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Residenze Sanitarie Assistenziali. Le illegittime dimissioni per morosita'. Nuovo ricorso al Tar Emilia Romagna
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
16 ottobre 2008 0:00
 
Pubblichiamo un nuovo ricorso, stavolta al Tar Emilia Romagna, in materia del pagamento delle rette per i ricoveri nelle Rsa di persone anziane non piu' autosufficienti o portatori di handicap grave. La vicenda riguarda una signora, portatrice di handicap grave, che e' stata sopraggiunta da un provvedimento di dimissioni perche' i parenti della stessa si sono rifiutati di pagare le somme che illegittimamente venivano loro richieste per la degenza della propria congiunta. Provvedimento impugnato, insieme ai regolamenti, altrettanto illegittimi, che violano la normativa sul calcolo delle quote di contribuzione dell'utenza al costo dei ricoveri in Rsa.
 
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Ricorso
Per i signori:
XXX
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli Avvocati Claudia Moretti ed Emmanuela Bertucci del foro di Firenze e dall'Avv. Luca Labanti del foro di Bologna, come da mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, in Bologna, Via Marsala 6, ove dichiarano di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax 0515871323;
- ricorrenti -
contro
Comune di Minerbio, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Minerbio, Via Garibaldi 44,
  • convenuto -
e contro
Comune di Budrio, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Budrio, Piazza Filopanti 11,
  • convenuto -
e notificato in qualita' di controinteressato
Azienda Usl di Bologna, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Bologna, Via Castiglione 29,
  • controinteressato -
per l'annullamento previa sospensiva
  • del Provvedimento amministrativo dell'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali del Comune di Minerbio, a firma Dott. , Prot. n. 1666-08/amm/ac, datato 3 luglio 2008, con il quale si dispongono le dimissioni della Sig.ra xxx dalla Casa Protetta del Comune di Minerbio in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 42 del 01.07.08 (Doc. 1);
  • della Determinazione dirigenziale n. 42 del 01.07.08 dell'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali del Comune di Minerbio, a firma Dott. xxxx, comunicata in data 03.07.08 (Doc. 2);
nonche'
di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso, fra cui in particolare:
  • Regolamento per la Determinazione di Criteri e Modalita' per la concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi ed Ausili finanziari art. 12 legge 241/90” del Comune di Budrio (Doc. 3);
  • Regolamento per l'Applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 10.07.2002 (Doc. 4);
Fatto
  • La signora xxxx e' persona disabile, portatrice di handicap grave (ex. Art. 3, comma 3 Legge 104/92), invalida civile al 100% (Doc. 5) dal 1999, colpita da ictus, obesita' grave e priva di una gamba;
  • In data 13 settembre del 2004, tramite i Servizi Sociali del Comune di Budrio, suo Comune di residenza, veniva ricoverata in una struttura per la cura e assistenza per persone non piu' autosufficienti, presso la Casa Protetta del Comune di Minerbio (Bo), nella quale ancora oggi si trova;
  • La ricorrente percepisce dal 1999 emolumenti previdenziali per un importo mensile di euro 700,00 circa, derivanti da pensione di invalidita' e da una indennita' di accompagnamento - Pensione INVCIV n. 7000204 (Doc. 6), unica fonte di reddito, costante nel tempo e ad oggi invariata;
  • L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e' rimasto invariato negli anni ed e' pari a 0,00 euro (Doc. 7);
  • Il Comune di Budrio, autorizzato l'inserimento della Sig.ra xxx nella Rsa in questione, stabiliva che la quota sociale, pari a euro 1500,00 circa fosse interamente a carico della stessa Sig.ra xxx, del marito, dalle figlie e dei loro nuclei familiari;
  • Su richiesta del Comune di Budrio, i familiari della Sig.ra xxx sottoscrivevano dichiarazioni di impegno personale al pagamento della quota sociale;
  • In totale, dal settembre 2004 ad oggi, e' stato pagato un importo pari a 48106,78 euro per la degenza della sig.ra xxxx presso la Casa Protetta del Comune di Minerbio, somma in parte corrisposta dalla stessa e in parte dai propri familiari.
  • La ricorrente xxxxx ad oggi ha versato in totale 22548,42 euro, cosi' suddivisi:
  • - euro 1476,58 per l'anno 2005 (doc. 8), detta somma richiesta alla signora xxxx e' stata poi pagata con i proventi della vendita dell'immobile di cui al punto 14;
    - euro 8556,81 per l'anno 2006 (doc. 9); per fattura 666 del 31.12,05 euro 53,40; per fattura 46 del 03.02.2006 euro 679,51; per fattura n. 108 del 01.03.2006 euro 679,51; per fattura n. 167 del 03.04.2006 euro 679,51; per fattura n. 232 del 02.05.2006 euro 679,51; per fattura n. 251 del 29.05.2006 euro 25,64; per fattura n. 303 del 01.06.2006 euro 688,85; per fattura n. 366 del 30.06.2006 euro 688,85; per fattura n. 429 del 01.08.2006 euro 690,66; per fattura n. 493 del 04.09.2006 euro 690,66; per fattura n. 588 del 04.10.2006 euro 690,66; per fattura n. 623 del 02.11.2006 euro 690,66; per fattura n. 687 del 01.12.2006 euro 690,66; per fattura n. 750 del 31 .12. 2006 euro 928,73
    - euro 7700,77 per l'anno 2007 per: fattura 116 del 20.03.2007 euro 700,07; fattura 121 del 20.03.2007 euro 700,07; fattura 1175 del 02.04.2007 euro 700,07; fattura 244 del 02.05.2007 euro 700,07; fattura 307 del 04.06.2007 euro 700,07; fattura 369 del 02.07.2007 euro 700,07; fattura 433 del 02.08.2007 euro 700,07; fattura 496 del 01.09.2007 euro 700,07; fattura 559 del 02.10.2007 euro 700,07; fattura 625 del 02.11.2007 euro 700,07; fattura 687 del 04.12.2007 euro 700,07 (doc. 10);
  • euro 6290,62 per l'anno 2008 per fattura n.64 del 07.02.2008 euro 446,51; per fattura n.114 del 03.03.2008 euro 651,48; per fattura n.180 del 08.04.2008 euro 778,42; per fattura n.245 del 09.05.2008 euro 670,31; per fattura n. 311 del 04.06.2008 euro 748,66; per luglio 2008 euro 748,66 ; per agosto 2008 euro 748,66; per il settembre 2008 euro 748,66; per ottobre 2008 euro 748,66 (Doc. 11). La signora sta ancora pagando le rette mensili corrispondenti alla somma totale dei propri emolumenti pensionistici.
  • La ricorrente xxxx, figlia della signora xxxx, ha versato in totale (sempre per la degenza in RSA di quest'ultima) la somma di euro 3588,63, e in particolare:
  • - euro 1655,22 per l'anno 2006 per: vaglia effettuato il 23.02. 2006 euro 165,16; vaglia effettuato il 13.03.2006 euro 165,16; vaglia effettuato il 09.05. 2006 euro 333,94 bollettino postale del 05.06.2006 euro 165,16; bollettino postale del 07.07.2006 euro 165,16; bollettino postale del 02.08.2006 euro 165,16; bollettino postale del 07.09.2006 euro 165,16; bollettino postale del 13.10.2006 euro 165,16; bollettino postale del 06.11.2006 euro 165,16; (doc. 12);
    - euro 1933,41 per l'anno 2007 per: bollettino postale del 04.01.2007 euro 165,16; bonifico del 03.01.2007 euro 166,97; bonifico del 05.02.2007 euro 166,97; bonifico del 05.03.2007 euro 166,97; bonifico del 03.04.2007 euro 161,61; bonifico del 10.04.2007 euro 128,83; bonifico del 03.05.2007 euro 161,61; bonifico del 18.05.2007 euro 163,42; bonifico del 04.06.2007 euro 161,61; bonifico del 20.06.2007 euro 163,42; bonifico del 05.11.2007 euro 163,42; bonifico del 17.12.2007 euro 163,42 (doc. 13);
  • La ricorrente xxxxx, figlia della signora xxxxx, ha versato in totale (sempre per la degenza in RSA di quest'ultima) la somma di euro 1050,00, e in particolare:
  • - per l'anno 2006 tredici fatture di 50 euro ciascuna totale 2006 euro 650; per l'anno 2007 otto fatture di 50,00 euro ciascuna per un totale 2007 di euro 400 (Doc. 14-15);
  • La ricorrente xxxx, figlia della signora xxxx, ha versato in totale (sempre per la degenza in RSA di quest'ultima) la somma di euro 2141,18, e in particolare:
  • - euro 817,83 per l'anno 2006 con: vaglia del 21.02.2006 euro105,16; ricevuta del 14.04.2006 euro 101,81; bollettino postale del 19.05.2006 euro 101,81; bollettino postale del 11.07.2006 euro 101,81; bollettino postale del 11.08.2006 euro 101,81; bollettino postale del 18.09.2006 euro 101,81; bollettino postale del 20.10.2006 euro 101,81; bollettino postale del 16.12.2006 euro 101,81 (doc.16);
    - euro 1221,72 per l'anno 2007 con: bollettino postale del 13.01.2007 euro 101,81; bollettino postale del 13.06.2007 euro 101,81; bollettino postale del 20.06.2007 euro 101,81; bollettino postale del 23.07.2007 euro 101,81; bollettino postale del 23.07.2007 euro 101,81; bollettino postale del 16.08.2007 euro 101,81; bollettino postale del 16.08.2007 euro 101,81; bollettino postale del 13.12.2007 euro 101,81; bollettino postale del 13.12.2007 euro 101,81; bollettino postale del 13.12.2007 euro 101,81; bollettino postale del 20.09.2007 euro 101,81; bollettino postale del 02.11.2007 euro 101,81; bollettino postale del 17.11.2007 euro 101,81; (doc. 16);
  • Il ricorrente xxxx, genero della signora xxxxxx, ha versato in totale (sempre per la degenza in RSA di quest'ultima) la somma di euro 351,81 (doc. 17);
  • Il ricorrente xxxx, genero della signora xxxxxx, ha versato in totale (sempre per la degenza in RSA di quest'ultima) la somma di euro 18426,74 in assegni (doc. 18); detta somma proveniva dalla vendita di un immobile di proprieta' delle sorelle xxxx. Immobile che le stesse si sono viste costrette ad alienare (conferendo apposito mandato al sig. xxxx di xxxx) per saldare il debito del quale il Comune di Minerbio richiedeva il pagamento minacciando la dimissione della madre dalla RSA.(doc. 19);
  • Dal novembre del 2007, venuti a conoscenza della normativa nazionale in materia di compartecipazione dell'utenza al pagamento delle rette per i ricoveri dei disabili e portatori di handicappati grave, e preso atto della illegittimita' delle pretese del Comune di Budrio e del Comune di Minerbio, veniva corrisposto esclusivamente quanto percepito dalla Sig.ra xxxx a titolo di pensione di invalidita' e indennita' di accompagnamento.
  • Ne seguivano la Determinazione dirigenziale n. 42 del 01.07.08 dell'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali del Comune di Minerbio, a firma Dott. xxxx, comunicata a ricorrenti con lettera Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali del Comune di Minerbio, a firma Dott. , Prot. n. 1666-08/amm/ac, datato 3 luglio 2008, con la quale si disponevano le dimissioni della Sig.ra xxxx dalla Casa Protetta del Comune di Minerbio in esecuzione della Determinazione dirigenziale suddetta (doc. 1 – 2 provvedimenti impugnati);
  • Ad oggi il provvedimento non e' stato ancora eseguito, ma il timore e la concreta possibilita' di una sua imminente esecuzione spinge i ricorrenti all'odierno ricorso con richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati.

  • Diritto

    1. Premessa sulla normativa di settore in materia di handicappati/disabili gravi e anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti.
    La legge nazionale e regionale.
    La complessita' della materia merita, per chiarezza espositiva, di un breve cappello introduttivo di ricognizione della normativa applicabile. Le prestazioni di degenza in residenze sanitarie assistenziali per soggetti handicappati/disabili gravi non autosufficienti rientrano fra i cosiddetti LEA, livelli essenziali di assistenza, come da combinato disposto degli art. 54 l. 289 del 2002, art. 1 e 3-septies d.lgs. 502 del 1992, D.p.c.m. 29 novembre 2001, allegato 1, lettera H. Si tratta di “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria [...] caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria (art. 3-septies, comma 4, d.lgs. 502 del 1992). E proprio in ragione della duplice rilevanza socio-sanitaria, il legislatore ha previsto che il pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti handicappati/disabili gravi non autosufficienti e' ripartita per il 70% a carico del S.S.N. e per il restante 30% a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente secondo i regolamenti regionali o comunali (D.p.c.m. 14 febbraio del 2001, richiamato nell'art. 54 della legge 289 del 2002).
    Pertanto, Regioni e Comuni possono chiedere all'assistito un contributo percentuale a tal fine, sulla base della situazione economica dello stesso, valutata secondo i parametri ISEE, cosi' come determinata dall'art. 25 della legge 328/2000 in relazione a quanto stabilito nel d.lgs. 109/98. Per la Regione Emilia Romagna, lalegge regionale n. 2 del 2003 articolo 49 stabilisce che “ Il Consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109”.
    Il rapporto giuridico Utente – Istituzioni – Rsa.
