testata ADUC
Pacchetti turistici all-inclusive e foro competente: sentenza Corte di Giustizia
Scarica e stampa il PDF
Osservatorio legale di Cristiana Olivieri *
7 gennaio 2014 17:03
 
Lo scorso 14 novembre la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emanato una sentenza che ha reso ancora più stringente la tutela del consumatore nell’ambito di pacchetti turistici “all inclusive”, in particolare, sotto il profilo giurisdizionale.
La causa in questione, C-478/12 Maletic, vede protagonista una coppia di turisti che attraverso il sito Internet lastminute.com, con sede in Germania, prenotavano un viaggio in Egitto gestito dal tour operator Tui, con sede in Austria. Una volta giunti a destinazione, scoprendo che l’alloggio risultava modificato, si ritrovavano a pagare un ingente supplemento per soggiornare nell’hotel originariamente prenotato.
Una volta tornata dal viaggio, la coppia ha agito in giudizio a Bludenz, in Austria, per ottenere il rimborso della somma e un risarcimento danni per i disagi che il cambiamento di alloggio aveva causato; a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte dl giudice austriaco adito, di fronte al quale erano stati chiamati in causa sia lastminute.com, tedesca, sia Tui, austriaca, il giudice dell’appello sospendeva il procedimento per chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, cioè per avere dall’Unione Europea la corretta interpretazione del regolamento applicabile nel caso concreto (n. 44/2001).
Il regolamento n. 44/01, concernente la materia giurisdizionale nei contratti civili e commerciali, oltre alla regola generale del foro del convenuto, prevede un’alternativa all’articolo 16: la competenza del foro del consumatore nel caso dei contratti di consumo. In sostanza, il turista che deve agire in giudizio contro l’agenzia o il tour operator, può e deve agire nei confronti di entrambi innanzi al giudice del proprio Stato di domicilio.
Ciò conferisce al turista-consumatore, sicuramente parte debole del contratto, uno strumento rapido e meno oneroso per far valere i propri diritti; inoltre, evita gli inconvenienti che potrebbero creare cause multiple di fronte a diversi Stati membri, ad esempio pronunce incompatibili.
Nella causa Maletic, la Corte di Giustizia si pronuncia molto chiaramente: la coppia di turisti ha sottoscritto un contratto unico (pacchetto tutto incluso) con un’unica operazione online; la Corte considera del tutto irrilevante che poi tale pacchetto sia articolato in due contratti distinti: uno con la società lastminute.com tedesca e uno con il tour operator Tui, austriaco, poiché i due contratti sono “indissolubilmente legati”. Questo legame sostanziale giustifica quindi l’applicazione dell’articolo 16 del regolamento 44/2001: i due turisti saranno pertanto legittimati a chiamare in giudizio sia l’agente di viaggio (lastminute.com) tedesca, sia il tour operator (Tui) austriaco, davanti al giudice del proprio domicilio.
Questa sentenza ha molteplici conseguenze positive sul consumatore: egli può infatti chiamare in causa davanti ad un giudice unico la controparte con cui ha stipulato il viaggio, sia l’agente di viaggio, sia l’operatore, con evidente vantaggio per il turista in termini di costi e tempi. Se non fosse stato così, il consumatore avrebbe dovuto far causa separatamente alle due controparti (che, si ribadisce, sarebbero un’unica contro parte per la sostanziale indissolubilità dei contratti) di fronte a giudici di Stati diversi: questo comporterebbe tempi e costi maggiori e potenzialmente, anche diversi esiti delle cause, che porrebbero a loro volta problemi in termini di compatibilità giuridica.
In questo modo la Corte di Giustizia ovvia a tali inconvenienti, interpretando la legge in maniera evidentemente favorevole al turista-consumatore,e rendendo ancora più netto uno degli obiettivi propri del regolamento 44/2001, cioè il rischio di pronunce incompatibili derivanti da procedimenti paralleli.

* consulente legale Aduc
 
 
OSSERVATORIO LEGALE IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS