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Tutela inibitoria individuale del singolo consumatore e delle Associazioni di consumatori ed utenti
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Osservatorio legale di Maria Elena Pini * e Claudia Moretti
27 gennaio 2015 11:57
 
Tra gli strumenti che il Codice del Consumo ha previsto per tutelare gli interessi dei consumatori vi è l’azione inibitoria.
Cos'è l'azione inibitoria
L'azione inibitoria consente di ottenere dal Tribunale una pronuncia che blocchi l'imprenditore che sta danneggiando i consumatori, e gli ordini di eliminare o correggere gli effetti delle violazioni.
Perché è importante l'inibitoria
La tutela inibitoria è molto importate perché permette di eliminare la scorrettezza, per sempre e per tutti i consumatori, e non soltanto per quello che agisce. Questa consente di intervenire sul futuro ed impedire che la violazione venga continuata o ripetuta.
In pratica, mentre il risarcimento del danno ha la funzione di compensare un pregiudizio già verificato e soltanto per quelli che lo richiedano, l'inibitoria ha la funzione di impedire per sempre altre violazioni dello stesso tipo e per tutti.
Per esempio
Quando una persona si accorge che un prodotto destinato al consumo è pericoloso oppure che una pubblicità è ingannevole o non veritiera, questa potrà agire in giudizio e ottenere dal Tribunale non soltanto il risarcimento dei danni, ma anche l’ordine di porre fine alla condotta illecita e di correggerne il contenuto, per sempre, per tutti.
Chi può farla?
La norma direbbe soltanto le Associazioni di Consumatori e, tra queste, soltanto quelle che sono iscritte nell’elenco tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive.
Tuttavia non manca la tesi che riconosce questa possibilità anche al singolo consumatore. Ciò perché i primi autorizzati ad iniziare un giudizio sono i destinatari della legge e, quindi, i singoli, anche individualmente. E' la stessa norma, più avanti, al comma 9, che stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni”.
Inoltre l’art. 2 del Codice, sui Diritti dei Consumatori, stabilisce che “Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela anche in forma collettiva e associativa..”.
La possibilità di agire con l'inibitoria del singolo consumatore è suggerita anche da un'interpretazione sistematica dell’ordinamento in materia di legittimazione ad agire: l’art. 24 della Costituzione stabilisce, infatti, che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”, e, con ciò, la necessaria correlazione tra titolarità del diritto e facoltà di instaurare un processo per la sua tutela.
Un’esplicita attribuzione al consumatore sarebbe superflua, mentre il riferimento alle Associazioni è doveroso poiché, altrimenti, non potrebbero far valere in nome proprio un diritto altrui.
Sulla questione si è pronunciata in questo senso anche una parte della giurisprudenza (1)
E le Associazioni di consumatori e utenti non inserite nell'elenco del Ministero?
Posto che l'art. 140 del Codice del Consumo parla espressamente soltanto delle Associazioni di consumatori iscritte all'elenco del Ministero delle Attività produttive, ma è implicita la legittimazione di un altro individuo (il consumatore), non potrebbe estendersi tale facoltà anche a ad altri soggetti, alle Associazioni non iscritte nell'elenco del Ministero?
Al momento non sembra potersi dare risposta positiva, perché l'articolo 140 richiede espressamente una qualità, che è quella dell'iscrizione all'elenco del Ministero. Tale soluzione, però, non appaga.
Le Associazioni non iscritte nell'elenco sono esattamente come le altre portatrici di interessi diffusi: quelli dei consumatori ed utenti.
Posto che nella giurisdizione amministrativa anche le Associazioni non iscritte possono agire in giudizio e far eliminare un provvedimento amministrativo erga omnes, non sarebbe il caso di adeguare la loro posizione con quella delle altre Associazioni anche nel processo civile?
Sembrerebbe davvero venuto il momento di porre fine a questa violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) di soggetti sostanzialmente identici, perché portatori dello stesso interesse: tutelare i diritti di consumatori ed utenti.

(1) Fra gli altri, Giudice di Pace di Sant’Anastasia, sent. Del 12.09.2003.

* consulente legale Aduc


 
 
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