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Clausole vessatorie nei contratti. Le nuove competenze dell'Antitrust
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
27 marzo 2012 11:58
 
La nuova legge sulle liberalizzazioni approvata qualche giorno fa dal Parlamento, n. 27/2012 (di conversione del dl 1/2012), contiene una novità per la tutela del consumatore. Si tratta della norma contenuta all’art. 5, che riforma il Codice al Consumo, aggiungendo un articolo nuovo, il 37 bis, rubricato “Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie”
Fino ad oggi la tutela del consumatore in merito si articolava in due canali: la tutela giudiziaria, ossia il giudice ordinario poteva dichiarare la nullità parziale delle clausole vessatorie nell’ambito dei giudizi promossi individualmente dal consumatore (la sentenza vale solo fra le parti). Oppure anche tramite azioni di classe, che tuttavia hanno il limite di far stato solo fra le parti e fra gli intervenuti al processo. Vi è poi la tutela inibitoria, che di per sé è lo strumento più efficacie, perché si conclude con una sentenza valevole erga omnes (per tutti), e capace di impedire la riproposizione della clausola dichiarata vessatoria in qualsiasi contratto.
Tale procedura, tuttavia, è promuovibile però solo da parte delle sole associazioni iscritte al CNCU (al registro nazionale delle cosiddette associazioni maggiormente rappresentative). Limitazione che non ha consentito, ad esempio, alla nostra associazione che per scelta non vi è iscritta, ma anche a chi ci segue, in questi anni, di agire per far rimuovere definitivamente molte clausole vessatorie di un contratto.
Oggi, finalmente, si è affidato all’Autorità garante della concorrenza e del Mercato, il compito di dichiarare, erga omnes – per tutti e per sempre – la vessatorietà di una clausola che può esser segnalata da chiunque, privato cittadino o associazione, perché la procedura può aprirsi su denuncia o anche d’ufficio, e non solo per azione di soggetti, per così dire, privilegiati (che tuttavia dovranno esser sentiti). Chi trasgredirà, infatti, la pronuncia così resa, incorrerà in sanzioni pecuniarie.
I provvedimenti saranno diffusi on line, come già quelli oggi in materia di pubblicità ingannevole, saranno possibili multe per i trasgressori, e multe per chi denuncia fatti non veritieri.
Interessante è anche il cosiddetti interpello da parte delle imprese interessate, che, nel dubbio, e con lo scopo anche di evitare provvedimenti sanzionatori dell’Antitrust successivi, ben può interrogare l’Autorità sulla vessatorietà o meno di una propria proposta contrattuale e di singole sue componenti.
Rimarrà comunque al giudice ordinario, a prescindere dal lavoro svolto dall’Autorità, la facoltà di sindacare autonomamente sulla materia, ancora di sua competenza, nell’ambito dei giudizi, individuali o collettivi promossi dal consumatore. Certo è che, una dichiarazione dell’Antitrust, peserà anche in sede giudiziaria.
Ecco per esteso il testo del nuovo articolo 37 bis del Codice al Consumo.
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d’ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell’operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L’Autorità si pronuncia sull’interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall’Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In. materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. E’ fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

 
 
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