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tempi per disdire rinnovo contratto ultragas
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Lettera 
2 dicembre 2015 0:00
 
salve ho stipulato un contratto con ultragas per l'istallazione di un bombolone interrato il 30/01/2014 ma con decorrenza dal 11/02/2014 ovvero la data della effettiva erogazione. Stando al contratto dovrei spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi dalla data di erogazione del gas per evitare il pagamento di una penale di 750€ (cifra che include le spese che l'ultragas dovrebbe sostenere per la rimozione dell'impianto), quindi essendo oggi il 27/11/2015 non sarei più in tempo per effettuare la disdetta, ho visto che in base all’articolo 6 del ddl 2272-bis che fa parte del pacchetto liberalizzazioni Bersani la disdetta può essere inviata fino a 30 giorni dalla data della scadenza. in particolare il comma 5 del su citato articolo afferma:
5. I contratti di fornitura del GPL nei casi di cui al comma 4 sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salva disdetta da comunicare almeno trenta giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta la ditta proprietaria ha il diritto, o, se richiesto, l'obbligo, di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.
inoltre:
8. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo".
Domanda: posso inviare la raccomandata di disdetta anche se dal punto di vista contrattuale non rientro più nei termini?
Umberto, da Simeri Crichi (CA)

Risposta:
il contratto, ancorchè tacimente rinnovabile, non può avere una durata superiore ai due anni; ne individui percio' la scadenza naturale e invii una disdetta di mancato rinnovo entro il termine dei 30 giorni, diffidando la società da illegittimi addebiti.
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
 
 
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
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