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 ITALIA - ITALIA - Bollette elettriche. Autorita': rimborsi automatici per illeciti nel mercato all'ingrosso
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Notizia 
19 ottobre 2016 15:40
 
Elettricità: confermato il rimborso automatico in bolletta degli importi indebiti da condotte anomale nei mercati all’ingrosso
verranno riconosciuti immediatamente ai consumatori nella prima bolletta utile
Milano, 19 ottobre 2016 - Qualunque sarà l’esito delle decisioni della giustizia amministrativa, per i consumatori sarà garantito in modo automatico il rimborso in bolletta degli importi che verranno recuperati con l’attività di indagine dell’Autorità sulla vicenda delle condotte anomale dei mesi scorsi tenute dagli operatori dell’offerta e della domanda nei mercati all’ingrosso dell’elettricità, in particolare nel mercato del dispacciamento. E’ quanto ha deciso l’Autorità con la deliberazione 575/2016/R/eel con cui ha confermato ed esplicitato quanto era già previsto dalla regolazione vigente, dando così anche esecuzione nei tempi previsti a quanto richiesto dall’ordinanza del Collegio della Seconda Sezione del Tar Lombardia nella quale si revoca la precedente sospensione dell’aggiornamento delle condizioni di maggior tutela per il terzo trimestre 2016 (deliberazione 354/2016) e si dispone di individuare un circuito di ripristino pro-consumatori.
In particolare, gli importi che verranno recuperati saranno compresi nel calcolo dei saldi tra proventi conseguiti e oneri sostenuti per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (cioè dei costi sostenuti dal Gestore della rete - Terna - per il mantenimento in equilibrio e in sicurezza del sistema elettrico), “scontando” il valore del corrispettivo uplift (a copertura dei suddetti costi sostenuti da Terna) da applicare nel primo trimestre utile. Ciò ne permette l’immediato e automatico riconoscimento a tutti gli utenti del dispacciamento e, attraverso di loro, a tutti i clienti finali sia del mercato tutelato sia del mercato libero, senza alcuna discriminazione.
Nella deliberazione 575/2016/R/eel viene poi ricostruito quanto avvenuto negli ultimi mesi legato alla vicenda. L’aggiornamento delle condizioni di maggior tutela per il periodo luglio-settembre 2016 (deliberazione 354/2016), dopo l’impugnativa di due associazioni di consumatori, era stato provvisoriamente sospeso con il decreto n. 911 del Tar Lombardia del luglio 2016, confermato con successivo decreto n.982 del 28 luglio 2016, ripristinato poi in vigore con l’ultima ordinanza collegiale del Tar Lombardia n.1185 del 16 settembre 2016. I citati decreti avevano sospeso le variazioni di tutte le componenti di prezzo che costituiscono le condizioni economiche del servizio di maggior tutela1, anche di quelle che non dipendevano dalle possibili condotte anomale del dispacciamento. Inoltre, la decisione del giudice ha lasciato impregiudicata l’applicazione del corrispettivo uplift da parte del gestore della rete, Terna, a tutti gli utenti del dispacciamento, con la possibilità per gli operatori attivi sul mercato libero di trasferire sui clienti a valle l’incremento del corrispettivo uplift (possibilità invece sospesa per quelli della maggior tutela).
1 inclusi l’elemento PE, a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica, e il corrispettivo PPE, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.
Con l’ordinanza collegiale 1185/2016, il Tar Lombardia ha poi deciso di revocare la sospensione dei provvedimenti impugnati dalle due associazioni (premettendo inoltre che “in linea di principio – il prezzo di riferimento per il mercato tutelato debba coprire i costi effettivi, tra i quali rientrano quelli connessi al servizio pubblico di dispacciamento”, ivi compresa la deliberazione 354/2016);
tuttavia, ha comunque ritenuto di disporre una misura cautelare atipica, “idonea nella sostanza a soddisfare quanto richiesto in via subordinata dai ricorrenti”, ordinando all’Autorità di adottare, entro quaranta giorni “un apposito provvedimento, ad efficacia subordinata all’accoglimento del ricorso, con il quale siano predeterminate sin d’ora le modalità per la liquidazione e
corresponsione automatica, senza necessità di apposita richiesta da parte dei clienti finali, dei rimborsi spettanti a questi ultimi in caso di esito favorevole della controversia”. Previsione che viene ora eseguita, prevedendo in più che il rimborso automatico (già previsto dalla regolazione) si applichi qualunque sia l’esito della controversia.
In parallelo, per l’esito dei rimborsi, assume rilievo l’attuale stato dei procedimenti di istruttoria avviati con la deliberazione 342/2016 (e 459/2016). In particolare, per quanto riguarda i produttori abilitati ad offrire nel mercato del dispacciamento, l’Autorità, oltre a prospettare proprie misure di regolazione asimmetrica per promuovere pro futuro la concorrenza e a garantire il buon
funzionamento del mercato, sulla base di prime evidenze ha, per ora, segnalato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (l’Autorità vi è tenuta per legge ed in forza del vigente Protocollo di collaborazione AEEGSI-AGCM) alcune ipotesi di potenziale violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza, a cui ha fatto seguito l’apertura da parte della stessa AGCM di due istruttorie per gli accertamenti di competenza.
Per quanto riguarda i procedimenti avviati nei confronti degli utenti della domanda (cioè titolari di unità di consumo, tra cui grossisti e trader) o di unità di produzione da rinnovabili non abilitate sul mercato del dispacciamento, l’Autorità ha comunicato loro le prime risultanze dell’istruttoria nell’ambito di procedimenti prescrittivi. Proprio quelli in esito ai quali, se saranno accertate strategie non diligenti dalle quali l’operatore abbia tratto margini rilevanti (con conseguenti ed indebiti incrementi degli oneri sostenuti da Terna e dell’uplift trasferito sui consumatori), vi saranno le restituzioni degli importi indebiti, da redistribuire alla generalità degli utenti finali. 
 
 
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