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La perdurante illegalità delle Società della Salute Toscane. Lettera aperta al Presidente della Regione Toscana
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
28 maggio 2015 11:49
 
Caro Presidente,
sono passati più di cinque anni da quando il legislatore, con legge finanziaria del 2010 (art. 2 comma 186, lettera e) legge 23 dicembre 2009), ha soppresso i consorzi di funzioni tra enti locali, fra cui le Società della Salute. Non in Toscana dove questi enti, nati “sperimentali”, si sono via via definitivamente consolidati, in contrasto al dettato normativo.
Riepiloghiamo, in breve, i fatti.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 326 del 2010
Con la legge citata, nell'ambito di azioni volte al contenimento della spesa pubblica, si è ritenuti – evidentemente - inutili e dispendiosi i consorzi in questione, tra cui le Società della Salute, consorzi fra le varie Asl e Comuni toscani per lo svolgimento di servizi amministrativi inerenti all'erogazione delle prestazioni sociosanitarie del Sistema Sanitario Regionale.
La Toscana, che da due anni (2008) le aveva ideate, modificando ad hoc la legge R.T. n. 40/2005, ricorreva alla Consulta per far dichiarare illegittima la norma che interveniva a gamba tesa in un affare, a dir suo, tutto regionale.
La Consulta, con sentenza n. 326/2010, rigettava il ricorso. Non per ragioni attinenti al merito vero e proprio (ossia se fosse costituzionalmente legittimo l'intervento soppressore su citato ad opera dello Stato centrale), ma con la motivazione che la ricorrente Regione Toscana non ha considerato, la normativa sopravvenuta, in parte modificativa della soppressione in questione.
In particolare, osservava il Giudice Costituzionale che, nelle more del ricorso erano intervenuti due decreti legge poi convertiti, che avrebbero attenuato la portata della norma impugnata:
  • il D.L. n. 2/2010 come convertito, con cui si “salvano” dalla soppressione voluta con la legge finanziaria, i bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi della l. 959/53 e con cui si proroga la situazione attuale per l'effetto di un norma transitoria che così recita: “Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. ...”
  • l'Art. 14, comma 28 del Decreto Legge n. 78 del 2010 con cui si stabilisce che “le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'art. 21 comma 3 della legge 42/2009” (tra cui rientra la gestione dei servizi sociali) “sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il Comune di Campione d'Italia”.
Il ché “salverebbe” tutti quei consorzi che esercitano le funzioni per conto dei comuni fino a 5000 abitanti.
Tale ius novorum, a detta della Consulta, è tale da attenuare la norma al punto da rendere non procedibile un esame nel merito sulla sua validità.

L'attuale illegittimità delle Società della Salute.
Posto che, seppur con le attenuanti or ora citate, l'art. 2 comma 186, lettera e) legge 23 dicembre 2009 è ancora oggi in vigore, non avendo subito alcuna modifica o abrogazione, on possono che ritenersi illegittimi quei consorzio di funzioni (e dunque tutte quelle Società della Salute) che abbiano alla propria base la convenzione fra comuni con un numero di abitanti superiore a 5000 unità, poiché si incappa necessariamente nella soppressione voluta dal legislatore nazionale. E cioè la pressoché totalità della SdS in essere, aventi fra i propri consorziati comuni ben più popolosi.
Inoltre, è ormai decorso quel lasso di tempo voluto dalla norma transitoria su riportata, per mitigare le conseguenze della soppressione imposta. E cioè può dirsi compiuto quel rinnovo degli organi direttivi (che nella SdS di Firenze, ad esempio, coincide con le elezioni amministrative comunali, nel caso avvenute lo scorso anno) a partire dal quale ha effetto la caducazione dell'ente.

...e invece?
E invece la Regione Toscana, non solo ha fatto come se la legge non esistesse, ma in prima battuta ha inteso interpretare la sentenza della Consulta come se, non avendo la Corte deciso nel merito, avesse comunque lasciato aperta una questione di illegittimità costituzionale o comunque un suo sospetto, un alone. Questione che in realtà è stata chiusa con il rigetto del ricorso. Si è, inoltre, appigliata a disegni di legge che non ci risultano mai approvati e a riforme future del Tuel, per poter continuare a legittimare il mantenimento degli enti da sopprimere*.
Non solo. Negli ultimi tempi, ha rilanciato la centralità del “sistema Società della Salute”. Si legga a tal proposito quanto si dichiara in merito alle Società della Salute nel Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015**:
La L.R. 60/2008, che ha modificato la L.R. 40/2005, è intervenuta a normare – con il Titolo V Capo III Bis - la costituzione e i fondamentali principi di funzionamento delle Società della Salute, ponendo fine alla fase sperimentale e confermando le scelte di fondo della DCR 155/2003 “Atto di indirizzo regionale per l’avvio della sperimentazione delle Società della Salute”, inserendole in un assetto compiuto e stabile definendole come “modalità organizzativa di un ambito territoriale di zona-distretto costituita in forma di consorzio tra l’azienda unità sanitaria locale ed i comuni per l’esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate”. La larghissima diffusione territoriale e la quantità delle amministrazioni coinvolte, Comuni e Aziende sanitarie, l’entità delle forze messe in azione, la qualità delle competenze coinvolte, la rilevanza delle funzioni attivate portano l’insieme delle Società della Salute a prefigurare una vera e propria evoluzione strutturale dei servizi territoriali della Toscana.
Le Società della Salute costituiscono un vero e proprio ‘sistema’,operando stabilmente per rispettare la ratio istitutiva, in quanto sorgono per sviluppare la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-assistenziali e per garantire il governo dei servizi territoriali e le soluzioni adeguate per garantire la presa in carico integrata del bisogno e la continuità del percorso assistenziale".

Caro Presidente, ci sfugge qualcosa o i fatti son proprio questi?

La ringraziamo di ogni chiarimento che vorrà dare pubblicamente, anche in vista dell'imminente appuntamento elettorale, ai nostri lettori ed ai suoi elettori.

* Link al sito della Regione Toscana in merito al funzionamento delle SdS
** Link al PSSIR
 
 
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