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Intermediari immobiliari poco mediatori e molto 'vessatori'...
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Articolo di Antonello Polito
16 settembre 2014 9:21
 
A luglio scorso l’Autorità del Mercato e della Concorrenza ha accertato, con otto provvedimenti di sanzione, la vessatorietà di molteplici clausole presenti nei contratti utilizzati nei confronti dei consumatori da parte di alcuni dei più importanti operatori del settore dell’intermediazione immobiliare (precisamente: Building Case, Frimm, Gabetti, I.R.I. Divisione Immobili, Prelios, Re/Max, Stima Gest e Toscano).
L’Autorità Antitrust, infatti, dopo aver esaminato i moduli contrattuali standard usati dalle dette agenzie immobiliari per il conferimento dell’incarico di mediazione per la vendita o locazione di immobili, nonché per la formulazione e raccolta della proposta irrevocabile d’acquisto o di locazione di immobili, ha rilevato la vessatorietà di molteplici clausole contrattuali, aventi principalmente ad oggetto o per effetto quelli di:
- non rendere sufficientemente chiari e comprensibili gli obblighi conseguenti al patto di esclusiva;
- limitare la libertà contrattuale del consumatore in ragione del rinnovo tacito dell’incarico in esclusiva;
- stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare il rinnovo tacito dell’incarico di mediazione;
- applicare al consumatore una penale per inadempimento manifestamente eccessiva in caso di violazione del patto di esclusiva, rinuncia/rifiuto a contrarre, mancato perfezionamento della vendita, indisponibilità a far visitare l’immobile e revoca dell’incarico;
- limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista inadempiente rispetto agli obblighi di custodia delle chiavi;
- stabilire come sede del foro competente in caso di controversia una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- limitare la libertà contrattuale del consumatore che formula una proposta di acquisto o locazione irrevocabile, senza che sia indicato il termine entro cui il mediatore è tenuto a comunicare detta proposta al venditore/locatore;
- prevedere penali a carico del consumatore, senza fare salve le ipotesi di giustificato motivo.
Pur avendo l’Autorità valutato positivamente le modifiche ai modelli contrattuali proposte dalle imprese al fine di superare i profili di vessatorietà contestati (ed evitare sanzioni amministrative), modifiche che verranno applicate (si spera) nel prossimo futuro, ciò non toglie che quantomeno dal gennaio scorso sono stati stipulati verosimilmente migliaia di contratti che contengono tali clausole di natura vessatoria.
A prescindere dalle considerazioni inerenti la estrema lievità delle sanzioni (non) comminate dall'Antitrust (limitandosi esse alla pubblicazione dei relativi provvedimenti sul sito delle agenzie per 20 giorni...) per tale grave violazione delle regole del consumo nei confronti di -si presume- migliaia di privati cittadini, invitiamo vivamente tutti coloro che abbiano sottoscritto contratti di intermediazione con le società sopra dette (ma non solo) a controllare il contenuto delle clausole relative ai punti sopra riportati, per vedere se riportano le medesime caratteristiche.
Ricordiamo infatti che tali clausole, con tale dichiarazione di vessatorietà, risultano annullabili a mezzo contestazione del soggetto interessato.
A breve, commenteremo in un altro intervento più specifico le caratteristiche delle clausole contestate dall'Autorità: nel frattempo, alleghiamo di seguito i link ai provvedimenti sanzionatori integrali.
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4408-30-14.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4414-31-14.html

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