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Una vittoria per il Software libero sulla 'tassa Microsoft'
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Osservatorio legale di Marco Ciurcina *
29 settembre 2014 13:50
 
La Corte di Cassazione Italiana ha pronunciato una sentenza (1) che vieta la "tassa Microsoft": una pratica commerciale che scoraggia gli utenti dal convertire i loro PC a GNU/Linux o ad altri sistemi operativi liberi costringendoli a pagare la licenza Windows per i loro PC. I produttori di PC in Italia ora non possono rifiutarsi di rimborsare il prezzo della licenza agli acquirenti che non utilizzano Windows.
La sentenza decide definitivamente la vertenza promossa nel 2005 contro un produttore hardware da Marco Pieraccioli (2), col supporto dell'associazione di consumatori ADUC, e stabilisce il diritto di Marco Pieraccioli al rimborso della licenza Microsoft presente sul personal computer che aveva acquistato.
Il motivo principale per insistere sull'uso di software libero (3) è che il software non libero priva l'utente di libertà, inclusa la libertà di partecipare al suo sviluppo. La "tassa Microsoft" non ha effetto su questa questione. Tuttavia, gli utenti che non hanno riconosciuto la libertà e la cooperazione come valide ragioni per abbandonare Windows potrebbero passare a GNU/Linux per risparmiare denaro.
Il termine "libero" in "software libero" si riferisce alla libertà. Non significa "gratis", e le copie di software libero non devono necessariamente essere distribuite a titolo gratuito. Vendere una copia di uno o più programmi liberi è legittimo (4).
Tuttavia, la maggior parte delle distribuzioni GNU/Linux sono offerte al pubblico gratuitamente, mentre Windows non lo è. Quindi, passare a GNU/Linux offre l'opportunità di sfruttare il beneficio secondario di risparmiare denaro - un vantaggio che molti italiani potrebbero apprezzare. La "tassa Microsoft" ha l'effetto di eliminare questo vantaggio secondario. Ora questo beneficio secondario può essere sfruttato.
La sentenza non si applica solo a Windows. La Corte afferma un principio generale che vale per qualsiasi dispositivo con software preinstallato: “..chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d'uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest'ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile” (5).
Secondo la Suprema Corte una pratica commerciale che impedisca il rimborso ..urterebbe per più versi con la disciplina di tutela della libertà di scelta del consumatore finale, e di libertà di concorrenza tra imprese” (6).
Da una parte, quindi, la sentenza si pone nel solco della giurisprudenza delle Corti Francesi, che hanno riconosciuto in diverse occasioni che la vendita congiunta di hardware e software senza facoltà per l'acquirente di ottenere il rimborso del software preinstallato viola il diritto del consumatore (7).
Dall'altra, la Corte di Cassazione Italiana afferma che ostacolare il rimborso viola la libertà di concorrenza tra imprese. Questa affermazione di principio è interessante considerando che, fino ad oggi, le autorità antitrust hanno fatto poco contro le pratiche commerciali che “forzano” la vendita congiunta di hardware e software proprietario. Ora potrebbero considerare di adottare misure più efficaci.
Il punto centrale del ragionamento della Corte è che la vendita di un computer con software preinstallato non è come la vendita di un'autovettura con i suoi componenti (le 4 ruote, il motore, ecc.) che vengono quindi vendutunitariamente. L'utente, acquistando un computer con software preinstallato, conclude due contratti diversi: il primo, quando acquista il computer; il secondo, quando accende il computer per la prima volta ed è chiamato a decidere se accettare o no le condizioni di licenza del software preinstallato (8). Pertanto, se l'utente non accetta la licenza software, ha il diritto di tenere il computer ed installarci software libero senza dover pagare la “tassa Microsoft”.
 
© Marco Ciurcina, 2014 – Alcuni diritti riservati
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1) Sentenza n. 19161/2014 pubblicata l'11/9/2014 (qui il pdf).
2) Ho avuto l'onore di difendere innanzi alla Corte di Cassazione Marco Pieraccioli che aveva già ottenuto giudizi favorevoli sia in primo grado (sentenza n. 5384/2007 del Giudice di Pace di Firenze) che in secondo grado (sentenza n. 2526/2010 del Tribunale di Firenze).
5) Vedi p. 22 della sentenza.
6) Vedi p. 21 della sentenza.
8) La sentenza a p. 21 recita: “Nell'accertata assenza di controindicazioni tecnologiche, l''impacchettamento' alla fonte di hardware e sistema operativo Windows-Microsoft (così come avverrebbe per qualsiasi altro sistema operativo a pagamento) risponderebbe infatti, nella sostanza, ad una politica commerciale finalizzata alla diffusione forzosa di quest'ultimo nella grande distribuzione dell'hardware (quantomeno in quella, largamente maggioritaria, facente capo ai marchi OEM più affermati); tra l'altro, con riflessi a cascata in ordine all'imposizione sul mercato di ulteriore software applicativo la cui diffusione presso i clienti finali troverebbe forte stimolo e condizionamento - se non vera e propria necessità - in più o meno intensi vincoli di compatibilità ed interoperabilità (che potremmo questa volta definire 'tecnologici ad effetto commerciale') con quel sistema operativo, almeno tendenzialmente monopolista”.

* avvocato del foro di Milano

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