – ed e' drasticamente calato il numero di 'incidenti' correlati allo spaccio e al consumo di droga, si sta pensando di estendere liniziativa. Lars Aslan Rasmussen (sinistra), membro del consiglio comunale di Copenaghen, ha chiesto di aprire altre narcosale a Nordvest Sydhayn e Amager. 'Sapevamo che avrebbe avuto successo - ha rivelato Rasmussen - ma siamo rimasti stupiti dal successo ottenuto, e' per questo che ci stiamo orientando per estendere l'esperimento'. In Svizzera le narcosale sono una realta' da tempo, cosi' come ad Amsterdam, Madrid, e anche in Australia e Canada. In Italia tra i primi a parlare della necessita' di istittuire le 'stanze del buco', sono stati i comuni di Milano e Torino, nonostante la bocciatura delle Nazioni Unite e le preoccupazioni di chi vi vede un modo per allargare il traffico di stupefacenti nelle loro immediate vicinanze. 22-01-2013 10:27 INDONESIA/Narcotraffico. Cittadina GB condannata a morte Clamorosa e inattesa sentenza capitale in Indonesia contro una cittadina britannica di 56 anni, madre e nonna: la donna, Lindsay Sandiford, e' stata condannata a morte per narcotraffico dalla Corte Distrettuale di Denpasar, sull'isola di Bali. Lo scorso maggio era stata arrestata all'aeroporto internazionale 'Ngurah Rai', il piu' importante dell'arcipelago, con 4,79 chilogrammi di cocaina nascosti nella valigia. Un verdetto cosi' pesante e' stato una sorpresa: la stessa accusa aveva chiesto per lei 'solo' quindici anni di carcere, definendola meritevole di clemenza perche' aveva ammesso le proprie responsabilita', e inoltre perche' durante il processo si era comportata impeccabilmente. D'altronde la stessa polizia indonesiana le aveva riconosciuto il merito di aver collaborato a sgominare una banda di spacciatori composta da tre suoi connazionali e da un loro complice di nazionalita' indiana. Nulla da fare: uno dei giudici ha escluso la sussistenza di circostanze attenuanti, enfatizzando invece il cumulo delle prove a carico dell'imputata; il presidente del collegio a sua volta ha definito la pronuncia di colpevolezza nei confronti della matura trafficante "convincente e legittima". Probabile ora il ricorso in secondo grado, che potrebbe condurre magari a un ergastolo. ------------------------------------------- COMUNICATI 16-01-2013 09:44 Cosmetici al mercurio. Attenzione, sono tossici Primo Mastrantoni  Attenzione a usare cosmetici contenenti mercurio. Sono tossici. I prodotti possono essere illegalmente venduti come sbiancanti per la pelle e trattamenti anti-eta' per la rimozione di macchie, lentiggini, rughe o contro l'acne giovanile. I prodotti sono fabbricati all'estero, venduti online o attraverso il commercio illegale. Nei mesi scorsi sono state sequestrate partite di cosmetici al mercurio a Torino. Nella Ue non e' consentito vendere cosmetici contenenti mercurio. L'esposizione al mercurio puo' avere conseguenze gravi per la salute. Puo' essere assorbito dalla pelle o inalato dai vapori provenienti dai cosmetici. "Puo' danneggiare i reni e il sistema nervoso, e interferire con lo sviluppo cerebrale del feto e dei bambini molto piccoli", dichiara la FDA americana. Cosa fare dunque? La prima cosa e' controllare l'etichetta. Se vedete le parole "cloruro mercuroso," "calomelano", "mercurio" o composti contenenti mercurio, evitate di utilizzare tali cosmetici. Se non c'e' nessuna etichetta non utilizzare il prodotto. La norma richiede che gli ingredienti siano elencati in etichetta. Se si sospetta di aver usato un prodotto con il mercurio, smettete di usarlo immediatamente, lavate accuratamente le mani e le altre parti del corpo che sono venute a contatto con il prodotto e telefonate al vostro medico. 17-01-2013 10:57 Monti e la famiglia Primo Mastrantoni  Il professor Mario Monti ha dichiarato che la "famiglia e' quella composta da uomo e donna". Il professor Monti e' docente di economia e non di antropologia e, fermo restando il rispetto delle sue opinioni, dobbiamo confutare tale tesi. E' opinione diffusa, appunto, che la famiglia, e il matrimonio come supporto legale, sia una istituzione naturale. Il professor Claude Levi-Strauss titolare della cattedra di Antropologia sociale presso il Collège de France e accademico di Francia, confuto' questa idea dimostrando che la famiglia non e' ne' un fatto naturale ne' universale, poiche' se cosi' fosse la sua definizione non dovrebbe variare nel tempo e nello spazio: la certezza dell'istituzione famiglia, cioe' dell'insieme di un uomo, di una donna e dei relativi figli, formalizzata dal matrimonio, dovrebbe essere condivisa da tutto il gruppo umano come legge di natura che escluda la possibilita' che ve ne siano altre. Gli studi effettuati su diverse popolazioni dimostrarono il contrario. Insomma, niente e' naturale, necessario, biologicamente fondato nell'istituzione familiare. In alcune popolazioni antiche esiste il matrimonio legale fra donne oltre a quello tra persone dello stesso sesso varato dalla legislazione dei Paesi occidentali. La famiglia e' un fatto culturale non naturale ma il professor Monti vuol farci credere diversamente. 18-01-2013 09:40 Il vino riduce il rischio del diabete 2 e quello autoimmune, ma solo nei maschi Primo Mastrantoni   L'alcol puo' essere molto dannoso per l'organismo ma, per quanto riguarda il rischio di diabete (sia quello di tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei casi di diabete, sia la forma autoimmune), sembra avere un effetto protettivo. Lo conferma uno studio effettuato sugli abitanti, di eta' pari o superiore a 20 anni, del Nord-Trøndelag, una regione della Svezia, e pubblicato su Diabetic medicine da Bahareh Rasouli del Dipartimento di epidemiologia del Karolinska Institutet di Stoccolma. Studi precedenti avevano gia' dimostrato che un consumo moderato di alcol si associa a una riduzione del rischio relativo di diabete di tipo 2 del 30-40%. L'effetto protettivo riguarderebbe i maschi e non le femmine. E' il vino a mostrare gli effetti piu' benefici. In altri studi, e' stato dimostrato che il consumo di alcol e' correlato inversamente con la progressione di altri disordini autoimmuni, quali l'artrite reumatoide ed il lupus eritematoso. 18-01-2013 11:49 Rsa e Sentenza Corte Costituzionale. Ricorso a Corte europea Diritti Uomo Gianfranco Mannini *  Residenze Sanitarie Assistite. Con una motivazione veramente singolare la Corte Costituzionale con la sentenza n. 296/12, dichiara costituzionale, in via transitoria” la legge regionale che impone il pagamento della quota sociale della retta all’anziano malato e ai suoi familiari. Perché (cito testualmente) “ , e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, prevede forme di compartecipazione da parte della persona assistita e dei suoi familiari ai costi delle prestazioni”. La stessa Regione nella memoria costitutiva afferma che: la scelta è dal Principio che le rette devono essere pagate da SSN ed Enti locali e non dai familiari, ma è stata resa necessaria dall’inerzia dello Stato, che non ha provveduto alla definizione e al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, lasciando le Regioni e gli enti locali nella impossibilità pratica di dare attuazione a tale principio” In buona sostanza la Corte Costituzionale, dopo aver affermato che, i costi della retta devono essere sostenuti da Stato e Regioni, ma visto che, questi, non hanno mai provveduto a convocare l’apposita Conferenza Stato-Regioni per definire i LIVEAS come “comandato” dall’art. 46 della legge 289/02 (dieci anni fa), risulta quindi, impossibile stabilire il loro finanziamento, autorizza la Regione (in via transitoria), a caricare le spese sulle spalle dei malati cronici e dei loro familiari (!?). Più che mai singolare è l’atteggiamento dei dirigenti della Società della Salute che pretendono l’immediato rispetto della sentenza della Corte