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AQP - Distacco dell'acqua per uso promiscuo
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Lettera 
22 settembre 2016 0:00
 
Buon giorno, spero mi risponderete presto perché il 30 settembre l'acquedotto pugliese ha intimato di distaccare l'acqua al mio condominio.
Cercherò di essere breve.
All'impianto idrico del mio condomino a San Severo (FG - Puglia) è allacciata un'attività commerciale.
Questa attività non fa parte del condominio.
Per il regolamento dell'acquedotto pugliese, le attività commerciali (una
pasticceria bar, in questo caso) non possono usare l'acqua per uso abitativo.
Allora già nel 2009 l'allora capo condomino interpellò l'Acquedotto Pugliese (che per brevità chiamerò aqp) per segnalare la questione e trovare una soluzione. L'aqp rispose che era una questione privatistica, bisognava decidere se distaccare il condominio o l'attività commerciale. Convocò l'amministratore ma questi non si presentò e l'aqp non fece nulla.
Nel 2010 acquisto casa in quel condominio e inizio a riscontrare molteplici
problemi, tra i quali quello su esposto. Consapevole dell'esistenza dell'Autorità idrica Pugliese (che per brevità chiamerò Aip), soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell’acqua,
istituito dalla Regione Puglia in ottempranza alla Legge 26 marzo 2010 n.42, Soppressione Autorità d'Ambito Territoriale per la gestione delle risorse idriche, chiedo anche a loro di esprimersi sulla questione.
L'Aip mi risponde che, e cito: "con riferimento all’oggetto e alla nota ricevuta via email in data 2/07/2016, si specifica quanto segue.
Il Regolamento del servizio idrico, prevede (all'art.10) che non sia previsto l'uso promiscuo delle forniture. Ciò implica che l'uso di un contratto non può che essere esclusivamente domestico, commerciale, industriale o pubblico.
Inoltre, nel caso di uso diverso da domestico, la normativa ambientale vigente prevede che lo scarico debba essere certificato o assimilato, o assimilabile, in relazione al codice ATECO, e pertanto è prescritto che l'impianto sia dotato di una specifica predisposizione del pozzetto che favorisca il prelievo dei campioni. Anche per questo motivo, alla tipologia d'uso è correlata una differente articolazione tariffaria.
Oltre a questi punti vi sono precise indicazioni delle ASL in merito per
concedere le licenze delle attività commerciali.
In ogni caso tutti i lavori per il distacco dall'impianto condominiale, sono di competenza dell'intestatario dell'attività commerciale o produttiva che deve richiedere una nuova somministrazione integrata".
Mi dico, perfetto.
Giro questa risposta all'aqp ma questa, attraverso raccomandata e diversi
colloqui telefonici, ribadisce che il 30 staccherà l'acqua se l'Amministratore di condominio non andrà li e dirà chi si vuole staccare tra attività commerciale e condominio.
Adesso, da cittadino, mi chiedo: a chi do ragione? All'autorità idrica o l'Aqp?
Come dobbiamo comportarci?
Michele, da San Severo (FG)

Risposta:
ci pare che l'attività commerciale debba procedere all'immediato distacco, magari con impegno scritto di rispettare tempi precisi di completamento dei lavori prescritti: cio' potrebbe convincere il gestore a dilazionare il distacco dell'utenza comune. In caso di inadempienza, il titolare dell'esercizio commerciale sara' chiamato a rispondere dei danni causati ai condomini delle unità abitative.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
 
 
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