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canna fumaria
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Lettera 
30 maggio 2016 0:00
 
il mio vicino in seguito a ristrutturazione casa ha costruito una canna fumaria per stufa a legna ad una distanza di circa 4 metri dal mio balcone ed alla stessa altezza del mio piano. la stessa non è conforme al regolamento edilizio del comune di NICHELINO (TO). HO PRESENTATO ESPOSTO PER ABUSO EDILIZIO MA ANCORA NON SONO RIUSCITO A RISOLVERE IL PROBLEMA. IL PROGGETTISTA E L'ARCHITETTO DEL COMUNE FANNO RIFERIMENTO ALL'art. 9/bis c. a e c. del dpr 412/92. IO rimando all'art 9-ter della stessa legge. E' per questo che ritengo che la canna fumaria in oggetto non è a norma di legge
Giorgio, da Nichelino (TO)

Risposta:
presumiamo che le sue certezze interpretative del DPR 412/92 siano basate su una perizia tecnica da lei commissionata ad un professionista dopo aver preso visione degli elaborati tecnici presentati dal suo vicino all'apposito ufficio del comune, per contestare il rispetto sia dell'art 9 bis (come sembra invece affermare ufficialmente il responsabile comunale) che delle clausole subordinate di deroga, previste nell'art. 9 ter, che, a suo dire, sono state illegittimamente ignorate o disattese. In questo caso puo proseguire ricorrendo al giudice amministrativo, quando non anche a quello givile in caso di danni documentabili conseguenti alla costruzione del camino.
http://sosonline.aduc.it/scheda/ricorso+amministrativo_2785.php
 
 
 
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Direttore Domenico Murrone
 
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