Costituzionale, dimenticando che la stessa Corte nel 2010 con la sentenza n.310 ha ordinato loro di sciogliersi per il contenimento della spesa pubblica (!?). Per concludere, a noi pare, scandaloso e paradossale affermare che – per evidenti ragioni di risparmio sul fronte della spesa pubblica – si proclami l’esigenza di una maggior equità distributiva non nei confronti della generalità degli assistiti dal sistema sanitario, ma esclusivamente con riferimento alle persone in condizione di handicap permanente grave e di conclamata non autosufficienza. Perché applicare “la logica del risparmio” esclusivamente nei confronti di persone che presentano bisogni di salute tali da richiedere elevati livelli di protezione sanitaria e socio sanitaria di lungo periodo? Perché non applicare il (malinteso) “principio di equità” solo nei confronti dei più deboli e non estenderlo al servizio sanitario nel suo complesso? Con buona pace del principio – sancito dall’articolo 1 della vigente legge sanitaria che prevede venga assicurata «l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del SSN». In ogni caso, la soluzione individuata da chi si appella ai presunti “doveri morali” solo delle famiglie dei disabili e degli anziani ci pare moralmente inaccettabile. Contro questa palese discriminazione nei confronti dei soggetti più deboli della società, le scriventi associazioni oltre a denunciare al Tribunale dei Ministri per “omissione di atti dovuti” i tre Presidenti del Consiglio che non hanno provveduto alla definizione dei LIVEAS (Berlusconi, Prodi, Monti), stiamo preparando il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro lo Stato e le Regioni. Qui il canale Rsa del nostro web * delegato Aduc Pisa-Livorno Coordinamento Etico Nazionale dei Caregiver 21-01-2013 12:13 Farmaci. Xyrem e alcol: una miscela pericolosa Primo Mastrantoni  Lo Xyrem ((sodio oxibato) e' un farmaco per il trattamento della narcolessia, una malattia  caratterizzata da ipersonnia. Il soggetto, infatti, mediamente ogni paio di ore e' preso da impulso ad addormentarsi, puo' "sognare ad occhi aperti", al risveglio puo' sentirsi paralizzato. Lo Xyrem e' commercializzato in Italia. La FDA americana ha lanciato l'allarme sull'uso di questo farmaco se preso in associazione con alcol o antidepressivi del sistema nervoso centrale (benzodiazepine, rilassanti muscolari, ecc.). In questo caso si possono avere gravi problemi respiratori, coma e morte. Il consiglio, ovvio, e' quello di non assumere Xyrem, alcol e antidepressivi e, comunque, di consultare il proprio medico per eventuali variazioni della prescrizione. 22-01-2013 11:14 Farmaci. Gravi reazioni cutanee da Incivek quando viene assunto con altri farmaci Primo Mastrantoni  L' Incivek (Telaprevir) e' un farmaco per il trattamento dell'epatite C. Quando e' combinato con i farmaci peginterferone alfa e ribavirina puo' dar luogo a gravi reazioni cutanee. L'allarme viene dalla FDA americana che ha ricevuto segnalazioni in tal senso. L' Incivek e' commercializzato anche in Italia. Se si assume Incivek con peginterferone alfa e ribavirina, e si hanno uno dei seguenti segni o sintomi: 1.rash con o senza prurito; 2.eruzione cutanea grave, vesciche o ulcerazioni; 3.eruzione cutanea che non migliora dopo due o tre giorni; 4.eruzione cutanea che peggiora progressivamente; 5.febbre; 6.nausea. occorre chiamare immediatamente il medico. ------------------------------------------- ARTICOLI 16-01-2013 12:17 Residenze sanitarie assistenziali, Quale destino per anziani e disabili dopo la sentenza della Corte Costituzionale Franco Trebeschi * Gli oneri, relativi al costo dei servizi a favore delle persone con disabilità grave, anziane non autosufficienti, e finanche di persone in stato vegetativo, prestazioni per lo più essenziali e che involvono direttamente la tutela della salute dell’assistito, sono, quasi sempre, ingentissimi e, generalmente, non solo non sono sopportabili con le sole risorse dell’assistito, ma altresì incidono in maniera insopportabile sulle risorse familiari. Non stupisce quindi se in questi anni si è assistito ad una marea montante di ricorsi e decisioni in punto di partecipazione al costo, che ha messo in luce la parcellizzazione, la mancanza di proporzionalità quando non l’abnormità (1) ed illogicità (2) dei criteri adottati da numerosissimi regolamenti comunali. In questa situazione, che va aggravandosi di pari passo con il protrarsi della crisi economica, una vera e propria ancora di salvezza per tantissime famiglie è stata rappresentata dal principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito di cui all’art. 3 co. 2 ter D.Lgs 109/1998. Con tale disposizione, introdotta con il D.Lgs. 130/2000, il legislatore offriva un correttivo alla disparità di trattamento che deriva da un’applicazione indiscriminata dell’ISEE anche ai nuclei familiari che accolgono persone con disabilità grave e anziane non autosufficienti, con la valorizzazione di reddito e patrimonio di tutti i componenti di quel nucleo familiare anagrafico di appartenenza (che quindi poteva comprendere anche fratelli, cognati o conviventi more uxorio dei fratelli e loro figli (3) a fronte della situazione di dipendenza derivante dalla non autosufficienza è evidente che la prima, ed immediata conseguenza di un sistema non corretto, è quella di disincentivare l’accoglienza, e, paradossalmente, di favorire così l’istituzionalizzazione. Significativamente, nel preambolo della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, si evidenzia che la disabilità grave è un importante fattore di impoverimento delle famiglie, sottolineando il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, ed a questo proposito riconoscendo l’urgente necessità di affrontare l’impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità. Partendo da questi assunti, la giurisprudenza, ormai pressoché unanime, aveva ravvisato nel principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito una diretta attuazione della Convenzione di New York e dei principi, ivi contenuti, di non discriminazione, dignità intrinseca, autonomia individuale e indipendenza della persona con disabilità (4). Come può esserci autonomia individuale se la scelta della prestazione, non deve essere fatta solo in punto di appropriatezza, ma dipende dalla disponibilità di tutti i familiari di farsi carico di, spesso ingenti, oneri della retta, o anche solo dalla loro volontà di presentare l’ISEE (5). Che dignità c’è nel dover elemosinare dai parenti il denaro necessario a far fronte agli oneri di prestazione indispensabili per una vita dignitosa, oltre che per la stessa salute? Quanto al principio di indipendenza della persona con disabilità è declinato dalla giurisprudenza nel senso di ritenere illegittimi criteri che rischiano di compromettere ogni minima opportunità di gestione del proprio reddito in autonomia (6). Non è, infine, discriminatorio che le prestazioni afferenti l’educazione e la salute, siano offerte alle persone con disabilità con oneri abnormemente superiori rispetto a tutte le altre persone? Proprio con riferimento ai servizi a tutela della salute – e quindi anche a tutte le prestazioni sociosanitarie, siano esse sanitarie a rilevanza sociale o sociali a rilevanza sanitaria – peraltro, la Convenzione di New York, secondo l’interpretazione della giurisprudenza (7), ne richiede l’erogazione gratuita o a costi accessibili. Il principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito, si afferma quindi come un principio di altissima civiltà giuridica e, forse proprio perché troppo avanzato ha trovato, sin dalla sua introduzione, enormi resistenze, testimoniate, appunto dalla mole del contenzioso. Le resistenze maggiori, in effetti, sono di tipo ideologico: tipica l’affermazione “non è giusto che il figlio di Agnelli paghi quanto il figlio dell’operaio” che dimentica