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I Comuni utilizzano legge del 1910 per riscuotere le multe? Si puo' ricorrere
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Osservatorio legale di avv. Alessandro Gallucci, Network Legale Aduc
15 marzo 2008 0:00
 
Potrebbe accadere, come d'altra parte e' gia' accaduto, che alcuni Comuni, per il recupero delle somme spettanti a titolo di sanzioni amministrative avverso violazioni al Codice della strada, utilizzino l'atto d'ingiunzione di pagamento previsto e regolato dall' art. 2, commi 1 e 2, R.D. n. 639 del 1910! Non c'e' da spaventarsi, nonostante la vetusta' della norma, infatti, questa e' ancora in vigore. Stupisce il fatto che un ente la utilizzi per il recupero delle succitate sanzioni.

Bisogna subito chiarire una cosa: a parere di chi scrive, l'art. 2 del Regio Decreto non e' applicabile al recupero delle sanzioni derivanti da violazioni al C.d.s. . Cio' lo si ricava, sia dalla lettera della legge, sia da alcune pronunce dei Giudici di Legittimita' oltreche' del Giudice delle Leggi e di alcuni Giudici di merito. Andando per gradi: ai sensi del combinato disposto degli artt. 206 C.d.s. e 27 l. 689/81, si evince chiaramente ed inequivocabilmente che la riscossione delle sanzioni amministrative -derivanti da violazioni al C.d.s.- deve avvenire mediante ruolo da affidarsi ai pubblici concessionari della riscossione. E' importante sottolineare come questa modalita' debba ritenersi operante sia per cio' che concerne i crediti dovuti a titolo di sanzione principale, sia per quelli derivanti dalla maggiorazione per il ritardato pagamento. Di cio' si trova riscontro in una pronuncia della Corte Costituzionale, la quale afferma che la suddetta maggiorazione " ... non ha funzione risarcitoria come nel caso degli interessi moratori, o corrispettiva, ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale." (Ord. n. 308 del 14 luglio 1999 ).

Uscendo fuori dall'angusto linguaggio tecnico-giuridico, si puo' affermare con sufficiente certezza che, se un Comune ci ingiunge di pagare una sanzione che risulta inevasa con questo metodo, allora conviene apporsi ricorrendo alla magistratura per veder riconosciuta l'illegittimita' dello strumento utilizzato.

A sostegno di tale assunto concorrono due recenti pronunce del Giudice di Pace di Francavilla Fontana, il quale ha ribadito che " ... la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e' regolata dall'art. 206 C.d.s., che richiama l'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689, tale norma stabilisce che l'esecuzione forzata e' intrapresa dall'esattore incaricato sulla base dei ruoli e per i titoli esecutivi predisposti dall'amministrazione per i proventi spettanti, come nella fattispecie, ad enti diversi dallo Stato e tale norma, essendo speciale, prevale anche sulle successive data la sua natura. Il RD 14/04/1910 in forza del quale e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento, e' tutt'ora in vigore, ma la legge non consente tale strumento per la riscossione delle sanzioni amministrative. [...] si adotta il metodo della iscrizione a ruolo, che viene espressamente richiamato dall'art. 27 L. 689/1981."( sentenze n. 203/2005 e 451/2005 ).
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