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 U.E. - U.E. - Windows preinstallato. Curia: non e' pratica commerciale scorretta
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7 settembre 2016 16:59
 
La vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati non costituisce di per sé una pratica commerciale sleale
Inoltre, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi informatici preinstallati non costituisce una pratica commerciale ingannevole
Nel 2008, il sig. Vincent Deroo-Blanquart ha acquistato in Francia un computer portatile di marca Sony provvisto di programmi informatici preinstallati (vale a dire il sistema operativo Microsoft Windows Vista e vari programmi applicativi). In occasione del primo utilizzo di tale computer, il sig. Deroo-Blanquart ha rifiutato di sottoscrivere il «Contratto di Licenza Utente Finale» (CLUF) del sistema operativo ed ha chiesto alla Sony il rimborso della parte del prezzo di acquisto corrispondente al costo dei programmi informatici preinstallati. La Sony ha rifiutato di concedere tale rimborso ma ha proposto al sig. Deroo-Blanquart di annullare la vendita e di rimborsargli la totalità del prezzo di acquisto, ossia EUR 549, dietro restituzione del materiale acquistato.
Avendo rifiutato tale proposta, il sig. Deroo-Blanquart ha citato in giudizio la Sony per ottenere EUR 450 a titolo di rimborso forfettario per i programmi informatici preinstallati e EUR 2 500 per danno derivante da pratiche commerciali sleali. Infatti, una direttiva dell’Unione1 vieta le pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori e che sono contrarie alle norme di diligenza professionale, quali, in particolare, le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive.
Investita della controversia, la Cour de cassation francese chiede alla Corte di giustizia, da un lato, se una pratica commerciale, consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati senza che vi sia la possibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici preinstallati, costituisca una pratica commerciale sleale e, dall’altro, se, nell’ambito di un’offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno di questi programmi costituisca una pratica commerciale ingannevole.
Con la sentenza odierna, la Corte dichiara, in risposta alla prima questione, che la vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati non costituisce, di per sé, una pratica commerciale sleale, ai sensi della direttiva 2005/29, dal momento che un’offerta di questo tipo non è contraria alle norme di diligenza professionale e non falsa il comportamento economico dei consumatori. Spetterà al giudice nazionale valutare tale aspetto, tenendo in considerazione le circostanze specifiche del caso.
Infatti, la Corte rileva, anzitutto, che la vendita di tali computer provvisti di programmi informatici è tale da rispettare le norme di diligenza professionale, in quanto (1) la vendita da parte della Sony di computer provvisti di programmi informatici preinstallati risponde alle aspettative di gran parte dei consumatori, i quali preferiscono l’acquisto di un computer così equipaggiato e di uso immediato rispetto all’acquisto separato del computer e dei programmi informatici, (2) prima di procedere all’acquisto del computer, il sig. Deroo-Blanquart è stato debitamente informato dal rivenditore
1 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005, L 149, pag. 22).
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della Sony dell’esistenza dei programmi informatici preinstallati e delle caratteristiche precise di ciascuno dei programmi e (3), dopo l’acquisto, in occasione del primo utilizzo del computer, la Sony ha offerto al sig. Deroo-Blanquart la possibilità di sottoscrivere il CLUF o di recedere dalla vendita. Anche in tal caso, spetterà al giudice nazionale verificare tale punto.
Successivamente, pur ricordando che le informazioni fornite, prima della conclusione di un contratto, riguardo alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta conclusione, sono di fondamentale importanza per i consumatori, la Corte rileva che il giudice nazionale dovrà stabilire, se, nel caso in cui un consumatore venga informato, prima dell’acquisto, del fatto che il modello di computer non è venduto senza i programmi informatici preinstallati e che è, pertanto, libero di scegliere un altro modello di computer, di un’altra marca, provvisto di caratteristiche tecniche simili e venduto senza programmi, la capacità di tale consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale sia stata sensibilmente alterata.
Per quanto riguarda la seconda questione, la Corte ricorda che una pratica commerciale è considerata ingannevole qualora ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio necessita per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e, conseguentemente, lo induca o sia idonea ad indurlo in tal modo ad adottare una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Nell’ambito di un’offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, la Corte dichiara che la mancata indicazione del prezzo di ciascuno di questi programmi non è né tale da impedire al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale né idonea ad indurlo a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Pertanto, poiché il prezzo di ciascuno di questi programmi non costituisce un’informazione rilevante, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi informatici preinstallati non può essere considerata una pratica commerciale ingannevole.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
 
 
 
 
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Direttore Domenico Murrone
 
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