sia che anche, e soprattutto, alle famiglie non abbienti sono chiesti oneri spesso intollerabili, sia che nessuno si scandalizza se al “figlio di Agnelli” sono garantiti scuola e cure dal servizio pubblico a carico dei contribuenti; ancor più odiose, ma spesso, ahimé, sentite, da Amministratori di ogni colore, le obiezioni del tipo è un problema vostro, sono figli vostri, li avete messi al mondo voi” che si saldano con la caccia alle streghe dei falsi invalidi. A ciò si aggiunge il braccio di ferro tra istituzioni sul piano finanziario, che vede, pur con le semplificazioni del caso, Comuni e Regioni invocare uno specifico finanziamento, che lo Stato ritiene di aver ampiamente compensato con l’aumento della quota sanitaria derivante dall’approvazione dei LEA, quota sanitaria che però, come accertato da numerose pronunce spesso e volentieri e con i più svariati artifici non viene rispettata dalle Regioni (8). In effetti, l’art. 3 co. 2 ter D.Lgs 109/1998, molto articolato, prevede che limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, co. 3, L. 5.2.1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto e' adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8D.Lgs 28.8.1997 n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, co. 3, D.Lgs 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni. Il rinvio a ben due decreti attuativi di cui solo il secondo - l'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3-septies, co. 3, D.Lgs 502/1992 – è stato approvato con D.P.C.M. 14.2.2001, mentre il primo prevedeva una preventiva intesa con la Conferenza unificata e l’apparente contraddittorietà tra la finalità di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e l’espresso rinvio a prestazioni residenziali a ciclo continuativo hanno consentito di insabbiare il provvedimento per ben 12 lunghi anni! La giurisprudenza sin qui sedimentatasi, non volendo far premio dei palesi intenti ostruzionistici dei Comuni (9) aveva superato questo ostacolo, da una parte riconoscendo natura di livelli essenziali delle prestazioni che devono esser garantiti su tutto il territorio nazionale e come tali prevalgono sull’eventuale disciplina regionale difforme ai criteri di accesso alle prestazioni stesse, e quindi anche all’ISEE (10) e dall’altra affermando l’immediata precettività della disposizione anche in assenza del previsto decreto attuativo. Ora la Corte Costituzionale, investita di problematiche connesse al coordinamento tra la normativa statale ISEE e quelle regionali, con due diverse sentenze pubblicate entrambe il 19.12.2012, ha prospettato una soluzione che pur riconosce la centralità del ruolo della Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali, parte da presupposti completamente diversi e, in aprte contraddittori. La prima decisione (sentenza 296/2012), infatti, nega che i criteri di cui al D.Lgs 109/1998 possano essere considerati livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS) ai sensi dell’art. 117 co.2 lett.m), sul presupposto che la nuova disciplina per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai servizi sociali di cui all’art. 46 co. 3 L. 289/2002 è rimasta inattuata, il che è ancor più grave, tenuto conto del rilievo che l’art. 117 co. 2 lett. m) Cost. riconosce alle prestazioni concernenti i diritti sociali che dovrebbero essere garantite su tutto il territorio nazionale. Viene, così, ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR per la Toscana, in riferimento al solo art. 117, co.2, lett. m), Cost., dell’art. 14, co. 2, lett. c), L.R. Toscana 66/2008 che prevede nel caso di prestazioni di tipo residenziale che la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne sia calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado derogando espressamente alla disciplina ISEE nazionale, ancorché solo in via transitoria, e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento. Per contro, la seconda decisione (sentenza 297/2012) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 del D-L. 201/2011 nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato sia emanato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 D.Lgs 281/1997, attraverso due passaggi argomentativi: a) l’inquadramento della disciplina dell’ISEE nella competenza esclusiva dello Stato prevista dall’art. 117, co.2, lett. m), Cost., in tema di LIVEAS; b) la necessità della collaborazione della Regione nella predisposizione, da parte dello Stato, dei LIVEAS. Il D.Lgs 109/1998, approvato prima della riforma del titolo V della Cost., per la Corte, era da includere, anche in forza del rinvio operato dalla L. 328/2000 tra i princípi fondamentali della materia, ora una sua modifica che importa la predisposizione di indicatori differenziati, proprio perché correlata alla contestuale individuazione di una gamma diversificata di tipologie di prestazioni assistenziali, implica la specifica determinazione del livello essenziale di erogazione delle prestazioni medesime. Essa, infatti, si risolve nella identificazione degli «standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione. Se viene ammesso, per la legislazione regionale di far ricorso a criteri ulteriori ex art. 3 co. 2 D.Lgs 109/1998, quale spazio rimane per le discipline regionali completamene difformi, quali il Fattore Famiglia Lombardo, il DURP alto-atesino, l’ICEF trentino? Entrambe le decisioni sono, peraltro, concordi nell’assegnare un ruolo centrale alla Conferenza unificata Stato Regioni Autonomie locali di cui all’art. 8 D.Lgs 28.8.1997, n. 281 Se una necessaria intesa è imposta dalla sentenza 297/2012 per qualsiasi riforma della disciplina statale dell’ISEE che voglia imporsi sulla legislazione regionale quale livello essenziale ex art. 117 co. 2 lett. m), è dall’inerzia di tale organismo, che la sentenza 296/2012 fa discendere l’inapplicabilità dell’art. 3 co.2 ter D.Lgs 109/1998 e la possibilità per la Regione Toscana di adottare, in via transitoria, una disciplina difforme. Le decisioni in commento, hanno ad oggetto, peraltro, esclusivamente il metodo, la necessità dell’Intesa Stato-Regioni-Autonomie locali, nessuna valutazione viene fatta dalla Corte in relazione ai parametri costituzionali concernenti il merito e, a tacere degli artt. 3 e 53 Cost., in particolare, dei sudelineati principi della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, che, come evidenziato dalla medesima Corte costituzionale nella, pure recentissima, sent. 26.10.2012 n. 236, vincolano l’ordinamento italiano con le caratteristiche proprie del diritto dell’Unione europea a seguito della ratifica da parte dell’Unione Europea a seguito dell’adesione con decisione del Consiglio 26.11.2009 n. 2010/48/CE. Viene così messa a nudo la gravità dell’inerzia della Conferenza Stato Regioni (11): l’ostruzionismo che ha insabbiato il decreto attuativo dell’art. 3 co. 2 ter D.lgs 109/1998 pone l’Italia nella non invidiabile situazione di conculcare i diritti riconosciuti alle persone con disabilità dalla Convenzione di New York. Privata dell’alibi giudiziario, la Conferenza unificata va incalzata in ogni sede e con ogni strumento messo a disposizione dall’ordinamento posto che, omettendo di fare il proprio dovere, nega non solo l’erogazione, ma la configurazione stessa delle prestazioni essenziali. Sarebbe, infatti, intollerabile che i rappresentanti dell’organismo responsabile della violazione Convenzione di New York possano continuare a sedere al tavolo dell’Osservatorio che dovrebbe tutelare proprio il rispetto della stessa Convenzione. Non si può non denunciare quella che si appalesa come una grave violazione dei diritti umani, se necessario anche attraverso il ricorso agli organismi deputati ad accertare tali violazioni, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo allo stesso Comitato Per i Diritti delle Persone con Disabilità (12) La