testata ADUC
 ITALIA - ITALIA - Telefonia fissa. Da marzo cambio operatore in cinque giorni, sentenza conferma nuove regole Agcom
Scarica e stampa il PDF
Notizia 
19 novembre 2009 13:23
 
Dopo il Tar del Lazio, anche il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di Fastweb di sospendere la delibera con cui l'Autorita' per le Garanzie nelle comunicazioni ha fissato le nuove regole per il cambio di gestore telefonico su rete fissa in 5 giorni, equiparando la pozione di Telecom a quella degli altri operatori.
La delibera prevede che, entro il primo marzo del 2010, tutti gli operatori dovranno consentire ai clienti la portabilita' del numero fisso presso un altro gestore entro cinque giorni dal momento in cui ricevono la richiesta del cliente.
La delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle comunicazioni ha modificato la norma in base alla quale per passare da un operatore alternativo a un altro o per ritornare a Telecom ci volevano venti giorni, mentre per passare dall'ex monopolista agli altri operatori il tempo previsto era gia' di cinque giorni. Come previsto dal provvedimento dell'Autorita', dal primo novembre i tempi di migrazione da un operatore fisso alternativo a Telecom sono scesi da venti giorni a dieci. La delibera stabilisce che entro il primo marzo 2010 i giorni per il passaggio del cliente ad un altro operatore scendano per tutti a cinque. Per contrastare il fenomeno dei codici autogenerati (le richieste di passaggio ad altro gestore avanzate dagli operatori senza la effettiva richiesta del cliente), il provvedimento dell'Autorita' prevede inoltre che dal primo marzo 2010 ai clienti sia affidato un codice pin personale per richiedere in sicurezza il cambio di operatore.
Ai primi di ottobre Fastweb ha impugnato al Tar la delibera, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, perche' ritiene ingiustificata l'equiparazione dei tempi necessari per passare a un altro operatore telefonico in quanto non tutelerebbe gli operatori alternativi rispetto a Telecom, operatore ritenuto dominante. Una argomentazione non condivisa dal Tar del Lazio che il 30 ottobre ha respinto la richiesta di congelare il provvedimento, in attesa della discussione di merito del ricorso di Fastweb.
Per i giudici amministrativi di primo grado, nell'adottare la delibera "l'Autorita' ha correttamente tenuto conto del lungo tempo a disposizione degli operatori (alternativi, ndr) per organizzarsi e che avrebbe dovuto essere da essi impiegato tenendo conto che le misure asimmetriche non sono una rendita di posizione di cui si possa godere senza limiti temporali". Una decisione ribadita anche dai giudici della VI sezione del Consiglio di Stato, secondo i quali "non emergono ragioni per discostarsi dalla decisione cautelare del primo giudice, motivata con il richiamo ai principi ed ai valori giuridici condivisi". In ogni caso, secondo il collegio, "sotto il profilo della tutela cautelare prevale, sotto il profilo della irreparabilita' del danno, quello degli utenti che vedono ostacolato il proprio diritto di scelta del gestore telefonico".
 
 
NOTIZIE IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS