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La SIAE: il mezzo tutto italiano di tutela dei musicisti
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Osservatorio legale di Irene Figliolia *
13 ottobre 2015 14:36
 
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore.
Il diritto d’autore è il diritto dell’autore originale di un’opera creativa e consiste nel diritto morale, di rivendicarne la paternità, e quindi di decidere se e quando pubblicarla, e patrimoniale, di sfruttamento economico dell’opera in ogni sua forma e modo. Ci sono poi i diritti connessi, ovvero i diritti di chi, pur non essendo l’autore originale dell’opera, ne trae vantaggio dal punto di vista creativo o patrimoniale, ad es. diritto di modificare un brano oppure il diritto della casa discografica ad un compenso economico.
Quando ascoltiamo un brano o assistiamo ad un concerto è la SIAE che, a norma degli artt.180-183 della legge sul diritto d'autore (Legge n.633/1941), agisce come ente intermediario tra il pubblico (fruitore dell’opera) e i detentori dei diritti (autori), occupandosi principalmente di:
1. tutelare la paternità e originalità dell’opera attraverso la registrazione dello spartito e/o del testo;
2. percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni e ripartirli tra gli aventi diritto;
3. concedere licenze e autorizzazioni per la vendita e riproduzione in pubblico di opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto;
4. assumere servizio di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
A differenza di altri ordinamenti, in Italia esiste un’ unica società per la tutela sia degli autori che degli editori. Si tratta di uno dei pochi esempi di diritto corporativo rimasti in vigore dopo il 1945. Per proteggere la propria opera musicale da copie e plagi altrui, sembra non esserci altra scelta che affidarsi alla SIAE (ma qualche alternativa c’è. Lo vedremo nel prossimo articolo).
Pillole storiche. La SIAE nacque a Milano, presso Palazzo Marino, nel 1882. Venne fondata in forma tipicamente associativa come Società degli autori, voluta principalmente da scrittori, musicisti, editori e autori allo scopo di promuovere e salvaguardare la tutela del diritto d'autore.
La neocostituita SIAE ebbe Cesare Cantù e Tullio Massarani come presidente effettivo. Nel primo Consiglio Direttivo figuravano, tra gli altri, l'editore Emilio Treves, il politico Nicomede Bianchi, i letterati Edmondo De Amicis, Francesco De Sanctis, Giosuè Carducci e i musicisti Antonio Bazzini e Giuseppe Verdi.
La SIAE è sottoposta alla vigilanza del Consiglio dei ministri e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ai sensi della legge n. 109/2005, di conversione del Decreto legge n. 63, del 26 aprile 2005).

Profili di criticità e accuse alla SIAE:
- Fino alla Direttiva2014/26/UE del Parlamento Europeo, la SIAE imponeva una eccessiva rigidità, impedendo la libertà di un autore di modulare i diritti da riservarsi e quelli ai quali rinunciare a beneficio dei destinatari (art. 27 del regolamento SIAE), come accade invece con le licenze Creative Commons, consentendo ad esempio di rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche a titolo gratuito.
- Tristemente nota è la vicenda degli oltre 40 milioni di euro che SIAE ha bruciato nell’avventato investimento nei titoli della Lehman Brothers, per cui le royalty incassate per conto dei titolari dei diritti sono andate perdute a causa di errate politiche di investimento.
- Il 65% degli artisti registrati alla SIAE alla fine dell'anno percepisce in ripartizione dei diritti meno di quanto versa all'ente per la quota di iscrizione.
- Nelle deliberazioni assembleari il peso del voto non è uguale per tutti i soci, ma in funzione di quanto percepito dall'associato.
- I criteri di ripartizione del diritto d’autore maturato, si basano prevalentemente su un sistema “a campione”, aleatorio e, come tale, facilmente manipolabile.

Fonti normative e possibili aperture:
1. La sopracitata Legge sul diritto d’autore n. 633/1941, che contempla il diritto d'autore, al titolo quinto attribuisce alla SIAE, in forma esclusiva, l'attività di intermediario.
2. La violazione dell'esclusiva comporta una sanzione amministrativa.
3. DPCM 23 febbraio 2009 n.31 sull’obbligo del bollino SIAE.
4. Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno. ? La direttiva, in vigore dal 9 aprile 2014, dovrà essere recepita dallo Stato Italiano entro il 10 aprile 2016 con la conseguente possibilità di veder operare sul mercato altre Collecting Society (o società di gestione collettiva), oltre alla SIAE. 

* legale, consulente Aduc
 
 
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