stessa Corte costituzionale, del resto, poco prima delle decisioni in commento, con sentenza 11.10.2012 n.223 aveva tutelato dall’aggressione alcune componenti del trattamento economico dei magistrati collegate ai principi di autonomia ed indipendenza della magistratura (13), la cui riduzione, in sé, in aggiunta alla mancata rivalutazione, determinerebbe un ulteriore vulnus della Costituzione. Ben più grave, appare quindi la violazione del principio di indipendenza delle persone con disabilità che ne mina la stessa sopravvivenza. Ed è da qui, e dal merito delle ragioni sottostanti al principio che il mondo della disabilità deve ripartire, da quelle battaglie che avevano portato a sancire il principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito in una legge dello Stato. Dalla pretesa dell’integrale rispetto dei LEA sanitari, già sono stati definiti e finanziati nel rispetto delle prerogative statali e regionali e quindi assolutamente esigibili (il che tra l’altro, renderebbe altresì ben più sostenibile anche per gli enti locali l’applicazione del principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito). Dall’ormai improcrastinabile definizione e finanziamento certo di livelli essenziali dell’assistenza sociale (LIVEAS) sia a livello statale che a livello regionale, non potendosi più tollerare, specie in un momento come questo, di lasciare le persone con disabilità alla mercé dei tagli indiscriminati degli enti locali (14). Note 1 - Non può essere definita diversamente la pretesa di oltre € 1.000 mensili per la frequenza di un centro diurno per disabili (come nella recentissima TAR Milano, Sez. III, sent. 17.12.2012 n. 3065 e magari a fronte di un ISEE familiare di € 16.000, come in TAR Milano, Sez. I, sent. 24.3.2011 n. 784), ma l’esperienza annovera anche casi di cessione alla struttura della casa famigliare per pagare 5 anni di Comunità Socio-Sanitaria, di tentativi di estorcere testamenti a favore del Comune, di famiglie indebitate con usurai per pagare la retta della RSA di persone anziane in coma. 2 - Si pensi alle rette fatte “ad occhio” quali emergono già in TAR Brescia, sent. 27.4.2004 n. 472, o alla duplicazione dei costi a carico della famiglia come in TAR Brescia, sent. 5.3.2004 n. 179 3 - Con l’ulteriore corollario che in tal modo si ostacola l’uscita dal nucleo dei figli maggiorenni – il loro stipendio, infatti, determinando la ricchezza familiare andrà ad alimentare il pagamento delle rette, rendendo difficoltoso accantonare quel minimo per costituire una famiglia autonoma. 4 - E’ proprio in questa materia che la giurisprudenza ha offerto, la prima e, anche quantitativamente più consistente applicazione della Convenzione, a partire da TAR Brescia, sent. 2.4.2008 n. 350 sino alle più recenti decisioni del Consiglio di Stato che hanno evidenziato come la Convenzione si basi sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale e dell’indipendenza della persona disabile, specie laddove (art. 3) impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona che, nel settore specifico, rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato e pure se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici (Cons. Stato, sentt. 16.3.2011 n. 1607, 16.9.2011 n. 5185, 10.7.2012 nn. 4071, 4077, 4085, 23.8.2012 n.4594). 5 - Aprendo gravi problemi di responsabilità oggettiva: se uno dei membri del nucleo non vuole presentare la dichiarazione, infatti, le conseguenze ricadono in via diretta ed esclusiva sull’assistito. 6 - TAR Brescia, sent. 2.4.2008 n. 350. 7 - A partire da TAR MILANO, sent. 14.5.2010 nn. 1487 e 1488 conf. da Cons. Stato, sentt. 16.3.2011 n. 1607 e 16.9.2011 n. 5185 8 - Appare significativo osservare come le Regioni più restie a dar seguito alle indicazioni del D.Lgs 109/1998 in relazione alla partecipazione al costo della componente assistenziale dei servizi sociosanitaria, siano state condannate anche per il mancato rispetto della complementare componente sanitaria dei medesimi servizi: così TAR Firenze, sent. 14.4.2011 n. 694 ha messo in luce come la Regione tenti di coprire oneri sanitari delle RSA con fondi di natura sociale, TAR Brescia, sent. 17.10.2011 n. 1453 ha evidenziato il sistematico mancato rispetto della quota sanitaria del 70% nei servizi per persone con disabilità grave, TAR Milano, sent. 20.5.2010 n. 1584 ha censurato addirittura una situazione di coma considerata meramente sociosanitaria, TAR Genova, ord. 25.5.2012 ha sospeso una delibera regionale non rispettosa della ripartizione prevista dai LEA per le RSA. 9 - Come espressamente argomentato da TAR Milano, sentt. 24.3.2011 n. 784 e 785, e 10.9.2008 n. 4033, ma anche da Cons.Stato. sent. 26.1.2011 n. 551. 10 - Sulla base dell’intuizione Cons.Stato, ord. 14.9.2009 n. 4582. 11 - Non si può non dimenticare che il provvedimento – che, per il vero, non conteneva alcun limite, ed anzi dava una piana applicazione alla legge - predisposto dal Ministero delle politiche sociali e già trovata l’intesa con il Ministero del Tesoro, giace alla Conferenza Stato Regioni dal 2004! 12 - Che nella 7ma sessione del 27.4.2012 ha adottato una raccomandazione nei confronti della Svezia 13 - Dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, co. 2, D.-L. 78/2012, nella parte in cui dispone che i trattamenti economici complessivi superiori a € 90.000 lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a € 150.000, nonché del 10% per la parte eccedente € 150.000. 14 - Sul punto non si può non segnalare la recentissima Cons. Stato, sent. 14.12.2012 n. 6431 che ha stigmatizzato il mancato rispetto della necessaria priorità nell’utilizzo di risorse comunali destinate all’assistenza dirottandole prima su cose certo utili ed importanti quale il pranzo di Natale per gli anziani o il trasporto degli anziani a i soggiorni estivi, anziché sulle prestazioni individuate dall’art. 22 L. 328/2000. * avvocato, collaboratore Aduc 18-01-2013 11:57 Il dilemma NON cornuto dell'Euro Alessandro Pedone Qualche anno fa mi capitava molto spesso di essere relatore in seminari e conferenze e mi divertivo ad usare frequentemente l'espressione: “dilemma cornuto”. Inevitabilmente una parte del pubblico si metteva a ridere pensando, forse, che con l'aggettivo mi riferissi alla frequente disavventura coniugale... In realtà, in filosofia, l'espressione dilemma cornuto si riferisce ad un'argomentazione che ha solo due possibili soluzioni (come la biforcazione dell'apparato osseo di alcuni animali) senza che sia data la possibilità di una terza opzione. Così appare, a molti, la questione dell'Euro. Ci sono due posizioni in campo apparentemente inconciliabili. Secondo alcuni l'Euro è la causa di questa crisi. In particolare il fatto che l'Euro non abbia una banca centrale dotata di tutti i poteri delle altre banca centrali come, ad esempio, la Federal Reserve. Per altri l'Euro è stata l'unica cosa che ci ha permesso di non essere totalmente travolti da questi crisi e l'uscita dall'Euro rappresenterebbe una catastrofe per l'economia nazionale e potrebbe condurre ad una crisi economica mondiale che farebbe impallidire quella attualmente in corso. Entrambe le posizioni hanno una base di verità molto solida. L'Euro, così come è progettato e con i poteri attualmente conferiti alla BCE rappresenta veramente un grave problema. Al tempo stesso è vero che l'uscita dall'Euro implicherebbe un disastro economico nonché l'abbandono di un progetto che ha garantito il periodo di pace più lungo che il nostro continente abbia mai conosciuto (cosa, quest'ultima, a mio avviso più importante dell'economia). Ecco il dilemma: uscire dall'Euro (e subire tutte le conseguenze economiche immediate sperando poi di poter risalire la china) o tenersi l'Euro con i suoi difetti (cercando di lavorare a livello europeo affinché si faccia qualcosa per risolverli)? Se continuiamo a considerare il problema come un dilemma cornuto, non riusciremo mai a superarlo. E' un po' come il famoso gioco che consiste nel collegare, usando solo 4 segmenti lineari, 9 punti disposti in tre file a formare un quadrato come quello riportato di seguito. Il problema sembra non avere soluzione fino a quando non si comprende che non è necessario non uscire dal quadrato (1). Rimanere all'interno del quadrato è un vincolo mentale che ci auto-imponiamo, ma che non è previsto dal problema. Ugualmente, il dilemma apparentemente cornuto tra uscire dall'euro (e accettarne le conseguenze) oppure rimanere passivamente nell'euro (magari spingendo affinché vengano modificate alcune cose a livello comunitario, ben sapendo che la Germania creerà enormi problemi), è un dilemma cornuto solo nelle nostre menti poiché tutti – ma proprio tutti – diamo per scontato che la funzione essenziale di mezzo di scambio possa essere assolto esclusivamente da una moneta e da nient'altro. Che cos'è che non va nell'Euro? Fra le varie cose che non vanno vi è l'impossibilità ad adeguare la necessità di massa monetaria in circolazione con le specifiche esigenze delle singole nazioni. L'Italia, ad esempio, ha un tremendo bisogno di moneta mentre altri paesi come la Germania possono usufruire di un eccesso di massa monetaria. E' possibile risolvere, o almeno attenuare moltissimo, questo problema senza uscire dall'Euro? Certo! E' possibile, ma bisogna abbandonare il tabù di un'unica moneta che deve andare bene per qualsiasi scopo ed abbracciare, finalmente, il concetto di un ecosistema di monete. Ciascuna moneta dovrebbe essere specializzata in determinati obiettivi ed in grado di realizzare un sistema economico-finanziario magari un po' meno turbo-efficiente, ma molto, molto, più resiliente (2) cioè capace di affrontare crisi endogene ed esogene.  Se riuscissimo, collettivamente, a fare questo salto paradigmatico avremmo la soluzione per fare cose apparentemente inconciliabili in questo contesto monetario come: 1. ridurre il debito pubblico 2. favorire la crescita 3. ridurre il peso del fisco Come è possibile realizzare questo apparente “miracolo”? Semplicemente introducendo, chiaramente su base volontaria, per ogni nazione appartenente all'area Euro uno strumento di scambio nazionale che si affianca all'Euro. Tale strumento non assolve la funzione di riserva di valore, come l'Euro, ma servirebbe esclusivamente come mezzo di scambio con il preciso obiettivo di stimolare gli scambi commerciali. Come potrebbe funzionare? In altri articoli abbiamo già accennato alla proposta (2). In poche parole una nazione dovrebbe istituire una infrastruttura pubblica e gratuita per i pagamenti elettronici basata su una nuova moneta decrementale che potremmo chiamare BANCOM (BANconota COMmerciale). La legge consentirebbe di dare corso legale a questo mezzo di scambio. Lo stato inizierebbe a pagare una parte dei suoi impegni con fornitori, dipendenti e pensionati in Bancom ed al tempo stesso accetterebbe il pagamento delle tasse con una percentuale in Bancom. Un dipendente pubblico che prende 2.000 euro, ad esempio, potrebbe essere pagato – inizialmente – con 1.000 euro e 1.000 Bancom. Un debito fiscale di 1.000 euro potrebbe essere saldato con 500 euro e 500 Bancom. Le percentuali, ovviamente, dovrebbero cambiare in base alle esigenze economiche del momento.  L'emissione di Bancom non crea nuovo debito e consente allo stato di ridurre drammaticamente il suo fabbisogno economico in Euro. Il nuovo mezzo di scambio è decrementale, ciò significa che con il tempo diminuisce il suo valore ad un tasso stabilito dalla Banca Centrale Nazionale in base alle esigenze macroeconomiche. Inizialmente, ad esempio, potrebbe perdere il 5% all'anno. Questo rende molto più facile gestire eventuali problemi inflazionistici legati all'emissione di questo mezzo di scambio. A regime, comunque, i nuovi Bancom emessi saranno solo quelli necessari a stimolare l'economia poiché dovrebbe nascere un equilibrio fra i Bancom incassati come tasse e quelli utilizzati per il pagamento parziale di fornitori, dipendenti e pensionati. Il fatto che non sia conveniente accumulare i Bancom aumenterebbe notevolmente la velocità di circolazione e quindi favorirebbe notevolmente gli scambi commerciali (d'altra parte è una moneta specializzata in questo, a differenza dell'Euro). Il cambio fra Euro e Bancom sarebbe gestito dalla Banca Centrale Nazionale (nel nostro caso dalla Banca d'Italia) e potrebbe essere asimmetrico. Per iniziare, ad esempio, cambiare 100 euro frutterebbe 110 Bancom, mentre cambiare 100 Bancom garantirebbe solo 90 euro. Questo consentirebbe di ridurre il carico fiscale immediatamente. Se una persona deve pagare 1000 euro di tasse e lo stato accetta fino al 50% in Bancom, quella persona potrà – di fatto – pagare 955 euro, invece che 1.000 scegliendo di cambiare 455 euro in Bancom e pagando così 500 euro e 500 Bancom. Attraverso questo nuovo mezzo di scambio lo stato potrebbe decidere di saldare immediatamente le decine e decine di miliardi di debiti nei confronti dei fornitori che adesso non è in grado di onorare. Questo darebbe uno stimolo immenso all'economia immettendo direttamente nel sistema economico una grande quantità di liquidità di cui il sistema oggi ha tremendamente bisogno (4) Gradualmente, potrebbe dare l'opzione ai possessori di titoli di stato nazionali di rimborsare una parte del capitale in Bancom con un premio superiore a quello del tasso di cambio a condizione di non cambiarli ma spenderli. Ad esempio 20.000 euro di CCT potrebbero essere rimborsati con 10.000 euro e 11.500 Bancom.  Naturalmente il tasso di cambio, il tasso decrementale e la quantità di Bancom da immettere nel sistema dovrebbero essere calibrati di volta in volta in modo da mantenere un buon equilibrio macroeconomico. Il meccanismo del tasso decrementale, cioè il fatto che i Bancom nel tempo si estinguono automaticamente, assicura comunque un eccellente strumento di controllo affinché non si creino squilibri di lungo termine difficilmente controllabili come invece accadrebbe se si immettesse con leggerezza un eccesso di liquidità con una moneta riserva-di-valore come le monete che oggi conosciamo.  Riflettendo con serenità e profondamente su questa ipotesi non si può non convenire sul fatto che rappresenterebbe una soluzione radicale al problema dell'Euro. E' evidente che questa rivoluzione di paradigma monetario andrebbe fatta non contro l'Euro ma a favore dell'Euro, proprio per permettere all'Euro di continuare a svolgere la sua funzione di strumento di unione di tutti i popoli europei, ma al tempo stesso dare a ciascuna zona economica la possibilità di gestire le proprie specificità economiche. I Bancom non si potrebbero mai sostituire all'Euro perché mancano di una funzione centrale che è quella di riserva di valore. I benefici che questa proposta è in grado di portare sono enormi: significativa ed immediata riduzione della pressione fiscale nell'ordine del 5% immissione nel sistema economico, direttamente agli agenti economici (e non tramite le banche) di una grande quantità di liquidità finalizzata esclusivamente agli scambi commerciali immediata e drammatica riduzione del fabbisogno dello stato in Euro senza creare gli effetti recessivi legati alla riduzione della spesa pubblica significativa e continua riduzione del debito pubblico  Ho riflettuto molto sul perché questa soluzione non venga neppure minimamente presa in considerazione da economisti e politici. Fino ad oggi, nessuna delle persone, con una solita base economica (esperti di economia o di finanza pubblica) alle quale ho illustrato la proposta ha sollevato obiezioni logiche. L'unico problema che mi è stato prospettato è che si tratta di una proposta troppo innovativa affinché venga seriamente presa in considerazione. In sostanza, per riprendere l'esempio del gioco dei 9 punti proposto all'inizio, siamo condannati a trovare la soluzione all'interno del “quadrato”, ma dentro il quadrato... la soluzione non c'è!  (1) Per i pochi che non conoscessero il gioco, proposto dal grande psicologo e filosofo naturalizzato americano (ma nato in Austria) Paul Watzlawick, la soluzione al problema è semplice se solo ci si consente di uscire dal perimetro del quadrato immaginario che la nostra mente c'impone, di primo acchito, di non superare. La soluzione, quindi, è la seguente. (2) Per chi non conoscesse il concetto di “resilienza” consiglio di leggere “Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi” - Di Elena Malaguti - (3) Crescita senza abbandonare il rigore: una soluzione radicale  (4) Basti leggere i bollettini della Banca Centrale Europea sull'andamento della massa monetaria in Italia per comprendere che la nostra nazione ha un enorme problema di scarsità di denaro in circolazione 18-01-2013 12:33 Studenti minori con patologie croniche e la somministrazione di farmaci nelle scuole Francesca Borri La somministrazione di terapie farmacologiche a studenti minori con patologie croniche nelle scuole da parte di personale scolastico rappresenta un tema estremamente delicato, sul quale pesano gravemente le lacune normative. L'unico atto Ministeriale sul tema è costituito da "raccomandazioni" del 2005, emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero della Salute. Attraverso tali raccomandazioni sono state fornite “Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”. Dopo l'emanazione di tali raccomandazioni Ministeriali, le amministrazioni sanitarie e scolastiche di alcune Regioni hanno sottoscritto delle “intese” che hanno regolamentato la somministrazione dei farmaci a scuola, affidandone il compito a personale scolastico volontario. Le suddette Linee Guida ministeriali sono costituite da cinque articoli, nei quali si fa riferimento: alla tipologia degli interventi, ai soggetti coinvolti e alla promozione di accordi (tra istituzioni scolastiche, enti locali e aziende sanitarie), alle modalità di intervento (dal luogo fisico idoneo per la corretta conservazione del farmaco), alla verifica della disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione e alla possibilità di predisporre attività di formazione qualora si renda necessaria. Il testo contempla anche il caso in cui il dirigente scolastico debba trovare altrove personale disponibile, stipulando convenzioni con assessorati alla Salute e servizi sociali e/o associazioni di volontariato. La somministrazione dovrà avvenire in base ad autorizzazioni specifiche rilasciate dalle ASL e non dovrà richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica. I genitori del bambino che versi in tali situazione dovranno in primo luogo inoltrare richiesta formale, con allegata certificazione medica attestante lo stato di malattia del minore, che indichi la prescrizione dei farmaci da assumere, la loro modalità di conservazione, i tempi di somministrazione e la posologia. A seguito di tale richiesta, i dirigenti scolastici dovranno individuare il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci e verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione. Il Dirigente Scolastico dovrà definire, tramite un Modello Integrato di Prevenzione, Gestione e Assistenza, le modalità concrete che, con riguardo al singolo caso concreto, appaiano idonee ad assicurare la somministrazione dei farmaci per la gestione ordinaria, garantendo la continuità terapeutica e assicurando la somministrazione dei farmaci salvavita. Lo stesso Dirigente dovrà cooperare con il medico curante del minore e con la Azienda Sanitaria del Territorio, per individuare le figure addette a prestare le cure necessarie. Il Dirigente Scolastico avrà quindi il compito di verificare, per ogni singolo caso, in accordo con l’Autorità Sanitaria preposta, se le competenze del personale docente e non docente operante nell’istituto siano sufficienti a garantire la tutela della salute del bambino o se si renda necessario far ricorso a personale sanitario infermieristico. Qualora infatti nell’edificio non siano presenti locali idonei, non vi sia disponibilità alla somministrazione o non sussistano i requisiti professionali necessari, i dirigenti scolastici, in virtù dell’autonomia scolastica, possono individuare altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Se anche tale soluzione non risulta attuabile, possono attivare collaborazioni con gli Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali e, qualora non sia possibile attuare neanche tale ipotesi, dovrà essere data comunicazione formale ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno ed occorrerà in tali casi trovare soluzioni specifiche ed alternative. Recenti sentenze delle autorità giudiziarie hanno obbligato gli istituti scolastici a garantire la somministrazione di farmaci a bambini con malattie croniche. Sull'argomento vi sono alcune importanti sentenze che è opportuno segnalare. Tra queste, la sentenza n. 2779 del febbraio 2002 del Tribunale del lavoro di Roma, che ha riconosciuto ad uno studente in situazione di handicap, il diritto ad essere assistito, per tutta la durata delle lezioni, da un infermiere dell’Asl. Un’altra interessante sentenza è la n. 1028 del 22 giugno 2011 con la quale il Tar della Sardegna ha condannato il Ministero dell’Istruzione e il Dirigente scolastico per non aver garantito il diritto all'istruzione e l'integrazione scolastica ad un bambino autistico e affetto da epilessia, il quale, durante l’anno scolastico, era rimasto a casa in assenza di personale che potesse somministrargli i farmaci all'interno della struttura scolastica. In quest'ultima sentenza il Tar, richiamando la L. n. 104/92 ed le linee guida del Ministero del 2005, ha condannando il MIUR e il dirigente scolastico, stabilendo anche un risarcimento economico per il danno subito dal un bambino (si vedano anche altre sentenze: Sentenza n. 2779/2002 Tribunale di Roma – Prima Sezione Lavoro; Sentenza n. 208189/2002 – Tribunale di Roma – Prima Sezione Lavoro; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro R.G. n. 12287/04, R. Ord. n. 846/04; Tribunale di Ancona – Sezione I, R.G.n. 199196/05; Tribunale di Ancona – II sezione Civile Cron.227 del 19-01-2005). Visita lo Sportello disabilità dell'Aduc 18-01-2013 12:51 Guida in stato di ebbrezza: 'alito vinoso' e 'portata dell'incidente provocato' non sono prove Carlo Alberto Zaina La pronunzia n. 2568, del 17 gennaio 2013 resa dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione, appare particolarmente interessante perchè pone in risalto il principio del favor rei. In buona sostanza, in una situazione, nella quale l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica da assunzione di alcolici, in capo ad un soggetto coinvolto in un incidente stradale, si caratterizza per l'assenza di strumenti tecnici, e, viene, così, demandato esclusivamente alla percezione soggettiva dei verbalizzanti, non si può affatto fare ricorso, ad avviso dei giudici di legittimità, ad elementi presuntivi o sillogistici, onde potere sostenere che la condotta, in oggetto, integri estremi penalmente rilevanti. La nuova formulazione strutturale dell'art. 186 comma 2° CdS, contenendo, quindi, una articolata pluralità di scaglioni punitivi (ciascuno dei quali collegato ad una quantificazione del tasso alcolemico rilevato, debitamente determinata tra un minimo ed un massimo), ha sancito un doppio binario sanzionatorio. Con la specifica previsione che, ove il tasso alcolemico rilevato in capo all'interessato risulti inferiore a 0,8 g/l, venga esclusa la configurabilità del reato, il legislatore ha, così, introdotto – per le eventualità nelle quali la rilevazione determini un risultato compreso fra 0,5 e 0,8 g/l - un esempio