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Scambio transfrontaliero di informazioni: direttiva europea annullata
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Osservatorio legale di Cristiana Olivieri *
9 luglio 2014 18:15
 
 L’Unione Europea aveva da qualche tempo elaborato una direttiva al fine di regolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (direttiva n. 2011/82/UE). La direttiva aveva lo scopo di creare una maggiore facilità nello scambio di tali informazioni, relative soprattutto ai dati di immatricolazione dei veicoli, in modo da identificare più facilmente chi avesse commesso delle violazioni del codice stradale in Paesi diversi da quello in cui il veicolo era stato immatricolato.
L’Italia, con sensibile ritardo, ha appena recepito nel proprio ordinamento quanto dettato dalla UE attraverso un decreto legislativo, n. 67/2014, entrato in vigore il 22 marzo scorso. Tuttavia, la suddetta direttiva è stata da poco annullata, con effetti rilevanti su tutto il territorio europeo.
Alla base dell’annullamento è stato il ricorso da parte della Commissione Europea contro il Consiglio e il Parlamento, poiché, a suo dire, la Direttiva era stata emanata sulla base di un erroneo fondamento giuridico: mentre infatti la Commissione aveva addotto come base giuridica l’art. 71 paragrafo 1 lettera c) del Trattato CE, concernente la materia dei trasporti, gli altri due organi comunitari (Parlamento e Consiglio) adottavano il provvedimento fondandolo sull’art. 87, paragrafo 2 del Testo sul Funzionamento dell’Unione Europea (Tfue), rubricato “Cooperazione di polizia”. Vediamo più precisamente le ragioni dell’impugnazione.
Dal ricorso della Commissione è scaturita una vera e propria causa, la numero C-43/12, le cui parti erano: da un lato la Commissione ricorrente, sostenendo che il fondamento della direttiva fosse l’art. 91 Tfue, poiché la sicurezza stradale tutelata dalla normativa e lo scambio transfrontaliero di informazioni su violazioni amministrative e penali in materia erano comunque afferenti alla materia generale dei “trasporti”, a prescindere che toccassero sanzioni amministrative e penali; dall’altro, Parlamento e Consiglio, ribattendo che la base giuridica corretta dovesse essere inquadrata nell’art. 87, poiché la materia oggetto della direttiva è senz’altro il diritto penale, in quanto i principi in essa contenuti si concretano nella tutela di un bene giuridico in genere protetto da norme penali, ovvero il diritto alla vita e all’integrità fisica (art. 87 Tfue:"L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini").
La decisione dirimente della Corte di Giustizia Europea è intervenuta il 6 giugno scorso, dove si è evidenziato che l’obiettivo della direttiva è quello di “assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell’Unione Europea agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale”, nonché quello di incentivare la prudenza da parte dei conducenti, poiché, attraverso tale scambio di informazioni, essi potrebbero essere perseguiti legalmente in tutto in territorio UE.
La Corte ha affermato che, essendo l’obiettivo preponderante della direttiva il miglioramento della sicurezza stradale, tali misure rientrano nella tematica dei trasporti, e di conseguenza sono fondate sull’art. 91 paragrafo 1, lettera c) Tfue, concordemente a quanto affermato dalla Commissione in sede di ricorso. Quindi, la direttiva è stata definitivamente annullata.
Tenendo comunque in considerazione l’importanza delle tematiche toccate dal provvedimento, nonché le esigenze di certezza del diritto, che altrimenti sarebbero vanificate, la Corte ha stabilito che, nonostante l’annullamento della direttiva, i suoi effetti, recepiti nei singoli Stati membri, rimarranno comunque validi e vincolanti fino all’entrata in vigore (entro termine massimo di 12 mesi dalla sentenza) di una nuova direttiva in materia, questa volta con una corretta base giuridica (art. 91 Tfue).

* Consulente legale Aduc

 
 
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