    E' bene sin d'ora far presente che la Casa Protetta del Comune di Minerbio attrice non ha rapporti contrattuali con la Sig.ra xxxx sua ospite, e che invece opera prestando un servizio pubblico sulla base di convenzioni e accordi con il Comune di Budrio e/o con l'Asl competente per territorio. Per questo, le regole alle quali sottostanno i rapporti che ne derivano sono di natura pubblicistica e non gia' contrattuale/privatistica, e gli introiti e le obbligazioni che ne scaturiscono per le rette di ricovero hanno fonte giuridica estranea all'utenza che e' terza rispetto agli accordi stessi. D'altro canto l'utenza stessa, laddove chiamata a compartecipare al costo della prestazione socio sanitaria, costituira' con l'Amministrazione competente, tramite i Servizi Sociali di riferimento, un rapporto giuridico assimilabile al procedimento amministrativo di cui alla legge 241 del 1990, nell'ambito del quale, le somme da esborsare (a prescindere che vadano direttamente nelle casse della Rsa di turno come nel caso di specie, piuttosto che in quelle del Comune che poi paghera' la struttura convenzionata) sono somme che derivano direttamente dalle delibere comunali, siano essi regolamenti generali che determine ad hoc. Si tratta di somme corrisposte in un'ottica di sostegno sociale ai piu' bisognosi: tramite la normativa secondaria e di settore, la collettivita' sceglie in che misura aiutare i meno abbienti esonerandoli dalla compartecipazione al costo rette, ovvero impone un contributo per la degenza in Rsa a chi puo' permetterselo.
    Quanto sin qui esposto rende chiaramente comprensibile come soggetti obbligati al pagamento in favore della RSA sono il SNN e il Comune di Budrio, comune di residenza della signora xxxx, che ha avviato l'iter procedimentale di inserimento in RSA per il tramite dei propri servizi sociali. Quanto spetta alla Casa Protetta del Comune di Minerbio, sulla base di accordi con le altre Istituzioni per le quali svolge il pubblico servizio in questione, non puo' dunque esser richiesto ad alcun titolo alla Sig.ra xxxx ma bensi' al Comune di Budrio e alla Asl di riferimento, nel caso l'Azienda Usl di Bologna Distretto Pianura Est.
    Una cosa e' un rapporto contrattuale di tipo privato, dove l'utente entra e contratta il prezzo per la propria degenza nella casa di riposo, ben altro invece e' una prestazione socio-sanitaria (peraltro ricompresa fra i Livelli essenziali di assistenza) che le Istituzioni sono tenute a garantire, con istituti propri ovvero avvalendosi di strutture residenziali private con le quali convenzionarsi. La Sig.ra xxxx si e' rivolta non gia' alla Casa Protetta del Comune di Minerbio, ne' al Comune di Minerbio stesso ma ai Servizi Sociali del proprio Comune, che si e' avvalso delle strutture a disposizione, ed ella e' soggetto terzo ed estraneo al rapporto giudico-economico che si instaura fra la Rsa e il Comune stesso.
    Allo stesso modo, risultano del tutto illegittime tutte quelle disposizioni del regolamento comunale del Comune di Budrio applicabile -in astratto- alla vicenda per cui e' causa, il Regolamento per la Determinazione di Criteri e Modalita' per la concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi ed Ausili finanziari art. 12 legge 241/90” del Comune di Budrio (Doc. 3) e le determine o delibere che ne costituiscono applicazione concreta, che individuano il Comune quale soggetto che “integra” alla Rsa la quota “spettante all'utente e ai propri familiari”. Si leggano in proposito gli artt. 5 e 6 del Regolamento citato.
    2. Incompetenza e/o carenza di potere; Violazione di legge L. 328 del 2001, con particolare riferimento agli art. 1, 6 e 14; Ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicita' e incoerenza del provvedimento impugnato. Violazione degli artt. 32 e 38 della Costituzione della Repubblica italiana.
    Incompetenza e/o carenza di potere
    La determinazione dirigenziale del Comune di Minerbio n. 42 del 01.07.08, con la quale si dispone la dimissione della Sig.ra xxxx dalla Casa Protetta del Comune di Minerbio per mancato pagamento della retta, e' in primo luogo illegittima per incompetenza e/o carenza di potere del Comune di Minerbio. L'accesso alle prestazioni socio-sanitarie in oggetto viene infatti richiesto dall'utente al proprio Comune di residenza – il comune di Budrio, nel caso di specie – per il tramite dei servizi sociali comunali, che prendono in carico l'utente avviando una complessa procedura nella quale e' determinante, ai fini della concessione del servizio, il parere della commissione di valutazione multidimensionale e geriatrica (che elabora un piano personalizzato per l'utente, autorizzando l'ingresso in RSA sulla base di valutazioni sanitarie, cliniche e sociali). Sulla base di quanto deliberato dalla Commissione di valutazione multidimensionale, il Comune di residenza determina l'accesso alle strutture residenziali pubbliche o convenzionate, presenti sul territorio. Nel caso di specie, il Comune di Budrio ha determinato l'inserimento della signora xxxx in una RSA situata fuori dal territorio comunale sulla base di una convenzione con il Comune di Minerbio.
    Non esiste dunque alcun rapporto diretto fra la ricorrente xxxx e il Comune di Minerbio, che ospita la stessa sulla base di accordi presi con il Comune di Budrio, e che con quest'ultimo deve relazionarsi per qualsiasi esigenza riguardi la degenza dell'assistita. E', in sintesi, il Comune di Budrio che determina l'inserimento in RSA, le quote che l'utente deve versare in compartecipazione al pagamento della retta, la variazione di detta quota, nonche' l'eventuale dimissione della degente.
    Amministrazione competente ad emettere una eventuale determinazione di dimissione non e' dunque il Comune di Minerbio ma il Comune di Budrio. E del resto cio' emerge chiaramente dal provvedimento impugnato (doc. 2).
    E se anche la competenza a determinare la dimissione dei degenti in RSA per mancato pagamento della retta da parte dell'utente fosse conferita al Comune di Minerbio in virtu' di una convenzione con il Comune di Budrio, parimenti illegittima sarebbe la previsione amministrativa/convenzionale che conferisce tale competenza per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicita' e incoerenza del provvedimento impugnato.
    Irragionevole sarebbe infatti la convenzione che prevedesse per la dimissione criteri e modalita' diversi da quelli stabiliti per l'inserimento. L'inserimento avviene a seguito di una approfondita valutazione da parte di una commissione medica che valuta il quadro clinico e il piano socioassistenziale e terapeutico piu' idoneo alle necessita' dell'utente; e' questa commissione, su impulso del Comune di Budrio, che deve valutare la sussistenza delle condizioni per la dimissione della degente, valutando in primo luogo la idoneita' o meno della permanenza domiciliare in relazione alle condizioni della degente, in primis sotto un profilo sanitario, per poter garantire idonea continuita' assistenziale.
    A fronte di un si' complesso meccanismo, una convenzione che consentisse la dimissione per mancato pagamento della retta, senza alcun riguardo alla necessarieta' o meno, sotto un profilo sanitario e sociosanitario, della degenza in RSA e' ictu oculi censurabile in quanto assolutamente irragionevole. Una simile previsione violerebbe altresi' le norme sull'ente competente per l'erogazione dei servizi sociali, previsto nella legge quadro sui servizi sociali e norme attuative.