di sanzionabilità esclusivamente amministrativa dell'illecito. Esso, pur privo del carattere dell'antigiuridicità penale strictu sensu, coesiste, però, all'interno della medesima singola norma (l'art. 186 comma 2 CdS) con altre ipotesi diverse e distinte, le quali, invece, formano oggetto di sanzione penale, [in quanto obbiettivamente ed intrinsecamente di intuitiva maggiore gravità, per il pericolo che suscita un livello apprezzabilmente più alto di intossicazione alcolica che esprimono, rispetto ai minimi della lett. a)]. Ne consegue, pertanto, che in caso, quale quello in esame, che presenta una oggettiva condizione di carenza di indicazioni di carattere quantificativo relative allo stato di intossicazione alcolica del singolo, appare del tutto condivisibile il giudizio di impossibilità a che si possa addivenire ad una effettiva quantificazione del tasso alcolemico. Solo l'utilizzo di indagini che si avvalgano di esami ematici, etilometrici o di liquidi biologici, i quali appaiano caratterizzate da quei profili di certezza, precisione e tassatività, può seriamente permettere di configurare una condotta come penalmente significativa e, in eventualità di norme compositamente concepite come l'art. 186 comma 2 CdS, di inserirla correttamente nello ipotesi specificatamente prevista. In situazioni analoghe a quella presa in esame dal Supremo Collegio, appare, pertanto, doverosa la collocazione della condotta incriminata nel contesto della categoria più favorevole (vale a dire quella amministrativa in luogo di quella penale), in ossequio al principio del favor rei. La Corte Suprema ribadisce il principio inderogabile, in base al quale va escluso, dunque, che la percezione di “un alito vinoso”, oppure “della portata dell'incidente stradale provocato” possano essere addotti od evocati, quali elementi puramente presuntivi, dai quali il giudice possa ricavare la prova del superamento del limite minimo per la sanzionabilità, in sede penale della guida in stato di ebbrezza. 19-01-2013 10:05 Stupefacenti, Cassazione: può essere 'uso personale' anche se la quantità è rilevante Carlo Alberto Zaina Con la sentenza n. 47, pronunziata lo scorso 2 gennaio 2013 dalla Quarta Sezione, la Suprema Corte di Cassazione concerne una pluralità di interessanti aspetti processuali. Essi spaziano dallo scrutinio della legittimità delle intercettazioni telefoniche disposte – in sede di merito – dall'Autorità procedente, all'analitico esame dell'osservanza dell'obbligo di motivazione da parte del giudice di appello, al quale vengano devolute, per il tramite dell'impugnazione, specifiche doglianze in ordine a precisi punti della sentenza gravata. Oltre queste particolari prospettive procedimentali, che formeranno oggetto di approfondimento in altra sede, il giudice di legittimità affronta e risolve, in modo convincente e coerente con l'indirizzo ermeneutico vigente, il tema di quali elementi probatori possano fare assumere rilevanza penale alla condotta di detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente, dalla quale sia possibile ricavare circa 30 dosi. Ovviamente non si tratta di un quesito inedito, giacché da tempo l'interesse della giurisprudenza, sia di legittimità, che di merito, si è incentrato sull'individuazione di canoni sufficientemente attendibili, dai quali potere inferire una regola di giudizio per giudicare la liceità (o meno) della detenzione di sostanze stupefacenti. Si può, peraltro, ragionevolmente affermare che il dibattito, così insorto, abbia permesso di addivenire alla individuazione e stabilizzazione di alcuni concetti base. In proposito, è certamente utile richiamare altra decisione della Sez. IV, (06-04-2011, n. 33301, Foro It., 2012, 3, 2, 188) la quale ha, preliminarmente, precisato il carattere di “non reciproca autonomia” di quegli elementi ritenuti sintomatici e sulla base dei quali, venga apprezzata la destinazione ad "uso non esclusivamente personale" di sostanze stupefacenti materia di stupefacenti, indicati dall'art. 73, comma 1 bis, lett. a), dpr 309/90. In tale ambito delibativo i supremi giudici hanno sancito il principio generale che “l'accertamento di uno solo di essi non è sufficiente per ritenere penalmente rilevante la condotta di detenzione; conseguentemente, pur in presenza di quantità non esigue o di confezioni plurime, ovvero di entrambe le situazioni, valutando "le modalità di presentazione" e/o "le altre circostanze dell'azione", il giudice ben potrebbe ritenere un uso strettamente personale”. Or bene, la sentenza in commento appare coerente con il ricordato approdo giurisprudenziale, in quanto, nel caso specifico, censura la posizione assunta dal giudice di appello, il quale, richiamandosi pedissequamente all'orientamento seguito nel primo grado del giudizio, avrebbe omesso di indicare la piattaforma probatoria sulla quale fondare il giudizio di condanna dell'imputato a scapito della protesta di innocenza di questi. Emergono, dunque, dal provvedimento della S.C. due peculiarità degne di note. 1.           In primo luogo, si manifesta il depotenziamento processuale del  concetto di presunzione, che è sempre stato, invece, discutibilmente evocato quale elemento idoneo a dimostrare la destinazione allo  spaccio della sostanza detenuta. La Corte, infatti, deplora – nella fattispecie - la mancata esplicita indicazione di canoni, che risultino atti a dimostrare che si verta in una situazione prodromica al successivo commercio di droga, piuttosto che in un ambito di “approvvigionamento per esclusivo uso personale”. Tale vizio specifico appare riconducibile alla più ampia e generica censura che il giudice di legittimità muove verso la sentenza, in ordine alla genetica carenza di motivazione che pare affliggere la stessa anche in relazione ad altre doglianze sollevate dagli imputati. Il principio che si può desumere dal pensiero della Corte è, dunque, quello che qualsiasi decisione non può discostarsi dal rigoroso obbligo di un vaglio critico del materiale probatorio fornito ex parte. 2.            In secondo luogo, viene ribadita, ai fini del giudizio di eventuale destinazione della droga a scopo di uso esclusivamente personale del detentore, la rilevanza di circostanze di natura soggettiva (le cd. circostanze dell'azione).                Nel caso che ci occupa, esse vengono individuate, da un lato, nella disponibilità da parte del ricorrente di congrue risorse finanziarie e dall'altro nella di lui necessità – peraltro di ordine strettamente metodologico – di effettuare una tantum acquisti di quantitativi di un certo rilievo ponderale, non potendo egli rifornirsi di stupefacente, con cadenza quotidiana, per ostative ragioni di lavoro.  ** ** **  Ritiene, quindi, chi scrive che la giurisprudenza stia, in modo inequivoco (e pur con le doverose e specifiche cautele interpretative del caso), introducendo nella quotidianità e nella prassi forense, una nuova e più ampia interpretazione dell'uso personale. Si fa strada, infatti, l'idea che possa effettivamente rientrare nel concetto di uso esclusivamente personale anche quel quantitativo di stupefacente, che il singolo – conclamato assuntore – abbia acquistato con il fine di creare una provvista, in relazione ad oggettive o soggettive difficoltà di rifornimento, che egli avverta. Si tratta, dunque, di una forma di ampliamento concettuale della nozione di detenzione di stupefacenti a fini di uso personale. L'orientamento in questione, infatti, sposta la prospettiva interpretativa usualmente adottata in tema di condotta detentiva, dalla decisiva preponderanza del dato puramente e strettamente quantitativo, che, in caso di sua modicità, poteva anche farsi apprezzare come sintomo dell'uso personale, all'indagine in ordine alla effettiva volontà della condotta del detentore. In quest'ultima ottica, acquisiscono significativo rilievo tutti gli elementi, che risultino connessi con la persona del soggetto imputato, vale a dire proprio quei dati che vengono ricompresi sotto la dizione circostanze dell'azione, che sono stati in precedenza ricordati e che vengono espressamente valorizzati dalla sentenza. Giovi osservare, da ultimo che anche la sentenza della Suprema Corte non può essere esente da critica, per il fatto che essa si uniforma alla scelta dei giudici di merito, di utilizzare il concetto di dose (dose media giornaliera), in luogo di quello di unità di quantità massima detenibile, molto più pertinente al caso concreto. Nella fattispecie, infatti, il quantitativo di stupefacente rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, (pari a circa gr. 11 di cocaina), viene convertito, già nei precedenti gradi di giudizio, nel concetto di dosi (30). A parere di chi scrive, invece, il concetto di unità di quantità massima detenibile, che è recentemente assurto a parametro qualificato in relazione alla metodica per ravvisare la sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità[1], si fa preferire perchè si verte in ambito di condotta esclusivamente detentiva. Il parametro quantitativo adeguato per determinare il grado di potenziale offensività del compendio detenuto, deve, quindi, essere – diversamente da quanto affermato in tutto il corso del processo ed anche in sede di giudizio di legittimità - quello della Q.M.D[2]. A sostegno di tale convincimento soccorre anche la stessa forma lessicale adottata dal legislatore. Va, poi, sottolineato che la ratio di questo canone si rinviene nel fatto che esso è stato concepito dal legislatore, onde favorire il giudicante nel senso di meglio orientarsi e comprendere, (in relazione agli specifici casi che possono essere prospettati), quante volte la parte netta di un singolo campione drogante possa eventualmente superare il limite del principio attivo teoricamente detenibile ex lege. Si tratta, quindi, di un indicatore assai utile (e nella sostanza di maggiore aderenza alla fattispecie detentiva ed a tutte quelle ad essa assimilabili) per determinare il teorico livello di offensività della condotta detentiva. Esso evidenzia, in relazione ad uno specifico caso, il livello di diffusività dello stupefacente e, altresì, permette di comparare tale attitudine, con le richiamate condizioni soggettive, onde inferire il giudizio sulla liceità della detenzione e sulla attendibilità della sua destinazione ad uso personale La dose media giornaliera, invece, costituisce altro tipo di criterio aritmetico, che può venire utilizzato solo in quei casi in cui la condotta illecita, contestata all'imputato, in quanto espressione di una di lui attività e volontà di diffusione dello stupefacente (la cessione a terzi ad esempio) appaia del tutto differente rispetto a quella detentiva (o da quelle ad essa assimilabili). [1]    V. SSUU 24 maggio 2012 n. 36258/12 R.G. 24594/12 [2]    Il Q.M.D. si ottiene moltiplicando il quantitativo di principio attivo stabilito per la dose media giornaliera per un parametro che è 20 19-01-2013 13:06 Staminali. Il bacillo della lebbra puo' trasformare i nervi in muscoli Redazione Il meccanismo biologico e' inedito e stupisce il mondo della ricerca: il batterio responsabile della lebbra e' in grado di far regredire i nervi per trasformarli in cellule staminali. Indifferenziate ma infette, esse sono trasformate in cellule muscolari o in ammassi complessi. Questa notevole scoperta, realizzata da una équipe europea, e' dettagliata nell'ultimo numero della rivista "Cell”. Gli scienziati non hanno mai sottostimato il bacillo della lebbra (Mycobacterium leprae) che si comporta nell'organismo come un vero “infiltrato”, trovando spazio nelle cellule responsabili dell'isolamento dei nervi, divenendo cosi' pressocche' invisibile al sistema immunitario. Le cellule infettate sono distrutte dai globuli bianchi, dove la lebbra si insedia diffondendosi in tutto l'organismo. La lebbra e' una malattia infettiva cronica che colpisce i nervi periferici, la pelle e i muscoli, provocando lesioni gravi. Caratteristiche che pero' si annullano se comparate all'inedito fenomeno rilevato da una équipe di ricercatori dell'Universita' di Edimburgo su alcune cellule nervose di topi infettati. Una riprogrammazione cellulare Influenzando chimicamente la cellula nervosa matura dove hanno trovato ospitalita', i batteri sono giunti a influenzare il suo sviluppo. Si tratta letteralmente di una riprogrammazione delle funzioni iniziali della cellula, che la porta a perdere tutto cio' che la caratterizza. Al termine della riprogrammazione, l'ex-cellula nervosa possiede tutti i tratti comuni delle cellule staminali, anche quelli di evolversi nei numerosi tessuti connettivi: osso, cartilagine, muscolatura liscia, cellule che trattengono i grassi. Queste cellule possiedono due altre proprieta' di cui la lebbra ne approfitta: possono migrare con grande facilita', e, siccome esse derivano dallo stesso organismo, non innescano nessuna reazione immunitaria mentre di propagano o differenziano. I ricercatori hanno rilevato che il bacillo stimola attivamente i fattori immunitari che assicurano la protezione della cellula. Nel corso dei loro lavori, i ricercatori scozzesi hanno osservato due vie di differenziazione privilegiate per queste cellule staminali. In una i bacilli hanno un ruolo molto attivo, perche' forzano la trasformazione delle cellule in tessuti connettivi. La muscolatura scheletrica e quella liscia che si sviluppano sono, ovviamente, infettate dal batterio. Il processo per il quale la lebbra orienta questo sviluppo non e' ancora ben compreso. Seguendo un percorso diverso, altre colonie di neo-cellule staminali infettate si trasformano in un mucchio cellulare in grado di produrre globuli bianchi.. perfettamente in grado di veicolare il bacillo e infiltrare i tessuti secondo l'abituale processo di invasione. Una competenza inedita Questa attitudine di un batterio di far regredire il proprio ospite in una cellula indifferenziata, non era mai stata individuata in precedenza. Per realizzare questo passaggio biologico, il bacillo della lebbra altera l'espressione dei geni assicurando lo sviluppo del suo ospite. Molto progressivamente, i componenti specifici della cellula cessano di essere mantenuti, si degradano e muoiono. La parte del codice genetico che assicura le funzioni di sviluppo e', parallelamente, sollecitata. Notevoli le prospettive di questa scoperta. Sicuramente costituisce un giro di boa nella comprensione della malattia a cui e' associata. Ma rivela anche un modo di produzione inedito per le cellule staminali. (fonte: "Reprogramming Adult Schwann Cells to Stem Cell-like Cells by Leprosy Bacilli Promotes Dissemination of Infection, Toshihiro Masaki, Jinrong Qu, Justyna Cholewa-Waclaw, Karen Burr, Ryan Raaum, Anura Rambukkana", Cell, Volume 152, Issue 1, 51-67, 17 January 2013). ------------------------------------------- AVVERTENZE è un quotidiano dell'Aduc registrato al n. 5761/10 del Tribunale di Firenze. Direttore Domenico Murrone. Edito da Aduc, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori Redazione: Via Cavour 68, 50129 Firenze Tel: 055.290606 Fax: 055.290118 URL: http://avvertenze.aduc.it ------------------------------------------- NON DARE PER SCONTATA LA NOSTRA ESISTENZA! Senza il sostegno economico di persone come te non saremmo in grado di informarti. Se ci ritieni utili, sostienici con una donazione da 25, 50, 100, 250, o 500 euro o con un contributo a tua scelta: - con carta di credito sul nostro sito sicuro https://ssl.sitilab.it/aduc.it/ - CC/postale n. 10411502, IBAN: IT81 F 07601 02800 000010411502 - CC/bancario CRF Ag. 17 Firenze n. 7977, IBAN: IT11 O 06160 02817 000007977C00   (N.B. il carattere a sé stante è la lettera O e non la cifra zero) -------------------------------------------