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Conseguenze straordinarie dell'intervento chirurgico: il consenso informato del paziente
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Osservatorio legale di Cristiana Olivieri *
11 febbraio 2014 15:54
 
 La nostra Costituzione tutela agli articoli 13 e 32 due aspetti fondamentali dell'autodeterminazione di ogni individuo, ovvero l'inviolabilità della libertà personale e il principio secondo il quale nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario, se non per disposizioni di legge.
È chiaro che lo strumento essenziale attraverso il quale passa il trattamento consapevole del paziente è il consenso informato, con il quale egli aderisce ai trattamenti proposti dal medico, così come puntualmente stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 438 del 2008. Qualora infatti non si ottemperasse a tale obbligo di informativa, sussisterebbe in capo al sanitario, e quindi alla struttura ospedaliera in cui è inserito, una vera e propria responsabilità per violazione dell'obbligo di informazione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sanitario sia stato eseguito correttamente e, altrettanto indipendentemente, dalla responsabilità colposa del medico nella pratica esecuzione del trattamento. Pertanto, è fondamentale capire quali siano i singoli aspetti su cui informare il paziente, specialmente quando si tratta di conseguenze straordinarie, che di fatto hanno basse probabilità di riscontro.
La Corte di Cassazione ha da poco affrontato la delicata questione con una sentenza (la n. 27751 dell'11 dicembre 2013) a seguito del ricorso dei familiari di una giovane paziente, nei confronti della quale erano state omesse le informazioni sui rischi connessi all'operazione e sulle possibili complicazioni a seguito di essa. I ricorrenti agivano in giudizio contro l'azienda ospedaliera poiché il personale sanitario aveva omesso l'informativa sui rischi a cui si andava incontro a seguito dell'intervento di tonsillectomia. Sempre nel ricorso, la difesa dell'ospedale spiegava che il decesso della giovane paziente era stato causato da un evento imprevedibile, e che quindi esso non poteva costituire oggetto di un separato obbligo di informazione.
A fronte della situazione prospettata, la Cassazione, ripercorrendo la giurisprudenza degli ultimi anni (es. sentenza n. 15698/2010), puntualizza che l'obbligo di informazione è una condizione essenziale affinché il paziente si sottoponga consapevolmente all'intervento e ai suoi possibili rischi, e specifica che “è necessario che il sanitario sottoponga al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità”.
La sentenza del dicembre scorso ha accolto il ricorso presentato dai parenti della paziente; essa sottolinea l'importanza dell'informativa nel suo ruolo di permettere una libera autodeterminazione del paziente, e in questo non lascia spazio e dubbi: “il professionista ha l'obbligo di fornire al paziente (…) tutte le informazioni scientificamente possibili sull'intervento chirurgico, sulle conseguenze normalmente possibili sia pure infrequenti (tanto da apparire “straordinarie”) sul bilancio rischi/vantaggi dell'intervento.”.
È pertanto chiaro che il personale medico ha l'obbligo di informare il paziente anche sugli eventi straordinari che possono conseguire all'intervento, sempre ed in maniera esplicita, e non sulla base di una valutazione di opportunità fatta dal personale stesso sul dovere di informare o meno il paziente. La disciplina non può che essere così stringente poiché va ad incidere sulle condizioni psichiche e fisiche del paziente, che deve essere libero di effettuare le valutazioni sull'opportunità o meno del trattamento, in forza della sua libertà di autodeterminazione.

* consulente legale Aduc

 
 
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