    Pur ritenendo le considerazioni sin qui' svolte assorbenti, per mero scrupolo difensivo si evidenzia l'illegittimita' della determinazione impugnata nella misura in cui non contiene alcuna valutazione in merito alla situazione sanitaria, clinica e sociale della ricorrente, limitandosi a deliberare la dimissione per omesso pagamento della retta. Se anche infatti, per ipotesi, il Comune di Minerbio venisse ritenuto competente all'emanazione della delibera, la dimissione della degente dovrebbe comunque essere determinata dalla Commissione di valutazione, in merito alla situazione sanitaria, prima che sociale, della ricorrente. Si consideri infatti che la degente e' gravemente disabile, non autosufficiente e non assistibile a domicilio. La signora e' infatti costretta su una sedia a rotelle in quanto priva di una gamba, e a causa della grave forma di obesita' non puo' deambulare autonomamente, ne' esser sollevata da altre persone; per spostarla gli operatori della RSA necessitano infatti di un argano meccanico. La gravita' del quadro clinico rende impossibile l'assistenza domiciliare, ne' i congiunti sono in grado di fornire le necessarie cure alla ricorrente principale. La dimissione dalla RSA comporta dunque un gravissimo pericolo per la salute e la vita della signora xxxx.
    Ne' del resto l'amministrazione si e' premurata, come legge prevede, di individuare un piano terapeutico e socioassistenziale alternativo alla degenza in RSA, il che' vizia ulteriormente gli atti impugnati.
    Rilevanza penale delle dimissioni
    Peraltro merita evidenziare che la dimissione della signora xxxx, gravemente malata e non assistibile a domicilio, per il mancato pagamento della retta – pagamento che come si vedra' in seguito non e' dalla stessa assolutamente dovuto, ne' lo e' da parte dei suoi familiari – comporterebbe la commissione dei reati di abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio e omissione di soccorso da parte dell'amministrazione che l'ha autorizzata ed eseguita. La presa in carico della persona da parte dei servizi sociali e la pianificazione degli interventi necessari sono atti dovuti da parte dell'amministrazione che non puo' “liberarsi” della degente, consapevole del pericolo cui espone quest'ultima con la dimissione. Inoltre, qualora a seguito di questa dimissione ne conseguisse pregiudizio fisico per il paziente, detto esponente dovrebbe altresi' rispondere dei corrispondenti reati contro la persona, dalle lesioni fino all'omicidio colposo.
    Sussisterebbe anche l'elemento soggettivo del reato, posto che il Comune di Minerbio e' ben consapevole (come tutti i comuni d'italia, cfr. risposta all'interrogazione parlamentare in allegato) dell'illegittimita' delle pretese economiche vantate. L'elemento soggettivo del reato e' ancor piu' intenso dal momento che l'esponente dell'amministrazione nel fare la richiesta economica illegittima gioca sul fatto che il privato cittadino di fronte ad una normativa di settore cosi' complessa e frantumata, non puo' che affidarsi alla buona fede ed alla correttezza delle richieste della pubblica amministrazione, tanto piu' in circostanze di particolare urgenza e sofferenza dovute alla malattia.
    Merita ricordare che in questa fattispecie la RSA non ha rapporti contrattuali con l'utente, che gode di un servizio pubblico, ma con l'ente convenzionato. La RSA non puo' dunque dimettere l'assistito, rischierebbe le sanzioni penali che ne conseguono.
    3. Illegittimita' per violazione della normativa di settore, e in particolare violazione di legge –art. 54 l. 289 del 2002, art. 1 e 3-septies d.lgs. 502 del 1992, D.p.c.m. 29 novembre 2001, allegato 1, lettera H. d.lgs n. 109 del 1998 art. 3, comma 2 ter. Violazione di legge – DPCM 14 febbraio 2001 allegato 1.
    L'atto impugnato e gli atti presupposti di cui lo stesso e' promanazione, contengono ulteriori profili di illegittimita' e pertanto devono essere annullati. Il presunto debito in capo ai ricorrenti che viene richiamato a sostegno della decisione di dimettere la Sig.ra xxxx, non e' somma da imputarsi a quest'ultima, e cio' per le ragioni di fatto e di diritto che seguono.
    La eventuale compartecipazione al pagamento delle spese di ricovero dell'utente.
    Nulla e' dovuto dalla Sig.ra xxxx a titolo di compartecipazione ai costi della propria degenza.
    Come visto supra, secondo la normativa nazionale all'utente puo' esser richiesta una ”eventuale compartecipazione al costo della prestazione. Il legislatore nazionale, e ovviamente quello regionale, rimandano al d.lgs. 109 del 1998, normativa che individua in via generale le modalita' con cui si determinano criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
    Detta normativa include nella valutazione – sempre in via generale – anche i redditi prodotti dai familiari appartenenti al solo nucleo familiare del richiedente la singola prestazione. Con la legge n. 130 del 2000 il legislatore tuttavia ha creato una eccezione a questo principio generale per le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave e ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali. Il legislatore ha, infatti, ritenuto che per queste specifiche situazioni non si debba conteggiare anche il reddito dei familiari, ma esclusivamente quello del soggetto richiedente. Tale previsione normativa e' contenuta all'art 3, comma 2 ter del d.lgs n. 109 del 1998, che prevede che la determinazione della situazione economica del richiedente tali prestazioni sociali agevolatedebba avvenire tenendo in considerazione “la situazione economica del solo assistito”.
    Cosi' modificando la norma, ha demandato ad un successivo DPCM – mai emanato - l'ulteriore regolamentazione della materia. La mancata emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri del suddetto DPCM ovviamente non altera la natura cogente della disposizione di legge. Qualsiasi altra interpretazione che abbia come scopo quello di paralizzare l'efficacia della norma, giustificando cosi' la violazione della stessa, non ha alcun pregio giuridico. Difatti, per la gerarchia delle fonti del diritto, la mancata adozione di un provvedimento di secondo grado non puo' in alcun modo comportare ne' la sospensione dell'efficacia di una norma di primo grado, tantomeno “posticiparne” l'entrata in vigore a data da destinarsi. Tanto piu' laddove quest'ultima, per come formulata, e' chiara e direttamente applicabile.
    Proprio per questi motivi la materia e' stata oggetto di numerose pronunce istituzionali, dottrinali e giurisprudenziali. In primo luogo all'interrogazione dell'on. Donatella Poretti del 28 marzo 2007 (Doc. 20), il sottosegretario Antonio Gaglione ha risposto ammettendo l'inadempimento del Governo e promettendo future determinazioni (Doc. 21); esaustivi e completi sulla materia sono inoltre diversi pareri di difensori civici delle Regioni e dei Comuni (Docc. 22-30), di esponenti del mondo accademico (Doc. 31) nonche' pareri dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali (Docc. 32-34).
    Similmente si e' pronunciata la giurisprudenza amministrativa che, in caso pressoche' identico, ha annullato un regolamento comunale difforme alla legge citata: “...Considerato che, nella parte in cui viene valorizzata la “situazione economica del solo assistito”, la norma da ultimo citata puo' essere direttamente applicata, anche a prescindere della mancata adozione del DPCM in essa previsto, trattandosi di prescrizione immediatamente precettiva, che non necessita' di disposizioni attuative di dettaglio” (TAR Sicilia – Sez. distaccata di Catania, n. 42 del 11 gennaio 2007, Doc. 35); conformemente il Giudice di Pace di Bologna: “[...] ove si accedesse alla tesi prospettata dall'amministrazione opposta si giungerebbe al risultato di consentire in caso di inerzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri la disapplicazione di una legge ordinaria” (Giudice di Pace di Bologna, sentenza n. 3598 del 12 ottobre 2006, (Doc.36); Consiglio di Stato, ordinanza 2594/08 del 16 maggio 2008 su appello proposto dal Comune di Firenze all'ordinanza del TAR Toscana, sez. II n. 43/08 del 17 gennaio 2008 (Doc. 37); Consiglio di Stato, ordinanza 3938/08 del 18 luglio 2008 su appello proposto dai ricorrenti all'ordinanza del TAR Lazio-Roma, sez. II (doc. 38) ; TAR Toscana, sez. III, Ordinanza n. 733/07 del 7 settembre 2007 (doc. 39) TAR Toscana, sez. II, Ordinanza n. 43/08 del 17 gennaio 2008, (Doc. 40); TAR Milano, ord 602/08 (Doc.41); sent. Trib. Lucca 174/08 (doc. 42); Sentenza Tar Lombardia n. 303/08 del 7 febbraio 2008 (Doc. 43).
    Il Regolamento del Comune di Budrio, Regolamento per l'Applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 10.07.2002 (Doc. 4) oggi impugnato, utilizzato per determinale la quota spettante alla Sig.ra xxxx, in totale spregio della normativa nazionale e regionale all' art. 3 lett. f) prevede: “Ai sensi dell'art. 3 comma 2del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive integrazioni, in relazione ai servizi domiciliari e semiresidenziali per anziani si assume come nucleo familiare di riferimento quello composto dall'utente e dal coniuge/convivente considerando per entrambi reddito e patrimonio.”
    Regolamento che, almeno in queste sue disposizioni va annullato in quanto viola apertamente la legge (Se legga in proposito Tar Lombardia n. 303/08 del 7 febbraio 2008).
    I redditi della signora xxxx, sono, come visto, pari a circa 700,00 euro mensili derivanti da pensione di invalidita' (Doc. 6). Semmai una compartecipazione e' dovuta, lo sarebbe in relazione a questa sola somma. Ma a ben vedere, neanche cio' puo' costituire reddito sul quale parametrare la contribuzione della sig.ra xxxx, per i motivi che seguono.
    Sui redditi esclusi dal calcolo ISEE
    Il D. Lgs. 109/98 – esplicitamente richiamato dall’art. 25 della L. 328/2000 ai fini della verifica della condizione economica dei soggetti che chiedono l’erogazione di servizi sociali – inoltre dispone all’art. 2 comma 4 che “L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1”, al quale vanno aggiunti i valori del patrimonio immobiliare e mobiliare. Nella lettera a) della sua prima parte la tabella 1 valorizza da un lato “il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali …”, e dall’altro (lettera b) il reddito delle attività finanziarie.
    L’art. 34 comma 3 del D.P.R. 601/73 dispone che sussidi corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti da IRPEF, è evidente dunque che tali provvidenze, fra cui costituiscono entrate non computabili nella determinazione dell’I.S.E.E.
    Potrebbe ingannare l’art. 3 comma 1 del D. Lgs. 109/98 che contempla la possibilità di prevedere – accanto all’ISEE – “criteri ulteriori di selezione dei beneficiari”. “Al riguardo la giurisprudenza ha già rilevato che i predetti “criteri ulteriori” debbono correttamente intendersi come criteri aggiuntivi che prescindono dalla valutazione del reddito, già puntualmente disciplinato nella sua composizione (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I – 7/2/2008 n. 303). “Accanto all’argomento letterale – ammettendo il legislatore parametri “ulteriori” e dunque distinti da quelli già previsti – rileva il Collegio che sotto il profilo logico sussisterebbe una contraddizione se la norma consentisse di reinserire il criterio del reddito laddove esso risulta già specificamente compreso ed analiticamente disciplinato nell’ISEE. Sotto altro punto di vista, è poi ragionevole ritenere che gli Enti locali possano enucleare nuovi indici idonei a rivelare un “surplus” di ricchezza accumulata e disponibile, della quale tenere conto ai fini della determinazione della capacità contributiva: esulano certamente da tale ambito le entrate di cui si discute – di natura assistenziale ed indennitaria – le quali appaiono insuscettibili di incrementare significativamente il benessere economico dei beneficiari, per il loro valore complessivamente modesto in rapporto agli sforzi indispensabili per sopperire alle condizioni psico-fisiche precarie del proprio congiunto, destinatario di cure e di interventi che contemplano spese talvolta superiori ai redditi medesimi (cfr. T.A.R. Umbria – 6/2/2002 n. 271)”. (sent. Tar Brescia n. 350/2008).
    Ad ulteriore chiarimento della norma, nel 2001, l'Inps, soggetto deputato alla gestione della Banca dati relativa al calcolo ISEE, interveniva con circolare n.153 del 31.07.2001, fornendo le prime istruzioni agli operatori. Ivi si chiarisce che “Restano quindi escluse le prestazioni previdenziali, nonche', per esplicita previsione normativa, alcune prestazioni sociali, come l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale, la pensione e l'assegno di invalidita' civile, le indennita' di accompagnamento e assimilate.” (Doc. 44).
    Anche qui il Regolamento per la Determinazione di Criteri e Modalita' per la concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi ed Ausili finanziari art. 12 legge 241/90” del Comune di Budrio (Doc. 3) “reinterpreta” la normativa a suo piacimento, violando la legge e pertanto va annullato. Si legga quanto dispone l'art. 6 terzo capoverso: “L'utente partecipa al pagamento della retta con tutti i suoi redditi, fatta salva la quota garantita ai sensi della Legge regionale n. 2/1985 dell'importo della pensione minima Inps. L'eventuale arretrato dell'indennita' di accompagnamento relativo al periodo antecedente la data di ricovero, va lasciato ai familiari che lo hanno assistito, mentre quello relativo alperiodo successivo va versato al Comune per un importo pari a quello delle somme anticipate dall'Ente stesso.”
    Si fa nuovamente presente che la Sig.ra xxxx ha presentato al Comune di Budrio una certificazione ISEE pari a 0,00 per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, e la sua situazione reddituale e' destinata a non mutare in futuro. Per questo la sua contribuzione al costo del ricovero e', sotto un parametro di stretta legalita' oltre che di opportunita' sociale,illegittima e illegale. Ne deriva l'illegittimita' degli atti oggi impugnati che muovono dall'assunto contrario, dispongono diversamente ovvero individuano indebitamente posizioni debitorie in capo alla ricorrente.
