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Parcheggi e responsabilità per furto dell’auto
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Osservatorio legale di Cristiana Olivieri *
19 novembre 2014 18:48
 
 Negli ultimi anni la Corte di Cassazione si è pronunciata in maniera molto varia su un contratto atipico di cui quotidianamente i cittadini fruiscono: il contratto di parcheggio (tra le varie sentenze, la n. 25984/13, preceduta da Sezioni Unite, n. 14319/11). Si tratta di un contratto che non è previsto e disciplinato espressamente dal nostro codice civile, perciò i Giudici hanno affermato la possibilità di estendervi le regole sul contratto di deposito, con conseguente obbligo per chi riceve l’automobile di custodirla e restituirla al termine del vincolo. Purtroppo non è sempre così, dal momento che in molti casi, la custodia non è parte dell’obbligo di chi gestisce tale servizio.
Talvolta infatti non è agevole capire se sia incluso o meno nel parcheggio l’obbligo di custodia dell’auto, e quindi la responsabilità in caso di furto della stessa. In questo senso la Corte di Cassazione ha chiarito che esistono due tipologie di parcheggio tra cui l’utente è libero di scegliere: un primo tipo in cui il proprietario dell’auto lascia la propria macchina in uno spazio apposito, dietro pagamento di un prezzo, ma senza lasciare il veicolo affidato alla sorveglianza del personale addetto (il classico caso delle “strisce blu”); un secondo tipo, dove l’utente non sceglie soltanto di lasciare l’auto in sosta in uno spazio delimitato, ma anche di farla custodire e farsela restituire al termine, nello stato in cui è stata consegnata (è il caso in cui il conducente consegna le chiavi della macchina al gestore del parcheggio). Solo nella seconda tipologia si applicano le norme sul deposito, e quindi il gestore del parcheggio risponderà per eventuali furti.
Nella prima tipologia si parla infatti di “parcheggio non custodito” e comprende quei casi in cui gli spazi delimitati per la sosta rispondono ad esigenze pubbliche di snellimento del traffico, dove l’utente ritiene prevalente l’interesse a trovare velocemente e agevolmente una zona dove fermare l’auto piuttosto che qualcuno che la custodisca in maniera specifica. Poiché , appunto, i parcheggi comunali in genere rispondono a questa categoria, la Suprema Corte ha precisato che in tali aree di sosta, affidate a società a seguito di delibera comunale, non c’è obbligo di custodia da parte del gestore se di tale esonero sia data informazione adeguata all’utente prima della conclusione del contratto. In sintesi, la società non risponde di eventuali furti alle auto parcheggiate laddove ci sia un cartello (“parcheggio non custodito”) che possa essere facilmente notato dagli utenti, prima che questi inseriscano la macchina negli spazi appositi. In presenza di tale avviso, il gestore sarà esonerato da responsabilità per furto anche laddove ci siano sbarre di metallo, recinzioni o personale addetto,che inducano – erroneamente - l’utente a ritenere incluso nel parcheggio l’obbligo di custodia.
Ne deriva quindi che nel caso in cui il conducente lasci l’auto in sosta in presenza del cartello “parcheggio non custodito” o simili, in caso di furto non potrà richiedere il risarcimento alla società che lo gestisce, mentre nel caso in cui tale indicazione manchi, la società dovrà rispondere del furto, a meno che non dimostri di non aver potuto adempiere all’obbligo per causa a lei non imputabile.

* Consulente legale Aduc

 
 
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