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 ITALIA - ITALIA - Iva sulla Tia. Tribunale Firenze riconosce illegittimita’
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14 aprile 2017 10:38
 
Il Tribunale di Firenze, in grado di appello, con la sentenza n. 1044 del 29 marzo 2017 in merito all’applicazione dell’Iva sulla tassa dei rifiuti ha riconosciuto l’illegittimità dell’IVA che finiva in bolletta e che l’utente non avrebbe dovuto pagare.
Si ringraziano gli avvocati Silvia Polli, Elena Savelli e Simona Meozzi per le gentile segnalazione dell’interessante sentenza in commento.
I fatti di causa. Nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace adito aveva condannato la società di gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di Firenze alla ripetizione in favore di Tizio dell’Iva (pari a € 81.49) indebitamente pagata dallo stesso sulla Tariffa d'Igiene Ambientale (TIA). A parere del ricorrente, difatti, la detta IVA sarebbe stata indebitamente pagata in quanto in contrasto con i principi consolidati della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in merito alla natura tributaria della TIA (non assoggettabile ad IVA). Avverso tale pronuncia, la società di gestione proponeva appello innanzi al competente Tribunale. In particolare, secondo la società appellante, la sentenza era viziata in quanto la questione doveva essere devoluta alla cognizione del giudice Tributario; pertanto, vi era un difetto di giurisdizione a favore della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze. Inoltre, nel merito, secondo l’appellante, non sussistevano i motivi per non assoggettare la TIA ad IVA tanto più che l'ordinamento già conosce ipotesi di IVA sul tributo come ad esempio nelle ipotesi delle accise. Costituendosi in giudizio, Tizio contestava in toto le pretesa della società e insisteva nella conferma della sentenza impugnata.
Il meccanismo dell’IVA. Il tributo in oggetto rientrante nella sub-specie delle imposte indirette e colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché le importazioni da chiunque effettuate. Sebbene inciso di fatto dal tributo sia il consumatore finale del prezzo o del servizio in quanto è su di lui che grava l'aliquota applicata sul prezzo pagato, il contribuente di diritto è l'operatore economico che immette il bene o il servizio sul mercato. Difatti è quest'ultimo il soggetto passivo del rapporto tributario IVA ovvero colui che versa detto tributo allo Stato, sebbene esercitando la rivalsa nei confronti del consumatore finale. Detto meccanismo comporta la scissione della fattispecie in due segmenti:
- un primo segmento di natura tributaria tra Amministrazione finanziaria e imprenditore che cede beni o presta servizi;
- un secondo segmento di natura non tributaria tra l'imprenditore di cui sopra e il consumatore finale inciso di fatto dal tributo secondo il meccanismo di rivalsa obbligatoria.
Il rapporto di natura privatistica e la giurisdizione del giudice ordinario. Premesso quanto esposto, nel caso di specie la società appellante operava sia per la riscossione della TIA per conto del Comune sia come società a cui il Comune aveva esternalizzato la gestione del servizio rifiuti; pertanto l’IVA al 10% (aggiunta in fattura sulla TIA e addebitata a Tizio come consumatore finale secondo il meccanismo della rivalsa obbligatoria), era da versare allo Stato in quanto soggetto passivo del rapporto tributario. Di conseguenza, visto che il soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia avente ad oggetto la domanda di rimborso dell'IVA versata, avanzata dal consumatore finale nei confronti del prestatore del servizio, non aveva ad oggetto il rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, quindi soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario. Quanto detto rappresenta un principio consolidato in giurisprudenza di legittimità secondo cui "la controversia con cui un contribuente richiede ad una società concessionaria della riscossione dei tributi locali la restituzione della somma corrisposta, a titolo di i.v.a., in occasione del pagamento della Tariffa di igiene ambientale (TIA.), spetta alla giurisdizione ordinaria, perché soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione dei beni o la prestazione di servizi (quindi la società concessionaria) e la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed amministrazione, ma un rapporto di natura privatistica fra privati, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata" (in tal senso Cass. Civ. Sez. Un. del 28.01.2011, n. 2064 e del 13.06.2012 n. 9597).
Il problema dell’applicazione dell’IVA sulla TIA. Partendo dal fatto che la TIA viene pagata da tutti coloro che occupano locali a uso privato, a tal proposito, il Tribunale adito evidenzia che la TIA copre non solo il servizio fornito ai singoli ma anche quelli forniti alla collettività finanziando per legge anche i costi relativi ai rifiuti di qualunque natura o provenienza che sono sulle strade, aree pubbliche o soggetto a uso pubblico. Con l’applicazione della TIA, quindi, si viene a operare una forma di finanziamento di un servizio pubblico attraverso l’imposizione dei relativi costi sui gruppi sociali che dagli stessi traggono un beneficio. Da qui la sua natura tributaria: la cosiddetta tassa di scopo (Cass. Civ. del 05/03/2009, n. 5297; Corte Cost. 238/2009). Difatti proseguendo nel ragionamento del giudice adito, l'IVA come qualsiasi imposta è volta a colpire la capacità contributiva del contribuente la quale si manifesta nel momento in cui lo stesso riceve un bene o la prestazione di un servizio versando un corrispettivo; diversamente, non può ritenersi espressione di capacità contributiva il pagamento di un tributo “seppure di scopo” con il quale si finanzia un servizio da cui trae beneficio anche il contribuente. Il suesposto principio è stato ulteriormente ribadito dalla Cassazione a Sez. Unite del 15 marzo 2016 n. 5078 e della recente ordinanza della Suprema Corte n. 5627 depositata il 7 marzo 2017 ove hanno tutte definitivamente ribadito “la natura tributaria della tariffa (TIA)”. Di conseguenza ne deriva la non assoggettabilità della TIA ad IVA.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Firenze con la pronuncia in commento ha respinto il ricorso in appello della Società di gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Per l’effetto ha confermato la pronuncia di primo grado in merito alla restituzione dell’Iva pagata dal contribuente. 

(Condominioweb)
 
 
 
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