    4. Illegittimita' per violazione della normativa di settore, violazione di legge –art. 54 l. 289 del 2002, art. 1 e 3-septies d.lgs. 502 del 1992, D.p.c.m. 29 novembre 2001, allegato 1, lettera H. d.lgs n. 109 del 1998 art. 3, comma 2 ter., art. 2 comma 6. Violazione di legge – DPCM 14 febbraio 2001 allegato 1.
    L'esclusione dei parenti nel concorso al pagamento delle rette di ricovero in Rsa.
    Come sono illegittime le richieste economiche avanzate nei confronti della sig.ra xxxx, parimenti illegittime, sotto altri profili che andremo ora ad analizzare, sono le richieste economiche fatte nei confronti dei parenti e affini della stessa, odierni ricorrenti. Il legislatore ha infatti scelto di escludere i parenti dalle vicende economiche del pagamento di somme relative alla prestazione, oltre che nel computo dei redditi per il calcolo ISEE; tale scleta e' altresi' trasposta in una ulteriore norma dello stesso decreto, il cui scopo e' sgombrare il campo dai tentativi illegittimi da parte di RSA e Comuni di accollare ai parenti dette somme in quanto tenuti agli alimenti ai sensi del 433 e ss. c.c.
    Infatti, l'istituto civilistico dell'obbligo alimentare previsto agli artt. 433 e ss. c.c. e' diritto attivabile esclusivamente dal soggetto che versa in stato di bisogno, ovvero da chi ne fa le veci (tutore, amministratore di sostegno) e la sua determinazione, in caso di contrasti, spetta all'autorita' giudiziaria. In alcun modo, l'amministrazione pubblica o la RSA puo' sostituirsi all'interessato sia chiedendo direttamente ai parenti alcunche' a tale titolo, sia determinandone unilateralmente l'ammontare. L'art. 2 comma 6 d.lgs n. 109 del 1998 prevede infatti che:“Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata”. (Si vedano in merito le opinioni dottrinarie allegate ed i pareri dei difensori civici della Toscana, del Veneto, di Scandicci). Sono pertanto illegittime le richieste di Rsa e Comuni rivolte ai familiari della persona ricoverata a titolo di “obbligati agli alimenti”.
    E anche qui, come visto, il Regolamento comunale (Regolamento per la Determinazione di Criteri e Modalita' per la concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi ed Ausili finanziari art. 12 legge 241/90” del Comune di Budrio) (Doc. 3) non risparmia nulla a nessuno, richiamando in modo esplicito l'art. 433 codice civile e candidamente stabilendo, all'art. 6, che “Ai tenuti agli alimenti spetta il pagamento della quota parte del costo della retta non garantito dai redditi dell'utente”. Anche in queste sue parti l'atto amministrativo in questione e' illegittimo e da annullare, cosi' come da annullare sono gli atti che ne conseguono anch'essi oggetto della presente impugnativa. In particolare merita ricordare che, a fondamento della decisione del Comune di Minerbio, a firma Dott. , Prot. n. 1666-08/amm/ac, datato 3 luglio 2008, vi e' il presunto debito in capo ai ricorrenti, nonche' l'interruzione del pagamento da parte delle figlie della Sig.ra xxxx. Dunque anche quest'ultimo provvedimento impugnato deve ritenersi, anche sotto questo ulteriore profilo, illegittimo e da annullare.
    La nullita' degli atti di impegno dei parenti per illiceita' della causa, contrarieta' a norme imperative nonché annullabilita' per dolo e/o errore essenziale.
    Quanto sin qui detto chiarisce come le richieste economiche avanzate dal Comune di Minerbio e dal Comune di Budrio nei confronti della Sig.ra xxxx siano illegittime. Chiarisce altresi' come lo siano anche nei confronti delle figlie e dei loro congiunti, in qualita' di soggetti tenuti agli alimenti, e cio' come detto per esplicita volonta' del legislatore.
    Ma la normativa su richiamata spiega altresi' il perche' altrettanto illegittima debba esser considerata ogni tipo di solidarieta' nel presunto debito principale ovvero ogni qualsivoglia riconoscimento di debito, fondati su dichiarazioni di impegno effettuate al Comune da parte di questi ultimi, in quanto nulle per contrarieta' a norme imperative e viziate nel consenso.
    Gli atti di impegnativa sottoscritti dai familiari della Sig.ra xxxx contrastano radicalmente con la ratio, gli scopi, l'oggetto e le modalita' attuative della normativa posta a tutela degli handicappati e disabili gravi.
    La Casa Protetta del Comune di Minerbio lavora nel caso di specie, e per tutte le prestazioni incluse fra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), in convenzione con le istituzioni e offre un servizio pubblico essenziale, prevalentemente sanitario, prima ancora che sociale, per il quale il legislatore ha dettagliatamente individuato modalita', casi, costi della prestazione, soggetti sui quali tali costi devono gravare. Appare ovvio che se il legislatore avesse voluto rimettere al libero mercato la determinazione di quanto costi una prestazione socio-sanitaria e chi debba pagarla, non avrebbe disciplinato in modo cosi' puntuale la materia. Il quadro normativo su enucleato non ammette deroghe ed e' nulla ogni pattuizione che lo contrasta ai sensi dell'art. 1418, comma 1 c.c.. E' evidente e lampante che le impegnative in questione costituiscono il mezzo per eludere l'applicazione della normativa nazionale in materia di ripartizione dei costi di permanenza dei disabili e handicappati gravi nelle RSA e dunque le stesse sono nulle altresi', ai sensi degli artt. 1418, comma 2, 1343 e 1344 c.c., in quanto stipulate in frode alla legge, per eluderne l'applicazione nonche' per contrarieta' della causa a norme imperative.
    Laddove le considerazioni fin qui svolte non fossero ritenute assorbenti, le impegnativa sarebbero comunque annullabili per dolo e/o errore essenziale. L'intera vicenda si inquadra in una situazione di illegalita' sistematica, generalizzata e preordinata – da parte di Comuni italiani e RSA - a scaricare sulle famiglie i costi delle prestazioni sociosanitarie cui le istituzioni sono tenute. Il problema e' di rilevanza nazionale e, come visto, ha investito organi istituzionali a tutti i livelli (difensori civici comunali, regionali, Autorita' garante per la protezione dei dati personali, interrogazioni parlamentari), la magistratura sia civile che amministrativa, le associazioni dei consumatori. A voce unanime si e' denunciata la violazione di legge costante e sistematica operata dalla maggior parte dei Comuni italiani e similmente del Comune di Budrio e della Casa Protetta del Comune di Minerbio che per suo conto delle Istituzioni svolge il pubblico servizio ai cittadini. E infatti di tutta evidenza come i congiunti della Sig.ra xxxx non firmano certo un'impegnativa se non costretti da una condizione di coartazione psicologica della volonta': gli stessi si sentono ovviamente “obbligati a sottoscriverla” temendo che la parente gravemente disabile sia lasciata per la strada. In una posizione debole, quale e' quella dell'utente di fronte all'Amministrazione, a richiesta, si impegna. Non solo.
