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bolletta conguaglio eni illegittima
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Lettera 
27 maggio 2016 0:00
 
Spett.le ADUC,
mi rivolgo a voi per capire come gestire una pratica che dal 2014 portiamo avanti con ENI, relativamente a una fattura di conguaglio illegittima, della quale l’ENI pretende il pagamento.
La situazione è la seguente:
Dal 1/01/2014 siamo passati da ENI ad ENEL per la fornitura di gas.
L’ultima bolletta ENI, relativa al quadrimestre 30/05/2013 09/10/2013, pari ad € 82.56, riportava un consumo stimato di 6156 mc ed è stata regolarmente pagata.
A febbraio 2014 ci arriva la bolletta di conguaglio ENI, periodo di riferimento 10/10/2013 03/02/2014, periodo di conguaglio 16/02/2012 9/10/2013, pari ad € 249.26, in cui ci vengono stimati e fatturati 6427 mc.
A questo punto decidiamo di non pagare e di chiedere spiegazioni sia ad ENI che ad ENEL, sollecitando l’invio di un tecnico per la lettura del contatore in quanto già da tale data i numeri di mc sul contatore erano inferiori a quelli conteggiati da ENI. Il tecnico ITALGAS arriva in data 18/04/2014 e certifica un consumo di 6387 mc. Tuttavia, ENI nonostante la contestazione continua a pretendere il pagamento, inviandoci diffide e affidando la pratica alla società di recupero crediti FIRE spa.
Ad oggi, dopo aver inviato un fax al numero verde per i reclami e dopo le numerose telefonate intercorse con i legali di FIRE, e nonostante l’invio dell’attestato di intervento del tecnico ITALGAS, il dott. De Gigli (legale della FIRE) ci comunica quanto segue:
Per venirvi incontro, visto l’attestato del tecnico che rende legittima la vostra contestazione, possiamo “scontare” il prezzo della bolletta da 249.26 a 150 euro perché dal 10/10/2013 al 31/12/2013 un consumo c’è comunque stato e la differenza tra i mc conteggiati nella bolletta di conguaglio ENI (6427) e quelli attestati da ITALGAS (6387) è solo di 40 mc.
Noi contestiamo tuttavia il fatto che la lettura di ITALGAS è avvenuta ad aprile 2014 e che pertanto al 31/12/2013 il conguaglio non poteva essere così elevato visto che i nostri consumi si aggiravamo a circa 60/65 mc per quadrimestre e specificando altresì, che per il riscaldamento non usiamo i termosifoni in quanto possediamo una stufa in pellet e che per nessun motivo si poteva registrare un picco di consumo così elevato.
Il legale ci risponde che il consumo effettivo al 31/12/2013 non si può dimostrare, che la bolletta si riferisce ad un conguaglio di cessazione e pertanto dobbiamo pagare 150 euro, altrimenti veniamo protestati.
Il quesito che cortesemente pongo alla vostra attenzione è il conseguente:
Dal momento che in effetti non possiamo dimostrare (nessuno delle due parti) il consumo di mc nel periodo 10/10/2013 31/12/2013 e alla luce dell’attestato di lettura Italgas, è giusto che noi paghiamo una cifra forfettaria stabilita da ENI, senza tener conto minimamente della media dei nostri consumi?
Vanessa, da Albano Laziale (RM)

Risposta:
eviti ulteriori contatti con la societa' di recupero crediti, rispondendo solo formalmente a solleciti o ingiunzioni che le pervengano per raccomandata AR. Piuttosto verifichi a quale lettura iniziale si riferiscano i primi consumi addebitati dal nuovo gestore, in modo da scongiurare una doppia fatturazione nel medesimo periodo. In questo caso qui come presentare reclamo all'Aeeg:
http://www.autorita.energia.it/it/callcenter.htm
dopo aver diffidato entrambi i gestori.
 
 
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
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