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Telefonia fissa e corretto funzionamento dei contatori: oneri del gestore e oneri dell’utente
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Osservatorio legale di Cristiana Olivieri *
21 gennaio 2016 13:29
 
 La Corte di Cassazione, III sezione civile, ha di recente chiarito come vanno ripartiti gli oneri in giudizio tra il gestore del servizio telefonico e l’utente, nel caso in cui non ci sia accordo sull’ammontare delle bollette. La sentenza in questione,  n. 24620 del 3 dicembre 2015, riguarda infatti un decreto ingiuntivo ricevuto da un utente per non aver pagato una bolletta di telefonia fissa; l’utente giustificava il mancato pagamento affermando che gli erano state addebitate telefonate che non aveva mai effettuato e che erano, invece, attribuibili ad estranei che avevano utilizzato l’apparecchio telefonico senza che egli se ne accorgesse. L’opposizione al decreto ingiuntivo era stata però rigettata sia dal Tribunale di primo grado, sia dalla Corte d’Appello, in secondo grado.
La Corte di Cassazione ha confermato sul punto quanto già stabilito dalla Corte d’Appello, ovvero che la domanda doveva essere respinta perché il ricorrente non aveva mai fatto notare in alcun modo il malfunzionamento del contatore telefonico alla società che gestiva il servizio, né dimostrato eventuali guasti o difetti di rilevazione prima dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Il Giudice di ultima istanza è categorico sul fatto che l’onere di dimostrare possibili rotture del contatore sia interamente a carico dell’utente. “Pertanto – come si legge in sentenza, - deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico telefonico per telefonia fissa mediante i contatori centrali delle società telefoniche, le cui risultanze fanno piena prova del traffico addebitato, in difetto di contestazione da parte dell’utente”.
Qualora invece, l’utente riesca a dimostrare tale malfunzionamento, a quel punto diventa onere del gestore del servizio di telefonia fissa dimostrare, al contrario, che il contatore sia affidabile e perfettamente funzionante.
Inoltre, come si deduce dalla sentenza, è sempre possibile per l’utente dimostrare che gli scatti che risultano dalla lettura del contatore non siano di sua competenza, ma siano addebitabili a soggetti terzi; a questo punto però, l’utente, per potersi liberare dal pagamento, dovrà dimostrare che sia avvenuta un’utilizzazione da parte di soggetti esterni nel periodo di riferimento della bolletta. Richiamando la giurisprudenza di qualche anno prima, la Cassazione chiarisce che “(…) non e’ sufficiente a tale scopo dimostrare che il traffico telefonico appaia di entità straordinaria rispetto ai livelli normali, ne’ che sia diretto verso destinazioni inusuali, ma e’ necessario anche che possa escludersi che soggetti diversi dal titolare dell’utenza ma in grado di accedere ad essa ne abbiano fatto uso per ragioni ricollegabili ad un difetto di vigilanza da parte dell’intestatario, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele da parte del medesimo”. In altre parole, dalla dimostrazione del titolare dell’utenza si deve dedurre con una certa sicurezza e univocità che terze persone abbiano avuto la possibilità di utilizzare l’apparecchio telefonico e lo abbiano fatto, superando il controllo del titolare dell’utenza. Solo in questo modo l’intestatario potrà sottrarsi al pagamento della bolletta; in mancanza di tali dimostrazioni, al contrario (come nel caso in commento) nulla potrà essere addotto per evitare il pagamento.

* Consulente legale Aduc
 
 
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