    Si consideri che il tutto avviene con i veri e propri “artifici normativi” ad opera delle Istituzioni che si pongono/impongono come portatori di “verita'” e di “legalita'” al quale il cittadino in buonafede non puo' che affidarsi. Non solo, ma il tutto avviene sotto precedenti minacce di dimissioni da parte della Casa Protetta, laddove non si provveda ad impegnarsi economicamente come richiesto. Merita in proposito ricordare che in questa fattispecie la Casa Protetta non ha rapporti contrattuali con l'utente, che gode di un servizio pubblico, ma con l'ente convenzionato. La RSA non puo' dunque dimettere l'assistito, rischierebbe le sanzioni penali che ne conseguono. L'errata convinzione ingenerata nel sottoscrittore circa la possibilita' che al mancato pagamento da parte sua conseguirebbe un grave danno alla disabile congiunta, dimessa dalla RSA, dimostra la dolosita' del comportamento della struttura e il vizio della volonta'.
    Appare ora chiaro che non essendovi tenuti, mai avrebbero firmato le impegnative richiamate in premessa nell'atto oggi impugnato (dell'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali del Comune di Minerbio, a firma Dott. , Prot. n. 1666-08/amm/ac, datato 3 luglio 2008), se non fossero stati convinti, con le buone e con le cattive, della necessarieta' della loro sottoscrizione. Sottoscrizione per questo viziata nel consenso per dolo determinante e/o errore essenziale. Per questo e' da annullare il provvedimento del Comune di Minerbio che pone, sia come premessa in fatto che fondamento della decisione di dimettere la Sig.ra xxxx, le impegnative in questione.
    Le restituzioni dovute per l'indebito corrisposto dai ricorrenti
    Le somme versate dai ricorrenti al Comune di Minerbio sono state, come visto, corisposte sine titulo e costituiscono pagamento indebito che pertanto deve essere restituito agli stessi. Come gia' detto infatti le spese per la degenza della signora xxxx sono a carico del SSN per il 70%, e del Comune di Budrio per il restante 30%. Nel caso di specie, come ben chiarito, non e' prevista dalla legge nessuna compartecipazione da parte della degente. Pertanto tali somme devono essere restituite dal Comune di Minerbio che le ha riscosse ai singoli ricorrenti che le hanno rispettivamente versate. O qualora il Tribunale adito ritenesse che titolare del diritto alla restituzione siano non gia' i singoli ricorrenti, ma la sola Sig.ra xxxx in quanto unico soggetto eventualmente tenuto per legge al versamento di tali corrispettivi, tali somme dovranno essere ad essa interamente restituite.
    ***
    Sulla richiesta di sospensiva
    Si ritiene che in punto di fumus boni iuris valgano ampiamente le deduzioni di diritto sin qui' svolte. Merita inoltre evidenziare come numerosi TAR si siano gia' espressi, anche molto recentemente, in casi analoghi (in primis, Consiglio di Stato, ordinanza 3938/08 del 18 luglio 2008 su appello proposto dai ricorrenti all'ordinanza del TAR Lazio-Roma, sez. II; Consiglio di Stato, ordinanza 2594/08 del 16 maggio 2008 su appello proposto dal Comune di Firenze all'ordinanza del TAR Toscana, sez. II; n. 43/08 del 17 gennaio 2008; TAR Toscana, sez. III, Ordinanza n. 733/07 del 7 settembre 2007, Ordinanza del TAR Toscana, sez. II, Ordinanza n. 43/08 del 17 gennaio 2008, Doc. 37-41).
    In punto di periculum in mora, occorre rilevare che i provvedimenti impugnati (docc. 1 e 2) dispongono le dimissioni coatte della signora xxxx, che potrebbero essere eseguite in qualsiasi momento. Come detto, la ricorrente e' gravemente disabile e nessuna soluziona alternativa alla degenza in RSA, sia terapeutica che “pratica”, e' in alcun modo idonea a garantire le cure necessarie per la stessa. Ne' i parenti potrebbero, neppur temporaneamente, supplire alle cure di cui la signora necessita, e cio' in primo luogo poiche' non hanno le indispensabili competenze e conoscenze. Ne deriva dunque che qualora le dimissioni venissero eseguite la signora xxxx si troverebbe in grave e irreparabile pericolo per la propria salute e per la propria vita.
    Altrettanto dicasi' in merito alle pretese economiche poste a fondamento degli atti impugnati. La signora xxxx percepisce un reddito annuale di euro 8.400,00 circa a fronte di una pretesa debitoria attuale di 3.000 euro, ma che ovviamente e' destinata ad aumentare poiché le somme richieste annualmente dal Comune di Minerbio ammontano ad euro 18.000,00 circa. Somme di cui la signora, come dimostrato, non dispone.
    Tutto cio' premesso, si
    chiede
    a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale,
    in via cautelare, in tesi:
    - sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ed in particolare del provvedimento amministrativo dell'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali del Comune di Minerbio, Prot. n. 1666-08/amm/ac e della Determinazione dirigenziale n. 42 del 01.07.08 dell'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali del Comune di Minerbio, con i quali vengono disposte le dimissioni coattive della signora xxxx;
    - e per l'effetto ordinare alle amministrazioni convenute di sospendere la riscossione coattiva delle somme richieste nonche' le richieste di pagamento per il futuro delle rette relative alla degenza della signora xxxx nei confronti dei ricorrenti;
    in via cautelare, in ipotesi:
    - sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ed in particolare del provvedimento amministrativo dell'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali del Comune di Minerbio, Prot. n. 1666-08/amm/ac e della Determinazione dirigenziale n. 42 del 01.07.08 dell'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali del Comune di Minerbio, con i quali vengono disposte le dimissioni coattive della signora xxxx;
    - e per l'effetto ordinare alle amministrazioni convenute di sospendere la riscossione coattiva delle somme richieste nonche' determinare per il futuro la compartecipazione dell'utente secondo i parametri di legge;
    Nel merito, in tesi:
  • - accogliere il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati come in epigrafe indicati, ed in particolare nella parte in cui dispongono le dimissioni coattive della signora xxxx, dispongono la riscossione coattiva della somme ivi indicate, e per l'effetto accertare che nulla e' dovuto a titolo di compartecipazione al pagamento della quota sociale per la degenza della signora xxxx in RSA da parte dei ricorrenti, per il passato e per il futuro;
  • - ordinare al Comune di Minerbio la restituzione delle somme fin qui' pagate dai singoli ricorrenti, per un importo totale di € 48106,78, oltre agli interessi legale maturati dal di' del pagamento, e in particolare:
  • - ordinare la restituzione di euro 22548,42 euro alla signora xxxx;
  • - ordinare la restituzione di euro euro 2141,18 alla signora xxxx;
