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fattura energia elettrica emessa in ritardo
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Lettera 
10 febbraio 2016 0:00
 
Forse è il classico caso di richiesta di conguaglio da parte del fornitore entro il termine di 5 anni; ma forse invece no.
Espongo schematicamente i fatti:
- consumi mese di agosto 2011 fatturati parzialmente una prima volta in acconto ad ottobre 2011
- a dicembre 2011 il fornitore, dopo aver ricevuto i dati definitivi dal distributore, fattura a conguaglio vari mesi precedenti fino a novembre 2011, applicando regolarmente anche lo storno per gli acconti precedenti; DIMENTICA però di fatturare gli effettivi consumi del solo mese di agosto 2011
- a dicembre 2014, dopo che il sottoscritto ha cambiato fornitore circa all'inizio del 2013, riceve dal precedente fornitore la fattura per i consumi della sola mensilità di agosto 2011.
LA DOMANDA E': SICCOME LA FATTURA DI CONGUAGLIO E' GIA' STATA EMESSA A NOVEMBRE 2011, IL FORNITORE PRECEDENTE PUO' ANCORA LEGITTIMAMENTE INVOCARE I 5 ANNI DI TERMINE, OPPURE SICCOME HA SBAGLIATO A FARE IL CONGUAGLIO SONO CAVOLI SUOI, ED I TERMINI PER EMETTERE FATTURA (che spero siano inferiori a 5 anni...) SONO ORMAI AMPIAMENTE SCADUTI?
Marco, da Albano Sant'alessandro

Risposta:
i crediti legittimi e documentati sono esigibili, anche a seguito di accertamento contabile, nel termine dei 5 anni.
 
 
 
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Direttore Domenico Murrone
 
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