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Furto in vagone letto: Trenitalia e la societa' che gestisce il servizio devono risarcire il danno
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Osservatorio legale di Emmanuela Bertucci
5 gennaio 2015 19:36
 
Trenitalia e la societa' esterna che gestisce il servizio di vagone letto sono entrambe responsabili per i furti avvenuti nelle carrozze letto per omessa vigilanza. E' questa l'ultima parola della Corte di Cassazione, che si e' pronunciata nel caso di una signora che viaggiava su un treno notte, in una carrozza letto nella quale si era chiusa dall'interno, e che al suo risveglio non ha piu' trovato la propria borsa contenente dei gioielli. Quando al risveglio si e' accorta del furto e' andata a segnalarlo al controllore, che dormiva nel proprio scompartimento.
La viaggiatriva sporgeva inutilmente reclamo a Trenitalia e poi intentava una causa nei confronti di Trenitalia e della societa' che gestiva i vagoni letto, per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del furto.
Il Tribunale di Roma, in primo grado, ha dato torto alla signora. La Corte d'Appello, chiamata a pronunciarsi in secondo grado, ha ritenuto che non vi fosse responsabilita' di Trenitalia (cui competeva il solo trasporto) e ha invece condannato la societa' che gestiva il servizio di pernottamento, applicando la disciplina civilistica dell'albergatore, che ne prevede la responsabilita' per colpa (art. 1785 c.c.: “L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari”).
Nella sentenza di secondo grado quindi la Corte ritiene che la colpa dell'accaduto sia al 40% del gestore del servizio e al 60% della viaggiatrice, che non avrebbe nascosto adeguatamente la borsa che conteneva i gioielli
La Cassazione di Cassazione, chiamata a pronunciarsi (sentenza n. 26887 del 19 dicembre 2014), nel confermare la condanna della societa' che gestiva il servizio di posto letto ha invece distinto la posizione di chi viaggia in uno scompartimento aperto al pubblico (di giorno o di notte) da chi invece acquista un servizio di posto letto. Quest'ultimo e' equiparato ad una stanza d'albergo (art. 1786 c.c.) e dunque chi gestisce il servizio di posto letto, al pari dell'albergatore, ha l'onere di garantire i clienti contro i furti delle cose che egli porta nella propria camera, a maggior ragione se non offre un separato servizio di custodia valori.
Quanto a Trenitalia, e' stata condannata solidalmente dalla Corte Suprema al risarcimento del danno subito dalla viaggiatrice poiche' il contratto di trasporto in vettura letto e' stipulato fra il viaggiatore e Trenitalia, ed il servizio di posto letto e' un supplemento al biglietto ordinario, non gia' un servizio separatamente acquistato dal cliente. L'aver affidato il servizio ad una societa' esterna non esime quindi Tranitalia dalla propria responsabilita' nei confronti dei contraenti per il comportamento (colposo) dei dipendenti dell'altra societa'.
 
 
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