  • - ordinare la restituzione di euro euro 3588,63 alla signora xxxx;
  • - ordinare la restituzione di euro 1050,00 alla signora xxxx;
  • - ordinare la restituzione di euro 351,81 al signor xxxx;
  • - ordinare la restituzione di euro 18426,74 al signor xxxx;
  • ovvero qualora il Tribunale adito ritenesse che titolare del diritto alla restituzione siano non gia' i singoli ricorrenti, ma la sola Sig.ra xxxx in quanto unico soggetto eventualmente tenuto per legge al versamento di tali corrispettivi, ordinare al Comune di Minerbio la restituzione alla signora xxxx delle somme fin qui' pagate dai singoli ricorrenti, per un importo totale di € 48106,78, oltre agli interessi legale maturati dal di' del pagamento, ovvero la maggiore o minor somma che risultera' dall'istruttoria, o che sara' ritenuta di giustizia;
  • Nel merito, in ipotesi:
  • - accogliere il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati come in epigrafe indicati, ed in particolare nella parte in cui dispongono le dimissioni coattive della signora xxxx, dispongono la riscossione coattiva della somme ivi indicate, e per l'effetto ordinare all'amministrazione competente la rideterminazione delle somme dovute per il futuro a titolo di compartecipazione al pagamento della quota sociale secondo i parametri di legge;
  • - ordinare al Comune di Minerbio la restituzione delle somme fin qui' pagate dai singoli ricorrenti, per un importo totale di € 48106,78, oltre agli interessi legale maturati dal di' del pagamento, e in particolare:
  • - ordinare la restituzione di euro 22548,42 alla signora xxxx;
    - ordinare la restituzione di euro 2141,18 alla signora xxxxxx;
    - ordinare la restituzione di euro 3588,63 alla signora xxxx;
    - ordinare la restituzione di euro 1050,00 alla signora xxxx;
    - ordinare la restituzione di euro 351,81 al signor xxxx;
    - ordinare la restituzione di euro 18426,74 al signor xxxx;
  • ovvero qualora il Tribunale adito ritenesse che titolare del diritto alla restituzione siano non gia' i singoli ricorrenti, ma la sola Sig.ra xxxx in quanto unico soggetto eventualmente tenuto per legge al versamento di tali corrispettivi, ordinare al Comune di Minerbio la restituzione alla signora xxxx delle somme fin qui' pagate dai singoli ricorrenti, per un importo totale di € 48106,78, oltre agli interessi legale maturati dal di' del pagamento, ovvero la maggiore o minor somma che risultera' dall'istruttoria, o che sara' ritenuta di giustizia;
  • In via istruttoria, nel merito, si chiede sin d'ora che il Tribunale adito voglia:
  • - disporre/ordinare, anche ai sensi degli artt. 44, comma 3, Regio Decreto 1054 del 1924 e 23, comma 5, della legge 1034 del 1971, l’acquisizione di tutte le fatture e/o altro documento contabile in possesso dei convenuti attestante l'avvenuto pagamento delle somme incassate per la degenza della Sig.ra xxxx, dalla data del suo ingresso ad oggi.
  • Con riserva di ulteriori produzioni documentali. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite.
  • Si allegano sin d'ora i seguenti documenti:
  • Provvedimento amministrativo dell'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali del Comune di Minerbio, Prot. n. 1666-08/amm/ac;
  • Determinazione dirigenziale n. 42 del 01.07.08 dell'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali del Comune di Minerbio;
  • “Regolamento per la Determinazione di Criteri e Modalita' per la concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi ed Ausili finanziari art. 12 legge 241/90” del Comune di Budrio;
  • “Regolamento per l'Applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 10.07.2002;
  • Attestazione dell'handicap grave;
  • Prospetto pensione di invalidita' e indennita' di accompagnamento della Sig.ra xxxx;
  • ISEE della Sig.ra xxxx;
  • fattura 456 del 29.09.2005;
  • estratti conto bancari della signora xxxx dell'anno 2006 dai quali risultano i bonifici bancari in favore del Comune di Minerbio;
  • estratti conto bancari della signora xxxx dell'anno 2007 dai quali risultano i bonifici bancari in favore del Comune di Minerbio;
  • estratti conto bancari della signora xxxx dell'anno 2008 dai quali risultano i bonifici bancari in favore del Comune di Minerbio;
  • ricevute dei pagamenti effettuati da xxxx per l'anno 2006;
  • estratti conto bancari della signora xxxx dell'anno 2007 dai quali risultano i bonifici bancari in favore del Comune di Minerbio;
  • fatture e estratti conto bancari della signora xxxxxxx dell'anno 2006 dai quali risultano i bonifici bancari in favore del Comune di Minerbio;
  • fatture e estratti conto bancari della signora xxxxx dell'anno 2007 dai quali risultano i bonifici bancari in favore del Comune di Minerbio;
  • ricevute dei pagamenti effettuati da xxxxx per gli anni 2006 e 2007;
  • ricevute dei pagamenti effettuati da xxxx per gli anni 2007 e 2008;
  • pagamenti effettuati da xxxx;
  • procure a vendere firmate da proprietari e usufruttuaria;
  • Interrogazione parlamentare dell'on. Donatella Poretti del 28 marzo 2007;
  • Risposta all'interrogazione parlamentare del 19 aprile 2007;
  • Parere del difensore civico della Regione Marche;
  • Parere del difensore civico del Comune di Jesi del 6 luglio 2004;
  • Parere del difensore civico della Regione Marche;
  • Parere del difensore civico della Regione Marche;
  • Parere del difensore civico della Regione Toscana del 13 aprile 2004;
  • Parere del difensore civico della Regione Veneto del 13 gennaio 2004;
  • Parere del difensore civico della Regione Toscana del 16 febbraio 2004;
  • Parere del difensore civico di Scandicci del 23 febbraio 2006;
  • Parere Difensore Civico Regione Veneto del 3 aprile 2008;
  • Articolo di Massimo Dogliotti, prof. Di diritto civile presso l'Universita' di Genova – Magistrato della Corte d'Appello di Genova;
  • Nota del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2006;
  • Nota del Garante per la protezione dei dati personali;
  • Nota del Garante per la protezione dei dati personali;
  • TAR Sicilia – Sez. distaccata di Catania, n. 42 del 11 gennaio 2007;
  • Giudice di Pace di Bologna, sentenza n. 3598 del 12 ottobre 2006;
  • Consiglio di Stato, ordinanza 2594/08 del 16 maggio 2008 su appello proposto dal Comune di Firenze all'ordinanza del TAR Toscana, sez. II;
  • Consiglio di Stato, ordinanza 3938/08 del 18 luglio 2008 su appello proposto dai ricorrenti all'ordinanza del TAR Lazio-Roma, sez. II;
  • Ordinanza del TAR Toscana, sez. III, Ordinanza n. 733/07 del 7 settembre 2007;
  • Ordinanza del TAR Toscana, sez. II, Ordinanza n. 43/08 del 17 gennaio 2008;
  • Tar Lombardia-Milano, Ordinanza n. 602/08;
  • Sentenza 174/08 Tribunale di Lucca;
  • Sentenza Tar Lombardia n. 303/08 del 7 febbraio 2008;
  • Circolare INPS del 31 luglio 2001;
 
 
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