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Tessera del tifoso del Napoli Calcio e carte revolving. Tar Lazio: è pratica 'aggressiva'
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
10 maggio 2012 12:02
 
E' di ieri la notizia della pronuncia del Tar Lazio in merito alla vicenda relativa alle carte revolving abbinate alla tessera del tifoso del Napoli Calcio. La vicenda è stata denunciata da Aduc e portata in Parlamento all'attenzione delle istituzioni.
La Società Napoli Calcio, infatti, aveva predisposto moduli di adesione contenenti due prodotti abbinati e inscindibili: il contratto “del tifoso” (ingresso allo stadio, per capirsi), e la sottoscrizione di una carta di credito revolving. Insorte le associazioni dei consumatori, tra cui la nostra, il caso era stato portato di fronte all'Antitrust che aveva, nello scorso 4 maggio 2011, archiviato la faccenda. Impugnata al Tar detta pronuncia, e a seguito di ulteriore rinvio da parte del Consiglio di Stato, la vicenda era nuovamente approdata al Tar Lazio, che così ha concluso:
«L’abbinamento inscindibile, e non declinabile dall'utente tra tessera del tifoso del Calcio Napoli e un contratto con il partner bancario per il rilascio di una carta di credito revolving integra perfettamente una fattispecie di pratica commerciale aggressiva. Il comportamento posto in essere dal club Napoli si concretizza certamente in un indebito condizionamento, tale per cui la libertà di scelta degli utenti tifosi è limitata considerevolmente, se non esclusa del tutto. Si?accolgono quindi le censure concernenti la qualificazione in termini di aggressività della pratica commerciale in oggetto, seppur la condotta posta in essere dal club Napoli non integra carattere di ingannevolezza».
La vicenda è giuridicamente interessante e sembra che il Tar da un lato voglia dare ragione all'utenza arrabbiata (e giustamente) per l'evidente compressione della liberà di scelta nella fase dell'abbonamento alla propria squadra di calcio, dall'altro stenti però a dichiarare l'ingiustizia e l'illiceità della manovra del Napoli Calcio. Infatti, parla di indebita ma non di illegale prassi commerciale, di condotta aggressiva, ma non vessatoria.
Perché tante premure a fronte dell'evidente ingiustizia nei confronti del tifoso del Napoli?
Crediamo che la ragione non stia tanto nel classico “un colpo al cerchio e uno alla botte” come si potrebbe pensare, ma che trovi origine nella nostra legge sul Codice al consumo, legge di derivazione comunitaria.
Infatti, il testo dell'originaria Direttiva del Consiglio 1993/13 CEE che ha dato i natali al nostro Codice al Consumo nella parte dedicata alle clausole abusive, lascia dei margini di manovra al legislatore nazionale proprio in merito all'individuazione delle singole statuizioni contrattuali da ritenersi “vessatorie”.
Per scelta nell'elenco è stata omessa quella che impone all'acquirente di sottoscrivere ulteriori contratti per prodotti/servizi aggiuntivi a quello originario, facendone dunque valere la scindibilità. Ovviamente è sancita la facoltà dei Paesi membri dell'Unione di disporre strumenti di tutela del consumatore più severi rispetto a quelli indicati in Direttiva. Cosa che è accaduta altrove, ma non da noi.
In Francia, ad esempio, è stato legislativamente previsto, in attuazione del disposto europeo, che una siffatta clausola è da ritenersi vessatoria e pertanto oggetto di nullità, anche parziale del contratto.
Il nostro legislatore, invece, non ha ritenuto di porre detti comportamenti fra quelli da cassare, e di fatto a lasciato sprovvisto di tutela immediata il consumatore, vittima di un evidente squilibrio in favore del contraente forte.
Quindi, è possibile che il Tar Lazio non se la sia sentita di dichiarare “vessatoria” la clausola in questione, quando la legge non la contempla come tale, limitandosi a formulare epiteti più generici e di certo dagli effetti meno incisivi. Ciò significa che non è attivabile direttamente per l'effetto della pronuncia in questione, alcuna azione volta alla declaratoria di nullità della stessa. Occorrerà attendere l'esito del giudizio dell'Antitrust (cui è stato rinviato il caso per una sua più approfondita rivalutazione) e, se essa fornirà elementi più concreti in favore del tifoso, si potrà tentare nei confronti della società la strada del risarcimento del danno.
Certo, nulla vieta i più arrabbiati, di sfidare la giustizia civile e chiedere comunque la declaratoria dell'abusività della clausola, invocando le norme generali in materia di contratti del consumatore, ma l'esito è incerto.
Sarebbe invece importante convincere il nostro legislatore a seguire il buon esempio francese.
 
 
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